CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 1972
Cassazione n. 06559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1981 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 22-29705-2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, che riformava solo quoad poenam quella emessa il 17 aprile 2018 dal tribunale lametino, propongono ricorso per cassazione gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni, deducendo a motivi delle distinte impugnazioni i seguenti argomenti pienamente sovrapponibili, giacché duplicati: 1.1. violazione della legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito omesso ogni dovuta argomentazione in ordine alla censurata attendibilità della persona offesa della estorsione, che neppure aveva denunziato il furto dell'auto e la successiva estorsione e rende dichiarazioni incerte e dubitative ad oltre quattro anni dai fatti contestati, talché risulta irrimediabilmente compromessa la ricostruzione del fatto, oltre che la responsabilità degli imputati; 1.2. i medesimi vizi accompagnano la deduzione del secondo motivo di ricorso, non avendo la Corte territoriale apprezzato la assoluta carenza di violenza alla persona o minaccia nella condotta contestata, dacché la restituzione del veicolo sottratto era già intervenuta quando fu avanzata la richiesta di denaro alla persona offesa, non potendo quindi gli agenti più minacciare l'offeso della definitiva perdita del bene sottratto; 1.3. ancora i medesimi vizi i ricorrenti deducono in ordine alla riconosciuta aggravante di aver agito in più persone riunite, non potendo ritenersi che la richiesta di denaro sia stata avanzata alla presenza di entrambi gli imputati, né che la minaccia sia stata portata da entrambi all'unisono. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, non confrontandosi peraltro (art. 581, comma 1, lett. d, 591 cod. proc. pen.) con le specifiche e puntuali motivazioni della sentenza di merito, consonante con quella di primo grado. Le due distinte impugnazioni finiscono così per ripetere gli argomenti proposti alla Corte di merito e da questa motivatamente respinti. 2.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per l'accertata fattispecie di estorsione consumata tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie, così come aggravata, sia sotto il profilo materiale, che sotto quello psicologico. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria 22-29705-2020 correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha ritenuto dimostrata la materialità del fatto, frutto della consonante esposizione dibattimentale di ben quattro distinti testi, la cui attendibilità non è affatto minata dalla mancata denunzia del furto e della estorsione subite, giacché attraverso quelle modalità l'offeso riuscì a conseguire la restituzione dell'auto sottratta. La Corte ha pure spiegato in maniera chiara, logica e coerente, in perfetta adesione alle risultanze processuali, che è integrato il delitto di estorsione nel caso in cui la vittima del furto si rivolga ad un intermediario per ottenere la restituzione del bene sottratto e soggiaccia, a tal fine, alla richiesta di una somma di denaro. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è storicizzata nel ritenere che possa configurarsi estorsione persino nel caso che sia lo stesso derubato ad offrire una somma di denaro al fine di ottenere la restituzione del bene sottratto (Sez. 2, n. 12245, del 26/4/1978, Rv. 140144; Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800; Sez. 2, n. 6818 del 31/1/2013, Rv. 254501; fino a Sez. 6, n. 59949, del 20/9/2018, Rv. 274508). La Corte distrettuale si è pertanto limitata a fare applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che "integra il delitto di estorsione il fatto de/ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 12326 del 11/10/2000, Rv. 217425), in quanto la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell'art.629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8309 del 24/06/1998, Rv. 211184)". Orbene, tale principio di diritto opera vieppiù qualora l'iniziativa della richiesta di denaro in cambio della restituzione del bene sottratto pervenga, come nella presente fattispecie, dall'intermediario, incaricato dalla vittima del furto del recupero della res sottratta, salvo che questi non agisca per meri scopi solidaristici, senza alcun tornaconto personale e nell'interesse esclusivo dello spogliato (Sez. 5, n. 40677, del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 2, n. 6824, del 18/1/2017, Rv. 269117), giacché non muta lo schema tipico che muove la vittima alla disposizione patrimoniale in ragione della minaccia implicita della perdita definitiva del bene. Nella fattispecie, la Corte di merito ha anche avuto cura di precisare, attingendo al patrimonio dichiarativo formatosi nel corso del dibattimento di primo grado, che la richiesta di denaro fu per la prima volta avanzata da entrambi gli imputati compresenti (il che rende contezza anche della sussistenza della aggravante ad effetto speciale contestata e ritenuta) e che la vittima ebbe a rispondere in senso accondiscendente, pur di conseguire nuovamente il possesso del bene sottratto; mentre nessuna effetto sortisce sulla tipicità del fatto I circostanza che poi gli agenti dovettero 22-29705-2020 successivamente insistere per ottenere la somma di denaro originariamente richiesta e la ottennero dalla sorella della vittima, che era preoccupata per la piega che stava assumendo la vicenda. L'intimidazione fu pertanto duplice, in quanto precedette e seguì la restituzione del bene e fu così evidente la pressione esercitata da determinare addirittura un terzo al versamento del riscatto pur di evitare pericoli ulteriori. 2.3. Si è detto della perfetta integrazione dell'aggravante (aver commesso il fatto in più persone riunite) argomentata dalla Corte attingendo alle dichiarazioni della vittima, che ebbe a ricevere la richiesta di riscatto da entrambi gli imputati compresenti. 2.4. Alla luce di tali principi non sussistono pertanto i vizi di motivazione denunciati con i motivi di ricorso, tantomeno le violazioni di legge indicate. 3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 3.1. La non eccessiva complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il