CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che KHACHIDZE Tamar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato (riducendo la pena per le attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città, in relazione al reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza; rilevato che la ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte in realtà espresso valutazioni del tutto incensurabili in questa sede, avendo in particolare ritenuto - tutt'altro che illogicamente - "insostenibile" che la ricorrente non fosse a conoscenza dei redditi percepiti dal marito grazie all'attività di carrozziere (pur se sconosciuta al fisco); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale diffusamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione del danno cagionato a seguito della indebita percezione del reddito, protrattasi per diversi mesi nel corso dei quali il nucleo familiare poteva disporre di entrate derivanti dall'attività imprenditoriale predetta, e non di somme modeste correlate a lavori occasionali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei motivi a sostegno del ricorso - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]