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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24423/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 3797 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocon domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persone del suo legale rappresent a nte pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto nel suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 2759 / 0 2 / 2 2 depositata in data 30 / 06 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: operazioninon inerenti–motivazione apparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnata due avvisi di accertamento notificatile per gli anni 2015 e 2016 con i quali l’Ufficio contestava la deducibilità ai fini IRES, IRAP e IVA di costi relativi a servizi acquistati dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l’Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia oggetto di ricorso a questa Corte, la CTR della Lombardiaha confermato la sentenza di primo grado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo di doglianza;resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Consideratoche: -l’unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 61 e 36 c. 1 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello motivato il rigetto del l’impugnazione dell’Ufficio in maniera del tutto generica e apodittica, senza alcun riferimento alle concrete doglianze in sede di gravame; -il motivo è fondato; - effettivamente, la CTR ha reso motivazione apparente; dopo infatti aver riassunto le prospe ttazioni delle parti e lo svolgimento del precedentegrado di giudizio in ben 11 pagine, essa dedica alcune righe allamotivazione vera e propria, incentrandola da un lato sulla esistenza diun rapporto di servizi (non di un mero prestito di personale) tra le società coinvolte nelle operazioni di fatturazione oggetto di rilievo, dall’altro sulla irregolarità dei pagamenti intercorsi, che ritiene non significativaai fini di provare la “ottimizzazione del carico fiscale” ; - o rbene, in realtà ambedue le affe rmazioni sono del tutto assertive e completamenteavulse dal thema decidendum e dal thema probandum , dimostrando con esse il giudice dell’appello di non aver esplicitato le Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ragioni del suo convincimento.

L’Ufficio, infatti, al di là della stretta connessionetra le due società (entrambe unipersonali e amministrate entrambealmeno per un certo periodo da [OSCURATO:PERSONA]) aveva contestato ancheulteriori circostanze significative a fronte dei quali era negata la rilevanza fiscale dei costi contestati: l’essere i costi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentatiper la quasi totalità da servizi forniti da [OSCURATO:SOCIETA]., con emersionedi credito IVA; l’avvenuta dichiarazione per i ricavi del 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo ai fini delle imposte reddituali e il successivo storno con azzeramento completo della posta contabile; la discordanzatra gli estratti conto bancari e la documentazione contabile; l’avere [OSCURATO:SOCIETA]. addebitato, con le fatture contestate dall’Ufficio, sostanzialmente l’intero proprio costo del lavoro alla controparte contrattuale,consistente in prestazioni lavorative.

Tutti questi elementi, senza dubbio meritevoli di attenzione, non sono stati minimamente esaminati dalla CTR, che ha quindi del tutto mancato di approfondirne larilevanza, con ciò quindi ven endo meno al proprio obbligo di rendere esplicito in motivazione il proprio convincimento in ordine all’inerenza deicosti, inerenza che è in concreto risultato di una mera asserzione del tuttoscollegata con le questioni oggetto del giudizio ; -in questo contesto, l’affermazione conclusiva della sentenza di merito secondo la quale i costi sarebbero inerenti a dispetto della irregolarità deipagamenti risulta fondata su una “mera interpretazione dell’Ufficio” èsenza dubbio apodittica, poiché non prende in esame, scrutinandone il contenuto alla luce delle difese della contribu ente, alcuna delle circostanzededotte e provate dall’[OSCURATO:PERSONA]; - e come è noto, (in argomento tra molte, si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009 ) r icorre il vizio di omessamotivazione, nella duplice manifestazione di difett o assoluto o dimotivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova ch e ha avuto a specifico oggetto la circostanzain questione, sia al relativo risultato ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -p ertanto, il ricorso merita accoglimento; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 3797 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocon domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persone del suo legale rappresent a nte pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto nel suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 2759 / 0 2 / 2 2 depositata in data 30 / 06 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: operazioninon inerenti–motivazione apparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnata due avvisi di accertamento notificatile per gli anni 2015 e 2016 con i quali l’Ufficio contestava la deducibilità ai fini IRES, IRAP e IVA di costi relativi a servizi acquistati dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l’Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia oggetto di ricorso a questa Corte, la CTR della Lombardiaha confermato la sentenza di primo grado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo di doglianza;resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Consideratoche: -l’unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 61 e 36 c. 1 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello motivato il rigetto del l’impugnazione dell’Ufficio in maniera del tutto generica e apodittica, senza alcun riferimento alle concrete doglianze in sede di gravame; -il motivo è fondato; - effettivamente, la CTR ha reso motivazione apparente; dopo infatti aver riassunto le prospe ttazioni delle parti e lo svolgimento del precedentegrado di giudizio in ben 11 pagine, essa dedica alcune righe allamotivazione vera e propria, incentrandola da un lato sulla esistenza diun rapporto di servizi (non di un mero prestito di personale) tra le società coinvolte nelle operazioni di fatturazione oggetto di rilievo, dall’altro sulla irregolarità dei pagamenti intercorsi, che ritiene non significativaai fini di provare la “ottimizzazione del carico fiscale” ; - o rbene, in realtà ambedue le affe rmazioni sono del tutto assertive e completamenteavulse dal thema decidendum e dal thema probandum , dimostrando con esse il giudice dell’appello di non aver esplicitato le Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ragioni del suo convincimento. L’Ufficio, infatti, al di là della stretta connessionetra le due società (entrambe unipersonali e amministrate entrambealmeno per un certo periodo da [OSCURATO:PERSONA]) aveva contestato ancheulteriori circostanze significative a fronte dei quali era negata la rilevanza fiscale dei costi contestati: l’essere i costi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentatiper la quasi totalità da servizi forniti da [OSCURATO:SOCIETA]., con emersionedi credito IVA; l’avvenuta dichiarazione per i ricavi del 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo ai fini delle imposte reddituali e il successivo storno con azzeramento completo della posta contabile; la discordanzatra gli estratti conto bancari e la documentazione contabile; l’avere [OSCURATO:SOCIETA]. addebitato, con le fatture contestate dall’Ufficio, sostanzialmente l’intero proprio costo del lavoro alla controparte contrattuale,consistente in prestazioni lavorative. Tutti questi elementi, senza dubbio meritevoli di attenzione, non sono stati minimamente esaminati dalla CTR, che ha quindi del tutto mancato di approfondirne larilevanza, con ciò quindi ven endo meno al proprio obbligo di rendere esplicito in motivazione il proprio convincimento in ordine all’inerenza deicosti, inerenza che è in concreto risultato di una mera asserzione del tuttoscollegata con le questioni oggetto del giudizio ; -in questo contesto, l’affermazione conclusiva della sentenza di merito secondo la quale i costi sarebbero inerenti a dispetto della irregolarità deipagamenti risulta fondata su una “mera interpretazione dell’Ufficio” èsenza dubbio apodittica, poiché non prende in esame, scrutinandone il contenuto alla luce delle difese della contribu ente, alcuna delle circostanzededotte e provate dall’[OSCURATO:PERSONA]; - e come è noto, (in argomento tra molte, si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009 ) r icorre il vizio di omessamotivazione, nella duplice manifestazione di difett o assoluto o dimotivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova ch e ha avuto a specifico oggetto la circostanzain questione, sia al relativo risultato ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -p ertanto, il ricorso merita accoglimento; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia
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