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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1991

Cassazione n. 06260/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 049ieou) nato a (TUNISIA) il 04/06/1991 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Perugia l’8/2/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in un unico motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle alla consistente gravità dell’episodio accertato – il porto di due coltelli, il secondo dei quali con una lama di circa 14 centimetri qualificabile come vera e propria arma bianca – e ai precedenti penali – anche per rapina e furto - ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - escluse facendo riferimento alla gravità dell’episodio, ai precedenti penali e alla mancanza di qualsivoglia resipiscenza - e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 049ieou) nato a (TUNISIA) il 04/06/1991 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Perugia l’8/2/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in un unico motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle alla consistente gravità dell’episodio accertato – il porto di due coltelli, il secondo dei quali con una lama di circa 14 centimetri qualificabile come vera e propria arma bianca – e ai precedenti penali – anche per rapina e furto - ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - escluse facendo riferimento alla gravità dell’episodio, ai precedenti penali e alla mancanza di qualsivoglia resipiscenza - e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis
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