CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 17977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli ( associazione a delinquere e truffe), uniti dal vincolo della continuazione, la pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che lamenta, genericamente, di essere stato erroneamente considerato promotore dell'associazione. Il ricorso è inammissibile Deve essere ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, cornma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Ciò perché, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati . Orbene, nel caso di specie, in ragione dei principi indicati, l'esame del contenuto dei capi d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela la manifesta erroneità della valutazione compiuta dal GUP in ordine alla qualificazione giuridica della condotta tenuta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], considerato, a ragione, capo promotore dell'associazione. Questi infatti, diversamente dal Camicasca, era posto al vertice dell'associazione e rivestiva incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 31/1/2023 Il consigliere relatore Il presidente