CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni giuridiche (cfr. Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 - 01; Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto attribuitole (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, a fronte della succinta ma congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello hanno evidenziato la inidoneità del beneficio suddetto a sortire un adeguato effetto rieducativo nei confronti dell'odierna ricorrente, formulando un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non commissione futura di reati e la non prosecuzione di quello per cui si procede, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settem