Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24766/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 6916/2024, depositata in data 18/11/2024;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 4 giugno 2026;Nell’anno 2015 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un centro trasmissionedati operante per conto del bookmaker estero Stanleybet MaltaLimited.In data 17 Settembre 2021, al Sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato l’avvisodi accertamento n.

TK501R70464941/2020, emesso dall’Agenzia delleEntrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma, [OSCURATO:PERSONA].Tale avviso di accertamento è stato emesso sulla base di un precedenteavviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con ilquale, sulla base della documentazione fornita, era stata determinatainduttivamente la raccolta di scommesse del CTD dell’esponente inEuro 814.665,46: sulla base di tale volume, l’Agenzia delle Entrate hadeterminato induttivamente l’aggio in ipotesi percepito dal [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “il contribuente”).L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo applicabile un aggio mediodell’8%, ha determinato induttivamente i ricavi dell’esponente in euro65.173,00 e, quindi, con il suddetto avviso di accertamento ha intimatoall’esponente il pagamento delle imposte asseritamente evase per Euro33.219,00, oltre ad una sanzione amministrativa di Euro 32.143,50.Avverso detto avviso di accertamento l’esponente ha proposto ricorsodinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma,chiedendone l’annullamento.Con sentenza n. 1822/10/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma, sezione 10, in data 9 Gennaio 2023r.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026e depositata in Segreteria in data 10 Febbraio 2023, la Corte harigettato il ricorso e compensato le spese di lite.Avverso tale sentenza, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanziCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.Con sentenza n. 6916/2024, emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione 2, in data 24 Ottobre 2024,pubblicata il 18 Novembre 2024, la Corte ha rigettato l’appello.Avverso detta Sentenza n. 6916/2024, emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione 2, in data 24 Ottobre2024, pubblicata il 18 Novembre 2024, emessa all’esito delprocedimento di appello N.R.G. 4412/2023 e non notificata, ilcontribuente propone ricorso affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis.c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie.In vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha depositato unamemoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente deduce chedall’esame della documentazione versata in atti nel giudizio di meritorisulterebbe la percezione di commissioni inferiori all’8%, percentualestimata dall’ufficio.Il contribuente, in particolare, si duole che se la CGT-2 avesse letto eben compreso la documentazione versata in atti, avrebbe concluso chela base imponibile per l’anno 2015 era inferiore rispetto a quellastimata dall’ufficio, che in ogni caso non avrebbe tenuto contor.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026dell’imposta già versata dal contribuente sulla scorta delladichiarazione presentata per l’anno d’imposta in questione.1.1.

Il motivo è inammissibile.Con esso, il contribuente non fa valere il difetto assoluto di motivazioneo il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, ma silamenta che il giudice di appello non avrebbe esaminato documentidecisivi, che se fossero stati esaminati avrebbero portato ad un diversoesito del giudizio di merito.Orbene, quand’anche non si voglia ritenere che si tratti di unainammissibile devoluzione a questa Corte di un vizio dell’esame deimezzi istruttori, e si tratti invece di una censura ex art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c., il motivo si scontra con la preclusione di cui all’art. 360,comma 4, c.p.c. (cd.

“doppia conforme”).A tal proposito, il contribuente non si cura di spiegare quale sarebbe ladifferenza tra i percorsi motivazionali seguiti dai giudici di primo e disecondo grado, così da legittimare la censura ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 - 01).Con riferimento, poi, alla exceptio iudicati avente ad oggetto lasentenza della CGT-2 del Lazio, favorevole al contribuente e passata ingiudicato, relativa all’anno d’imposta 2013, deve rilevarsi che essa èinammissibile per genericità, non essendosi premurato il contribuentedi descrivere in ricorso compiutamente la fattispecie sulla qualesarebbe calato il giudicato, non senza, inoltre, considerare che: 1)trattandosi di riprese attinenti a due diversi periodi d’imposta, non puòparlarsi di giudicato (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 38950 del07/12/2021, Rv. 663418 - 01), essendo gli elementi costitutivi dellaripresa fiscale diversi in relazione a due diverse annualità d’imposta;2) l’exceptio rei iudicatae formatasi in epoca antecedente alla sentenzad’appello in tesi confliggente con il precedente giudicato deve esserer.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026proposta, qualora la sentenza d’appello non abbia pronunciato sulladetta eccezione, con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c.,non con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.Il contribuente, con la memoria difensiva depositata, censura lasentenza d’appello per motivazione apparente.Si tratta, tuttavia, di una inammissibile integrazione del tenore delricorso, considerato che, in un giudizio a critica vincolata come quellodi cassazione, le memorie difensive hanno solo funzione illustrativa,non integrativa delle censure mosse con il ricorso originario (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 2356 del 22/04/1981, Rv. 413112 - 01).2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione di nome di diritto, ed in particolare del comma 1 dell’art.5 D.M. 179/2003, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il contribuentecensura la sentenza impugnata per aver applicato in via parametrical’art. 5, comma 1, D.M. 179/2003, che non si applicherebbe allafattispecie di causa.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso è, sotto una diversa forma, una riedizione del motivo precedente,nella misura in cui sostiene che, ai fini della determinazione dell’aggio,i giudici di merito non hanno considerato la documentazione versata inbookmaker estero).Si è detto, infatti, proprio nell’esame del primo motivo di ricorso, chea questa Corte, in presenza di una cd.

“doppia conforme”, non puòessere devoluta la questione dell’omesso esame della documentazioneche comproverebbe, in tesi, la determinazione di un aggio diverso eminore rispetto a quello previsto dal d.m. n. 179/2003.L’aggio previsto dal detto d.m., peraltro, ben può, negli accertamentiinduttivi, costituire il parametro per la determinazione dell’aggio, er.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026dunque della base imponibile degli esercenti l’attività di raccolta discommesse clandestine.3.

Il ricorso è inammissibile.4.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente deve essere condannato al pagamento delle somme dicui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euroquattromilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, dell’ulteriore somma di euro duemilacentocinquanta.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro duemila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 11014/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 6916/2024, depositata in data 18/11/2024;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 4 giugno 2026;Nell’anno 2015 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un centro trasmissionedati operante per conto del bookmaker estero Stanleybet MaltaLimited.In data 17 Settembre 2021, al Sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato l’avvisodi accertamento n. TK501R70464941/2020, emesso dall’Agenzia delleEntrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma, [OSCURATO:PERSONA].Tale avviso di accertamento è stato emesso sulla base di un precedenteavviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con ilquale, sulla base della documentazione fornita, era stata determinatainduttivamente la raccolta di scommesse del CTD dell’esponente inEuro 814.665,46: sulla base di tale volume, l’Agenzia delle Entrate hadeterminato induttivamente l’aggio in ipotesi percepito dal [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “il contribuente”).L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo applicabile un aggio mediodell’8%, ha determinato induttivamente i ricavi dell’esponente in euro65.173,00 e, quindi, con il suddetto avviso di accertamento ha intimatoall’esponente il pagamento delle imposte asseritamente evase per Euro33.219,00, oltre ad una sanzione amministrativa di Euro 32.143,50.Avverso detto avviso di accertamento l’esponente ha proposto ricorsodinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma,chiedendone l’annullamento.Con sentenza n. 1822/10/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Roma, sezione 10, in data 9 Gennaio 2023r.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026e depositata in Segreteria in data 10 Febbraio 2023, la Corte harigettato il ricorso e compensato le spese di lite.Avverso tale sentenza, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanziCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.Con sentenza n. 6916/2024, emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione 2, in data 24 Ottobre 2024,pubblicata il 18 Novembre 2024, la Corte ha rigettato l’appello.Avverso detta Sentenza n. 6916/2024, emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione 2, in data 24 Ottobre2024, pubblicata il 18 Novembre 2024, emessa all’esito delprocedimento di appello N.R.G. 4412/2023 e non notificata, ilcontribuente propone ricorso affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis.c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie.In vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha depositato unamemoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente deduce chedall’esame della documentazione versata in atti nel giudizio di meritorisulterebbe la percezione di commissioni inferiori all’8%, percentualestimata dall’ufficio.Il contribuente, in particolare, si duole che se la CGT-2 avesse letto eben compreso la documentazione versata in atti, avrebbe concluso chela base imponibile per l’anno 2015 era inferiore rispetto a quellastimata dall’ufficio, che in ogni caso non avrebbe tenuto contor.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026dell’imposta già versata dal contribuente sulla scorta delladichiarazione presentata per l’anno d’imposta in questione.1.1. Il motivo è inammissibile.Con esso, il contribuente non fa valere il difetto assoluto di motivazioneo il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, ma silamenta che il giudice di appello non avrebbe esaminato documentidecisivi, che se fossero stati esaminati avrebbero portato ad un diversoesito del giudizio di merito.Orbene, quand’anche non si voglia ritenere che si tratti di unainammissibile devoluzione a questa Corte di un vizio dell’esame deimezzi istruttori, e si tratti invece di una censura ex art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c., il motivo si scontra con la preclusione di cui all’art. 360,comma 4, c.p.c. (cd. “doppia conforme”).A tal proposito, il contribuente non si cura di spiegare quale sarebbe ladifferenza tra i percorsi motivazionali seguiti dai giudici di primo e disecondo grado, così da legittimare la censura ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 - 01).Con riferimento, poi, alla exceptio iudicati avente ad oggetto lasentenza della CGT-2 del Lazio, favorevole al contribuente e passata ingiudicato, relativa all’anno d’imposta 2013, deve rilevarsi che essa èinammissibile per genericità, non essendosi premurato il contribuentedi descrivere in ricorso compiutamente la fattispecie sulla qualesarebbe calato il giudicato, non senza, inoltre, considerare che: 1)trattandosi di riprese attinenti a due diversi periodi d’imposta, non puòparlarsi di giudicato (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 38950 del07/12/2021, Rv. 663418 - 01), essendo gli elementi costitutivi dellaripresa fiscale diversi in relazione a due diverse annualità d’imposta;2) l’exceptio rei iudicatae formatasi in epoca antecedente alla sentenzad’appello in tesi confliggente con il precedente giudicato deve esserer.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026proposta, qualora la sentenza d’appello non abbia pronunciato sulladetta eccezione, con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c.,non con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c.Il contribuente, con la memoria difensiva depositata, censura lasentenza d’appello per motivazione apparente.Si tratta, tuttavia, di una inammissibile integrazione del tenore delricorso, considerato che, in un giudizio a critica vincolata come quellodi cassazione, le memorie difensive hanno solo funzione illustrativa,non integrativa delle censure mosse con il ricorso originario (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 2356 del 22/04/1981, Rv. 413112 - 01).2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione di nome di diritto, ed in particolare del comma 1 dell’art.5 D.M. 179/2003, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il contribuentecensura la sentenza impugnata per aver applicato in via parametrical’art. 5, comma 1, D.M. 179/2003, che non si applicherebbe allafattispecie di causa.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso è, sotto una diversa forma, una riedizione del motivo precedente,nella misura in cui sostiene che, ai fini della determinazione dell’aggio,i giudici di merito non hanno considerato la documentazione versata inbookmaker estero).Si è detto, infatti, proprio nell’esame del primo motivo di ricorso, chea questa Corte, in presenza di una cd. “doppia conforme”, non puòessere devoluta la questione dell’omesso esame della documentazioneche comproverebbe, in tesi, la determinazione di un aggio diverso eminore rispetto a quello previsto dal d.m. n. 179/2003.L’aggio previsto dal detto d.m., peraltro, ben può, negli accertamentiinduttivi, costituire il parametro per la determinazione dell’aggio, er.g. n. 11014/2025 a.c. 4/6/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11014/2025Numero sezionale 4749/2026Numero di raccolta generale 24766/2026Data pubblicazione 25/08/2026dunque della base imponibile degli esercenti l’attività di raccolta discommesse clandestine.3. Il ricorso è inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente deve essere condannato al pagamento delle somme dicui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euroquattromilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, dell’ulteriore somma di euro duemilacentocinquanta.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro duemila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 11014/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris