Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 210/1975
ECLI:IT:COST:1975:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione fiscale
emessa dall'Amministrazione delle finanze dello Stato nei confronti
della s.p.a [OSCURATO:PERSONA] S. Martino, per la riscossione di
un'imposta suppletiva di registro su un atto di concessione della
Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in favore della suddetta società, per la
costruzione e l'esercizio di una sciovia, il tribunale di Trento, con
ordinanza 5 aprile 1973, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 156
del testo unico approvato con r.d. 9 maggio 1912, n.1447, nella parte
in cui prevede la facoltà di accordare ai concessionari la esenzione
dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto
fisso per l'atto con cui il governo fa la concessione della strada
ferrata, e dell'art. 273 dello stesso testo unico nella parte in cui
estende tale disciplina anche alle tramvie".
Nel richiamare la normativa in materia, il tribunale fa presente
che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale della Regione
Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 32 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,
le competenze sui trasporti di interesse regionale spettano ora alla
ridetta Regione e che, pertanto, le concessioni da essa fatte in tale
settore sarebbero assistite dalle stesse agevolazioni, proprie delle
concessioni governative.
Ciò premesso, rileva che per l'art. 156 del citato t.u. può
essere accordata ai concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale
di registro, con l'applicazione del solo diritto fisso ad alcuni atti,
fra i quali quello con cui il governo fa la concessione della strada
ferrata; e che la stessa disposizione, in base all'art. 273 del t.u.,
sarebbe applicabile anche alle tramvie a trazione meccanica.
La facoltà di accordare il beneficio risulterebbe confermata
dall'art. 17 della legge 14 luglio 1912, n. 835, che, in tema di
registrazione degli atti di concessione delle tramvie, avrebbe fatto
saldi i privilegi che lo Stato poteva attribuire per le imposte di
registro relative a concessioni da esso direttamente provenienti.
L'art. 56, terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3285 (c.d.
legge di registro) avrebbe, poi, stabilito, per gli atti di concessione
di tramvie a trazione meccanica prive di sovvenzione governativa, ma ai
soli fini del computo dell'imposta proporzionale e senza fare menzione
dell'imposta fissa, che il tributo si sarebbe dovuto applicare
sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della
linea; e lo stesso regime fiscale sarebbe stato seguito dal r.d.l. 9
maggio 1935, n. 306.
Infine, le medesime norme sulle tramvie extraurbane sarebbero state
estese alle funivie con l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110,
in quanto non diversamente disposto da tale legge.
Deriverebbe da tutto ciò, secondo il tribunale, il persistente
vigore delle norme denunziate e la loro applicabilità al caso in
esame.
Per altro, gli artt. 156 e 273 del t.u. del 1912, in violazione
dell'art. 23 Cost., attribuirebbero all'Amministrazione un ampio potere
discrezionale circa l'esonero dall'imposta proporzionale, senza
indicare i presupposti soggettivi ed oggettivi né le circostanze che
valgano a legittimare l'uso della facoltà.
Dinanzi a questa Corte si è costituita fuori termine
l'Amministrazione finanziaria, parte nel giudizio a quo, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
:
1. - La Corte è stata chiamata a pronunziarsi se violino l'art. 23
della Costituzione, per mancanza di determinazione dei presupposti
soggettivi ed oggettivi, gli artt. 156 e 273 del t.u. approvato con
r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, nella parte in cui prevedono la facoltà
di accordare ai concessionari di funivie - alle quali con l'art. 10
della legge 23 giugno 1927, numero 1110, è stato esteso il regime
fiscale per la concessione di tramvie extraurbane - l'esenzione dal
diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto
fisso.
2. - E'da precisare che la norma posta a base dell'ingiunzione
fiscale è quella che concerne l'imposizione del tributo nella misura
proporzionale: ed è di tutta evidenza che tale norma sarebbe
applicabile anche nel caso in cui venissero dichiarate
costituzionalmente illegittime le disposizioni denunziate, relative al
potere discrezionale che tuttora spetterebbe all'Amministrazione
finanziaria, di ridurre l'entità del tributo a misura fissa.
La dedotta questione è, pertanto, inammissibile per la sua
manifesta irrilevanza rispetto al giudizio di merito.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 156 e 273 del r.d. 9 maggio
1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge
per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione
meccanica e gli automobili, sollevata con ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere