CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 1978
Cassazione n. 36264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1978 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data 21/04/2021 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha dichiarato la prescrizione degli episodi di tentata estorsione ascritti al ricorrente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (relativi alla richiesta di prestito della somma di C 1.800,00), rideterminando la pena in ordine al reato di estorsione consumata ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e Giancaterino (per i lavori eseguiti in favore del ricorrente). Al riguardo, deduce: 1. inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riguardo all'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio stante la mancata ricezione dell'atto, risultando questo notificato ad un numero civico differente da quello dichiarato. Illogica era la motivazione con cui la Corte di merito aveva disatteso l'eccezione, avendo operato una non consentita operazione di simmetria tra numeri civici differenti, il 24 ove era stata effettuata la notifica, con il 24-bis indicato dall'imputato. Né poteva ricavarsi presuntivamente che l'avere immesso l'ufficiale giudiziario il plico nella cassetta postale del n. 24 fosse esaustiva della validità della notifica al civico dichiarato dall'imputato, potendo, al contrario, trattarsi di omonimo. Infine, la notifica era nulla in quanto non erano state rispettate le forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. 2. violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen. Si era ritenuto presupposto del delitto estorsivo il fatto che l'imputato, all'interno della società Raicam, rivestisse una posizione privilegiata che gli consentisse di prospettare alle persone offese la loro potenziale esclusione dal novero dei potenziali venditori ed affidatari di commesse da parte della Raicam, senza avvedersi che, per un verso, ogni dirigente di detta società (non solo il ricorrente) era libero di rivolgere sul mercato le richieste di preventivo e di escludere chiunque dalla rosa dei fornitori e, per altro, che in capo alle ditte interpellate non sussisteva nemmeno una aspettativa di essere incluse nei futuri iter di richiesta e raccolta di preventivi. Difettava, quindi, il requisito dell'ingiustizia del danno. 3. violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen 3.1. quanto alle ipotesi tentate - dichiarate prescritte - si trattava di mera richiesta di prestito della somma di € 1.800,00 (non concesso, da qui l'ipotesi tentata) che, anche laddove avanzata con modalità minacciose - non poteva ingenerare nel soggettivo attivo e nel soggetto passivo alcun profitto ingiusto. 3.2. quanto all'estorsione consumata, (ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e Giancaterino per i lavori eseguiti in suo favore), premessa la genericità della contestazione in relazione alla mancata individuazione dell'oggetto dei lavori, solo genericamente indicati per entrambe le persone offese (a nulla valendo la successiva specificazione effettuata in dibattimento dal testimone), si censura, sulla scorta della mancanza di precisione del narrato, l'attendibilità delle tre persone offese (una delle quali costituita parte civile); inoltre, si ribadisce che la decisione in ordine alla stipula dei contratti spettava al direttore [OSCURATO:PERSONA], circostanza di cui le persone offese erano a conoscenza, con la conseguenza che nessun potere di coartazione poteva essere svolto dal ricorrente; né sul punto poteva valere la motivazione resa dai giudici di merito i quali avevano comunque ricondotto all'imputato un potere di incidere sulle commesse da attribuire e sulle ditte da favorire, stante - al di là del rilievo della diversa prospettazione del fatto contestato ex art. 521 codice di rito - l'errata presupposizione del fatto che tutte le persone offese disponessero di un diritto a vedersi inoltrare la richiesta di fornitura. 3.3. quanto alla credibilità dei testi: - si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] in sede civile (causa relativa al licenziamento del ricorrente ad opera della Raicam) aveva fornito una versione differente, escludendo coartazione nella concessione del prestito e nella esecuzione dei lavori. Il mancato pagamento da parte del ricorrente costituiva, quindi, mera questione civilistica. L'accenno che poi il teste aveva fatto alla circostanza che se non avesse eseguito i lavori richiesti non avrebbe ricevuto più commesse dall'imputato doveva ricondursi ad un post factum privo di rilievo, trattandosi di "sensazione" non collegata alle richieste dell'imputato. - anche per il Giancaterino valevano le stesse criticità, posto che nel corso della causa civile aveva escluso qualsiasi minaccia nella richiesta del prestito e escluso qualsiasi collegamento tra l'esecuzione dei lavori in favore dell'imputato, la richiesta del denaro e l'affidamento di future commesse. - analoghi rilievi per quanto affermato in sede civile dal Pulcini, il quale aveva escluso che la richiesta di denaro venne avanzata dall'imputato con minaccia. La circostanza che poi l'imputato, per quanto riferito nella diversa sede dal teste, "si possa essere lasciato andare ad una forma di minaccia relativa al fatto che un'altra ditta gli avrebbe fatto il prestito e che lui l'avrebbe privilegiata", altro non era che un post factum irrilevante poiché espressa successivamente alla richiesta non accolta. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 1/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 21/07/2022, la difesa del ricorrente ha replicato alle argomentazioni del P.G. sia in punto di rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio sia con riguardo alla sussistenza del delitto estorsivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta l'inosservanza delle norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione - è generico e manifestamente infondato. 1.1. Nessuna illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata che ha logicamente ricondotto all'avvenuto accertamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, della "mancanza" del destinatario dell'atto - ossia del ricorrente correttamente nominato ed indicato nelle sue generalità - e dell'avvenuta immissione del plico nella cassetta della posta, la circostanza che la notifica fosse stata effettivamente effettuata al civico dichiarato dall'imputato e, dunque, il medesimo ne avesse avuto legale contezza. E ciò tanto più sul rilievo che la notifica ha riguardato un indirizzo sito in un comune ed una via notoriamente di piccole dimensioni, di talché l'omonimia prospettata, peraltro in via ipotetica dal ricorrente, risulta - in difetto delle necessarie allegazioni - del tutto generica. E tanto ancora a prescindere dall'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata che non risulta che il ricorrente possegga un ulteriore domicilio, peraltro corredato di una ulteriore cassetta postale con il proprio nominativo anche presso il civico 24 di via Liguria in Montesilvano 1.2. Parimenti manifestamente infondata è l'eccezione di omessa osservanza delle forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. sul rilievo che l'atto sarebbe stato spedito a mezzo del servizio postale, considerato che tali forme si applicano, per espressa previsione contenuta nella disposizione processuale invocata "salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen.", ossia qualora l'imputato non abbia eletto o dichiarato il domicilio o non sia detenuto. In ogni caso, poi, l'eccezione - che attiene alle modalità della notifica - è tardiva, in quanto non proposta con l'atto di appello ma con il ricorso per cassazione. Con la conseguenza che eventuali vizi sarebbero sanati, ex art. 180 cod. proc. pen., con la deliberazione della sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie estorsiva per difetto dei requisiti costitutivi della minaccia e del profitto ingiusto con altrui danno - è manifestamente infondato. Sulla configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione, questa Corte ha affermato che integra il reato di estorsione non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato. Elemento qualificante è pertanto la concreta idoneità delle minacce a coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa: la nota giuridicamente pregnante del delitto in esame consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto, può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà. Con riguardo, poi, alle pretese avanzate nell'esercizio dell'autonomia negoziale, ambito in cui rientra la vicenda in esame vertendosi nella fase preliminare delle iniziative volte alla scelta del contraente, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. Non è, dunque, necessario che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità del delitto di estorsione in una fattispecie relativa a minaccia, effettuata dal responsabile di un'azienda del latte ad un fornitore, di escluderlo dalla possibilità di essere scelto fra le ditte fornitrici dell'azienda stessa se non avesse corrisposto una percentuale sull'importo di uno stipulando contratto - Sez. 2, n. 4308 del 17/10/1995, dep. 1996, Rv. 203773). Ciò che conta, pertanto, è che la "minaccia" abbia compromesso l'autonomia negoziale della vittima. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, ha evidenziato come il soggetto passivo sia stato costretto ad assecondare le pretese dell'imputato in violazione della propria autonomia e libertà negoziale. I giudici di appello, infatti, ai fini della ricorrenze degli elementi costitutivi della minaccia e dell'ingiustizia del profitto, hanno evocato "l'influenza determinante del ruolo rivestito dal prevenuto nel procedimento di assegnazione dei contratti a ditte esterne (di acquisto, di manutenzione o di realizzazione di opere) e l'indebita capacità di quest'ultimo di escluderle, in via definitiva (non essendo possibile che tali ditte potessero autonomamente candidarsi ad essere scrutinate per la scelta del contraente, nemmeno potendo conoscere, in effetti, le mutevoli esigenze di approvvigionamento di beni e servizi della Raicam), dall'opportunità di proseguire nei rapporti commerciali con la società di cui si tratta, così da compromettere la capacità reddituale di tali imprese, private della chance (non irragionevolmente coltivabile, posto che tutte avevano avuto una non breve serie di rapporti pregressi con la Raicam) di produrre ricavi per effetto dell'aggiudicazione dei contratti suddetti" (pag. 8). In tale contesto, la prospettazione consistente "nel non ricevere commesse di lavoro e nel non produrre ricavi", è certamente idonea ad assumere connotati di indebito o di antigiuridicità; anzitutto in ragione, come si è detto, della provenienza da soggetto che, in relazione al ruolo rivestito all'interno della società "committente" aveva la possibilità di influire sull'esclusione della possibilità che una qualche azienda a lui sgradita avesse l'opportunità di essere presa in considerazione, non includendola nel novero di quelle su cui poi poteva cadere la scelta del soggetto legittimato (il Direttore della Raicam); poi, assumono al contempo rilievo, in quanto elementi del tutto continenti alla corretta ricostruzione della vicenda in esame, anche i trascorsi contrattuali tra le parti, insistendo la minaccia nell'ambito di rapporti giuridici già in essere, essendosi precisato che le doglianze che additavano il ricorrente di un comportamento estorsivo provenivano da alcuni fornitori "storici" della società i quali, proprio in ragione del ragionevole affidamento che riponevano sulla possibilità di contare anche su future e redditizie commesse, si erano lamentati di dover sottostare a prestazioni del tutto avulse dagli obblighi contrattuali.In tale contesto i giudici di merito hanno correttamente inserito anche le richieste di prestito avanzate nei confronti delle persone offese Giancaternino e Pulcini: la circostanza che gli importi sarebbero stati restituiti non elide l'antigiuridicità della condotta e la sua riconducibilità allo schema estorsivo. Invero, per quanto accertato dal giudice del merito, non si è trattato di una normale richiesta di prestito dettata dal consolidamento dei rapporti instauratisi nel tempo tra le parti, per come qualche volta avvenuto ove l'imputato aveva provveduto alla restituzione della somma (con riguardo al Giancaterino e al [OSCURATO:PERSONA]), ma di una vera e propria pretesa minacciosa conseguita al rifiuto delle persone offese (Giancaterino e Pulcini) di corrispondere quanto richiesto. 3. Il terzo motivo - che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di specificità della contestazione estorsiva e di valenza del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza - è manifestamente infondato. Invero, richiamato quanto evidenziato nel precedente paragrafo a sostegno della configurabilità dei delitti di tentata estorsione ed estorsione consumata - il motivo finisce per essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. In particolare, la sentenza impugnata con congrua e logica motivazione: - ha escluso che quanto accertato al processo abbia valorizzato un fatto diverso da quello contestato, con violazione del diritto di difesa, posto che nel capo di imputazione si fa chiaramente riferimento all'abuso del ruolo svolto dall'imputato all'interno della società per avanzare alle persone offese indebite richieste di denaro o lavori edili mediante la minaccia della possibile perdita di commesse contrattuali da corrispondersi de futuro. - ha escluso che la mancata indicazione dell'oggetto dei lavori potesse costituire un profilo di genericità, tenuto conto che risultano specificamente indicati la tipologia delle opere eseguite ("lavori edili"), i soggetti che avrebbero ricevuto le indebite richieste ed il periodo entro cui tale condotta sarebbe stata compiuta. Si è quindi fatto riferimento a precisi indici determinativi del fatto. - ha escluso che dalla "divergenza" tra quanto dichiarato dalle persone offese in sede civile (nella causa di licenziamento intentata dalla Raicam contro l'imputato) e quanto riferito in sede penale vi sia un'obiettiva inconciliabilità che possa ridondare a favore dell'esclusione dei reati accertati, rilevando piuttosto come le dichiarazioni rese nel processo penale, in forza delle quali sono emerse ulteriori circostanze, siano confacenti al tema di prova di carattere più ampio rispetto a quello indotto mediante i capitoli di prova articolati in sede civile.Peraltro, anche in sede civile, risultano declinate dai testi circostanze pertinenti all'accusa formulata in sede penale (anche se legittimamente in un'ottica difensiva ricondotte ad una sorta di post factum) laddove, comunque, si precisa che l'imputato precisava che vi era sempre un'altra ditta disposta a fargli il prestito e che avrebbe assunto le forniture della Raicam. Ma delle due l'una: se le richieste dell'imputato erano ascrivibili alla consuetudine che si era instaurata con i fornitori, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione di sottolineare che altri soggetti avrebbero potuto prendere "il loro posto" sia come danti causa (prestiti e lavori) sia come ditte da privilegiare nell'indicazione per future commesse. Inoltre, con riferimento alle censure mosse riguardo l'attendibilità delle persone offese, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Nel caso in esame, il giudice del merito risulta essersi fatto carico di apprezzare le dichiarazioni delle persone offese in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, evidenziandone l'obiettiva convergenza nel nucleo essenziale con le accuse provenienti da ciascuna delle altre (di cui due neppure costituite parti civili) ed alla luce dei riscontri acquisiti nel propalato testimoniale degli altri soggetti esaminati nel corso del processo di primo grado ed il cui contenuto dichiarativo è riportato dalla sentenza del Tribunale. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende quale sanzione equitativamente determinata in ragione dei profili di i