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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10103/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- nuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Trento, la quale aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B), e 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R., contestati ai capi B21) e B24).

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono la nullità dell'ordinanza per omessa valutazione delle doglianze formulate con l'istanza di riesame, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo B (secondo motivo), e ai capi B21 e B24 (rispettivamente, terzo e quarto motivo).

3. Con dichiarazione inviata in data 5 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella.dell'obbligo alla presentazione alla stazione dei c.c. di Trento con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Trento del 20 gennaio 2024.

Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile, ma non ravvisandosi colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sole spese del procedi- mento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- nuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Trento, la quale aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B), e 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R., contestati ai capi B21) e B24). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono la nullità dell'ordinanza per omessa valutazione delle doglianze formulate con l'istanza di riesame, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo B (secondo motivo), e ai capi B21 e B24 (rispettivamente, terzo e quarto motivo). 3. Con dichiarazione inviata in data 5 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella.dell'obbligo alla presentazione alla stazione dei c.c. di Trento con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Trento del 20 gennaio 2024. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile, ma non ravvisandosi colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sole spese del procedi- mento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C
Sentenza Cassazione n. 10103/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris