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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12150/2026

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difesa dall'avvocatoMARTINO RINALDO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.335/2023 depositata il 01/02/2023.Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025Data pubblicazione 30/04/2026dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un contrattodi locazione finanziaria avente ad oggetto un impiantofotovoltaico che quest’ultima aveva acquistato dal fornitoreBi.[OSCURATO:SOCIETA]Successivamente, [OSCURATO:SOCIETA] rilevava dei vizi nell’impiantoed in relazione a ciò conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al [OSCURATO:PERSONA], mentre ne informava contestualmente la [OSCURATO:SOCIETA], laquale allora perveniva ad escutere presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.la fideiussione bancaria rilasciata a suo favore ed a primarichiesta.[OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver diffidato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] adar corso all’escussione della garanzia, adiva il Tribunale diTorino affinchè ex art. 700 cod. proc. civ. inibisse taleescussione; accolta in prime cure, la domanda cautelare venivainvece rigettata a seguito del reclamo proposto ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. da parte di [OSCURATO:SOCIETA], la quale, dunque,escuteva la garanzia da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:SOCIETA] venivacondannata alla rifusione delle due fasi del procedimentocautelare.2.

A questo punto, nella causa parallelamente instaurata, oveera stata convenuta da [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in causala [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al rimborso della sommaottenuta a titolo di garanzia fideiussoria; in via riconvenzionale,chiedeva anche la condanna dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA] allarestituzione della medesima somma oggetto della garanziafideiussoria, sul presupposto di un suo presunto beneficio diretto.Dopo aver espletato CTU, il Tribunale di Torino condannava laLeasint s.p.a., nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., arestituire a [OSCURATO:SOCIETA] la somma oggetto della garanzia a suo tempo2 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026prestata.Data pubblicazione 30/04/2026A seguito di tale condanna [OSCURATO:PERSONA] addivenivaad emettere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] fattura di euro84.859,36, indicati a titolo di indennizzo spese legali pagate aBi.[OSCURATO:SOCIETA]., di indennizzo spese legali pagate al proprioavvocato e di spese di consulenza tecnica d’ufficio, il tutto oltreiva ed interessi moratori e, dunque, complessivamente a titolo dicosti e oneri subiti in relazione al giudizio cautelare relativoall’escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata da IntesaSanpaolo a beneficio della concedente, con riferimento allagaranzia di producibilità sussistente nel contratto a favore dellocatore.3. [OSCURATO:SOCIETA] conveniva allora [OSCURATO:PERSONA] avantial Tribunale di Milano, prospettando, a fondamento della propriadomanda, che il convenuto non aveva titolo per emettere nei suoiconfronti la summenzionata fattura, dato che aveva procedutoautonomamente all’escussione della garanzia fideiussoria;lamentava, inoltre, che il convenuto si era illegittimamenteappropriato della somma fatturata a mezzo di addebitoautomatico sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA], ove eranoappoggiate le rate di leasing, ed addirittura si era permesso disegnalare [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] come insolvente,ledendone l’immagine commerciale e la credibilità economico-finanziaria.Chiedeva pertanto che fosse dichiarato che MediocreditoItaliano non aveva alcun titolo per emettere fattura nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA] e che fosse altresì accertato e dichiarato che, conesercizio arbitrario delle proprie ragioni, [OSCURATO:PERSONA] siera appropriato della somma fatturata a danno di [OSCURATO:SOCIETA],anche illegittimamente segnalandola alla [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza n. 6456/2021 il Tribunale di Milano rigettavala domanda, condannando l’attrice soccombente alla rifusione3 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026delle spese processuali.Data pubblicazione 30/04/20265.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello; sicostituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,incorporante [OSCURATO:PERSONA], anche proponendo appello invia incidentale.6.

Con la qui impugnata sentenza la corte milanese, previorilievo della “sostanziale inammissibilità” dell’appello, rigettavasia l’appello principale sia l’appello incidentale.7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., ora inliquidazione, propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.8.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente e la società controricorrente hannodepositato rispettive memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente denunzia“Erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui l’appello e’stato dichiarato “sostanzialmente inammissibile” per asseritacarenza di specifico contrasto dell’iter logico-argomentativo delgiudice di primo grado per violazione o falsa applicazione:dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 111, c. 6, cost., degli artt. 112 e 132,c. 2, n. 4, c.p.c.; degli artt. 1362 e ss. e 2909 c.c. (in relazioneall’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); degli artt. 115 e 116 c.p.c. (inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)”.Lamenta che la corte territoriale ha ritenuto con unavalutazione sintetica e tale da risultare incomprensibile, che“l’appello, per come proposto, si appalesa essere sostanzialmenteinammissibile, con conseguente conferma dell’appellatasentenza”.1.1.

Il motivo è inammissibile.4 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/20261.2.

Nel censurare solo una parte soltanto della motivazioneData pubblicazione 30/04/2026della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che la corte dimerito, dopo aver riportato la motivazione svolta dal giudice diprime cure secondo cui “il percorso motivazionale espresso dalTribunale con l’impugnata sentenza non è stato specificatamentecontrastato dai formulati motivi d’appello, che si limitano adolersi della lettura espressa dal Tribunale nel senso dellariconducibilità all’attrice della scelta di avvio dell’iniziativagiudiziaria nei confronti del fornitore, propugnando una differentelettura a sé favorevole”, nel fare propria la medesima hasottolineato che dell’evocato documento prodotto sub doc. 38 “ilTribunale ha affermato la tardiva ostensione, in memoria n. 3,senza che tale specifica statuizione sia stata incisa dallaformulazione di espresso motivo di censura”; infine, valorizza,con motivata valutazione in fatto, l’efficacia probatoria dellecomunicazioni intercorse tra le parti in ordine ai vizi dell’impiantofornito ed oggetto di locazione finanziaria (v. le pagine 10 e 11).Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel casoin esame – su più “rationes decidendi” autonome, nel senso cheognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che ilsoccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazionedi una di essere rende, pertanto, inammissibile, per difetto diinteresse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenutadefinitiva l’autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbero produrre in nessun caso l’annullamento dellasentenza (v., tra le tante, Cass., n. 13880/2020; Cass., n.17182/2020; Cass., n. 18641/2017; Cass, n. 2108/2012).2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Erroneitàdella sentenza impugnata, nella parte in cui e’ stata dichiaratatardiva la produzione del documento n. 38 e passata in giudicato5 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026tale valutazione, non specificatamente censurata per violazione oData pubblicazione 30/04/2026falsa applicazione degli artt. 163, c. 2, n. 5, e 183, c. 6, nn. 2-3,c.p.c., nonché degli artt. 2033 e 2909 cc (in relazione all’art.360, c. 1, n. 3, cpc)”.Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha ritenutotardiva la produzione di un documento, individuato come “doc. n.38”, che invece era stato appositamente prodotto a provacontraria e, dunque, con la terza memoria prevista dall’art. 183cod. proc. civ. in allora vigente.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

E’ pur vero che, come da tempo afferma lagiurisprudenza di questa Corte, fa parte del sindacato dilegittimità, riferibile al paradigma di cui all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., il controllare se la fattispecie concretacome ricostruita dal giudice di merito (e, dunque, senza che sidebba procederne ad un nuovo apprezzamento) sia stata daquesti correttamente ricondotta alla fattispecie giuridica astrattaindividuata come idonea a dettarne la disciplina (v., fra le altre,Cass. n. 21772/2019; Cass. n. 13747/2018; Cass., n.6459/2023).2.3.

Nel caso di specie, tuttavia, la società ricorrente evoca ilmenzionato “doc. n. 38” in maniera generica ed assertiva,limitandosi ad insistere sulla sua rilevanza in termini di provacontraria, e non si perita affatto di trascriverne ovvero, almenoindirettamente, di riportarne il contenuto, per cui finisce perincorrere in manifesta violazione dell’art. 366, n. 4 e n. 6, cod.proc. civ.Tali indicazioni, invece, sono da ritenere necessarie, comeprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, sonoinammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudiziodi merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza6 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornireData pubblicazione 30/04/2026puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerentealla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema diCassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancorasenza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quellodi parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità (v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., n.6721/2024).Va, infine, rilevato che anche la giurisprudenza della CorteEDU (v. la sentenza, 28 ottobre 2021, n. 55064/11, Succi e altric.

Italia) ha chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principed’autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell’art. 366 cod.proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma,«garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorsedisponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformatadalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domandead essa rivolte»; b) come «tale approccio sia attinente allanatura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da unaparte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critichecontro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generalealla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare lacorretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) che, inparticolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella suaglobalità, deve allora poter «comprendere l’oggetto dellacontroversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebberogiustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110); d)che in applicazione del principio di specificità del ricorso percassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’art. 366,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite,con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi dicomprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le7 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare laData pubblicazione 30/04/2026concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionataovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quantocosì congruamente riportato, sia della loro univoca collocazionenell'incarto documentale come appropriatamente offertoall’esame della Suprema Corte” (v.

Cass., n. 25873/25; Cass., n.25447/2025; Cass., n. 25496/2025, che precisa che dallasentenza Succi della Corte EDU è dato trarre il principio per cui ilprincipio di “autosufficienza del ricorso” al fine legittimo di“semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamentealla garanzia della certezza del diritto e alla correttaamministrazione della giustizia”).3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiaratoinammissibile l’esame delle singole voci della fattura di €84.859,36 per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e345 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), degli artt.2033, 2041, 2697 e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3,c.p.c.) e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5,c.p.c.)”.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

La società ricorrente afferma che la corte di merito haerrato nel dichiarare nuova, e dunque inammissibile, la questioneindicata nella rubrica del motivo.Tuttavia, a fronte dell’espressa e puntuale motivazione concui l’impugnata sentenza rileva che la questione “risulta del tuttoinammissibile ex art. 345 c.p.c., siccome afferente a difese maiprima svolte dalla parte appellante”, la censura viene svolta inmaniera assertiva e generica, né la ricorrente si perita dispecificare e di localizzare se, dove e quando, nel precedentecontesto processuale, la questione sia stata dedotta e trattata.4.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del8 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025ricorso.Numero di raccolta generale 12150/20265.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella Dmatais pubrbalic azione 30/04/2026indicata in dispositivo in favore della controricorrente societàIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocatoMARTINO RINALDO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.335/2023 depositata il 01/02/2023.Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025Data pubblicazione 30/04/2026dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un contrattodi locazione finanziaria avente ad oggetto un impiantofotovoltaico che quest’ultima aveva acquistato dal fornitoreBi.[OSCURATO:SOCIETA]Successivamente, [OSCURATO:SOCIETA] rilevava dei vizi nell’impiantoed in relazione a ciò conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al [OSCURATO:PERSONA], mentre ne informava contestualmente la [OSCURATO:SOCIETA], laquale allora perveniva ad escutere presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.la fideiussione bancaria rilasciata a suo favore ed a primarichiesta.[OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver diffidato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] adar corso all’escussione della garanzia, adiva il Tribunale diTorino affinchè ex art. 700 cod. proc. civ. inibisse taleescussione; accolta in prime cure, la domanda cautelare venivainvece rigettata a seguito del reclamo proposto ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. da parte di [OSCURATO:SOCIETA], la quale, dunque,escuteva la garanzia da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:SOCIETA] venivacondannata alla rifusione delle due fasi del procedimentocautelare.2. A questo punto, nella causa parallelamente instaurata, oveera stata convenuta da [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in causala [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al rimborso della sommaottenuta a titolo di garanzia fideiussoria; in via riconvenzionale,chiedeva anche la condanna dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA] allarestituzione della medesima somma oggetto della garanziafideiussoria, sul presupposto di un suo presunto beneficio diretto.Dopo aver espletato CTU, il Tribunale di Torino condannava laLeasint s.p.a., nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., arestituire a [OSCURATO:SOCIETA] la somma oggetto della garanzia a suo tempo2 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026prestata.Data pubblicazione 30/04/2026A seguito di tale condanna [OSCURATO:PERSONA] addivenivaad emettere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] fattura di euro84.859,36, indicati a titolo di indennizzo spese legali pagate aBi.[OSCURATO:SOCIETA]., di indennizzo spese legali pagate al proprioavvocato e di spese di consulenza tecnica d’ufficio, il tutto oltreiva ed interessi moratori e, dunque, complessivamente a titolo dicosti e oneri subiti in relazione al giudizio cautelare relativoall’escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata da IntesaSanpaolo a beneficio della concedente, con riferimento allagaranzia di producibilità sussistente nel contratto a favore dellocatore.3. [OSCURATO:SOCIETA] conveniva allora [OSCURATO:PERSONA] avantial Tribunale di Milano, prospettando, a fondamento della propriadomanda, che il convenuto non aveva titolo per emettere nei suoiconfronti la summenzionata fattura, dato che aveva procedutoautonomamente all’escussione della garanzia fideiussoria;lamentava, inoltre, che il convenuto si era illegittimamenteappropriato della somma fatturata a mezzo di addebitoautomatico sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA], ove eranoappoggiate le rate di leasing, ed addirittura si era permesso disegnalare [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] come insolvente,ledendone l’immagine commerciale e la credibilità economico-finanziaria.Chiedeva pertanto che fosse dichiarato che MediocreditoItaliano non aveva alcun titolo per emettere fattura nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA] e che fosse altresì accertato e dichiarato che, conesercizio arbitrario delle proprie ragioni, [OSCURATO:PERSONA] siera appropriato della somma fatturata a danno di [OSCURATO:SOCIETA],anche illegittimamente segnalandola alla [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 6456/2021 il Tribunale di Milano rigettavala domanda, condannando l’attrice soccombente alla rifusione3 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026delle spese processuali.Data pubblicazione 30/04/20265. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello; sicostituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,incorporante [OSCURATO:PERSONA], anche proponendo appello invia incidentale.6. Con la qui impugnata sentenza la corte milanese, previorilievo della “sostanziale inammissibilità” dell’appello, rigettavasia l’appello principale sia l’appello incidentale.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., ora inliquidazione, propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.8. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente e la società controricorrente hannodepositato rispettive memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia“Erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui l’appello e’stato dichiarato “sostanzialmente inammissibile” per asseritacarenza di specifico contrasto dell’iter logico-argomentativo delgiudice di primo grado per violazione o falsa applicazione:dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 111, c. 6, cost., degli artt. 112 e 132,c. 2, n. 4, c.p.c.; degli artt. 1362 e ss. e 2909 c.c. (in relazioneall’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); degli artt. 115 e 116 c.p.c. (inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)”.Lamenta che la corte territoriale ha ritenuto con unavalutazione sintetica e tale da risultare incomprensibile, che“l’appello, per come proposto, si appalesa essere sostanzialmenteinammissibile, con conseguente conferma dell’appellatasentenza”.1.1. Il motivo è inammissibile.4 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/20261.2. Nel censurare solo una parte soltanto della motivazioneData pubblicazione 30/04/2026della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che la corte dimerito, dopo aver riportato la motivazione svolta dal giudice diprime cure secondo cui “il percorso motivazionale espresso dalTribunale con l’impugnata sentenza non è stato specificatamentecontrastato dai formulati motivi d’appello, che si limitano adolersi della lettura espressa dal Tribunale nel senso dellariconducibilità all’attrice della scelta di avvio dell’iniziativagiudiziaria nei confronti del fornitore, propugnando una differentelettura a sé favorevole”, nel fare propria la medesima hasottolineato che dell’evocato documento prodotto sub doc. 38 “ilTribunale ha affermato la tardiva ostensione, in memoria n. 3,senza che tale specifica statuizione sia stata incisa dallaformulazione di espresso motivo di censura”; infine, valorizza,con motivata valutazione in fatto, l’efficacia probatoria dellecomunicazioni intercorse tra le parti in ordine ai vizi dell’impiantofornito ed oggetto di locazione finanziaria (v. le pagine 10 e 11).Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel casoin esame – su più “rationes decidendi” autonome, nel senso cheognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che ilsoccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazionedi una di essere rende, pertanto, inammissibile, per difetto diinteresse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenutadefinitiva l’autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbero produrre in nessun caso l’annullamento dellasentenza (v., tra le tante, Cass., n. 13880/2020; Cass., n.17182/2020; Cass., n. 18641/2017; Cass, n. 2108/2012).2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Erroneitàdella sentenza impugnata, nella parte in cui e’ stata dichiaratatardiva la produzione del documento n. 38 e passata in giudicato5 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026tale valutazione, non specificatamente censurata per violazione oData pubblicazione 30/04/2026falsa applicazione degli artt. 163, c. 2, n. 5, e 183, c. 6, nn. 2-3,c.p.c., nonché degli artt. 2033 e 2909 cc (in relazione all’art.360, c. 1, n. 3, cpc)”.Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha ritenutotardiva la produzione di un documento, individuato come “doc. n.38”, che invece era stato appositamente prodotto a provacontraria e, dunque, con la terza memoria prevista dall’art. 183cod. proc. civ. in allora vigente.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. E’ pur vero che, come da tempo afferma lagiurisprudenza di questa Corte, fa parte del sindacato dilegittimità, riferibile al paradigma di cui all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., il controllare se la fattispecie concretacome ricostruita dal giudice di merito (e, dunque, senza che sidebba procederne ad un nuovo apprezzamento) sia stata daquesti correttamente ricondotta alla fattispecie giuridica astrattaindividuata come idonea a dettarne la disciplina (v., fra le altre,Cass. n. 21772/2019; Cass. n. 13747/2018; Cass., n.6459/2023).2.3. Nel caso di specie, tuttavia, la società ricorrente evoca ilmenzionato “doc. n. 38” in maniera generica ed assertiva,limitandosi ad insistere sulla sua rilevanza in termini di provacontraria, e non si perita affatto di trascriverne ovvero, almenoindirettamente, di riportarne il contenuto, per cui finisce perincorrere in manifesta violazione dell’art. 366, n. 4 e n. 6, cod.proc. civ.Tali indicazioni, invece, sono da ritenere necessarie, comeprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, sonoinammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6,cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudiziodi merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza6 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornireData pubblicazione 30/04/2026puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerentealla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema diCassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancorasenza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quellodi parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., n.6721/2024).Va, infine, rilevato che anche la giurisprudenza della CorteEDU (v. la sentenza, 28 ottobre 2021, n. 55064/11, Succi e altric. Italia) ha chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principed’autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell’art. 366 cod.proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma,«garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorsedisponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformatadalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domandead essa rivolte»; b) come «tale approccio sia attinente allanatura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da unaparte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critichecontro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generalealla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare lacorretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) che, inparticolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella suaglobalità, deve allora poter «comprendere l’oggetto dellacontroversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebberogiustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110); d)che in applicazione del principio di specificità del ricorso percassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’art. 366,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite,con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi dicomprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le7 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025Numero di raccolta generale 12150/2026risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare laData pubblicazione 30/04/2026concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionataovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quantocosì congruamente riportato, sia della loro univoca collocazionenell'incarto documentale come appropriatamente offertoall’esame della Suprema Corte” (v. Cass., n. 25873/25; Cass., n.25447/2025; Cass., n. 25496/2025, che precisa che dallasentenza Succi della Corte EDU è dato trarre il principio per cui ilprincipio di “autosufficienza del ricorso” al fine legittimo di“semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamentealla garanzia della certezza del diritto e alla correttaamministrazione della giustizia”).3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiaratoinammissibile l’esame delle singole voci della fattura di €84.859,36 per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e345 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.), degli artt.2033, 2041, 2697 e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3,c.p.c.) e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5,c.p.c.)”.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. La società ricorrente afferma che la corte di merito haerrato nel dichiarare nuova, e dunque inammissibile, la questioneindicata nella rubrica del motivo.Tuttavia, a fronte dell’espressa e puntuale motivazione concui l’impugnata sentenza rileva che la questione “risulta del tuttoinammissibile ex art. 345 c.p.c., siccome afferente a difese maiprima svolte dalla parte appellante”, la censura viene svolta inmaniera assertiva e generica, né la ricorrente si perita dispecificare e di localizzare se, dove e quando, nel precedentecontesto processuale, la questione sia stata dedotta e trattata.4. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del8 di 9Numero registro generale 6573/2023Numero sezionale 4072/2025ricorso.Numero di raccolta generale 12150/20265. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella Dmatais pubrbalic azione 30/04/2026indicata in dispositivo in favore della controricorrente societàIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO9 di 9
Sentenza Cassazione n. 12150/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris