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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22430/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 12 novembre 2019 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno mesi otto di reclusione, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 1 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la pena detentiva inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di trasporto di tabacco lavorato estero di contrabbando.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione.

Ciò in ragione della contestata identificazione del ricorrente come il soggetto che aveva ritirato i colli contenenti il tabacco, dal momento che, al contrario, l'unico soggetto realmente identificato sarebbe stato il coimputato.

Né vi era prova che il ricorrente avesse preso in consegna i pacchi o li avesse comunque detenuti, né che ne conoscesse il contenuto, non avendolo peraltro introdotto nel territorio dello Stato.

Alla stregua di tali considerazioni la condotta del ricorrente doveva al più essere compresa nell'ipotesi del favoreggiamento.

In ogni caso andava riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Invero esso, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza impugnata ha infatti ampiamente evidenziato che l'identificazione dell'imputato - come colui che aveva materialmente ritirato i due colli contenenti tabacchi - doveva ritenersi certa, alla luce del servizio di osservazione appositamente predisposto, delle immagini delle videocamere e di quella del documento d'identità (lo stesso esibito per il ritiro).

Con motivazione non manifestamente illogica è stato altresì dato atto della consapevolezza del ricorrente circa il contenuto dei colli: il ricorrente, infatti, era risultato avere svolto questa attività di ritiro in altre sei occasioni, così • recuperando pacchi provenienti sempre da tale [OSCURATO:PERSONA], ed inviati a persone diverse da lui, ma sempre le stesse, come tali [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].

E' stata infine valorizzata la frequentazione col coimputato [OSCURATO:PERSONA], presente al momento del ritiro dei colli.

5. Quanto all'invocata ipotesi del favoreggiamento reale, la Corte territoriale ne ha escluso la ricorrenza in quanto il Fanale aveva fornito un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, partecipando attivamente alla condotta di trasporto del tabacco mediante la ricezione dello stesso, mostrando all'impiegato addetto alla ricezione la propria carta d'identità dopo essersi recato sul posto con il complice.

6. Per quanto poi riguarda la chiesta applicazione della speciale ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen., è nozione comune che, in tema di concorso di persone nel reato ed ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (ad es.

Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857).

In specie, è stato al contrario rilevato che il comportamento tenuto dal ricorrente non era stato di minore gravità rispetto a quello del complice, dato che entrambi avevano realizzato azioni di eguale portata ed egualmente necessarie per la consumazione del reato.

7. Per quanto infine riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha non illogicamente ridotto la pena ritenendola equa e conforme a diritto in relazione altresì ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

In proposito va invero ricordato che in primo grado il Tribunale aveva negato il beneficio richiamando la gravità del fatto e l'assenza di positivi comportamenti processuali.

In tal senso, pertanto, era stata esclusa l'esistenza di elementi favorevoli (neppure prospettati in sede di ricorso), sì che non sussisteva necessità di un intervento correttivo sulla determinazione della pena, tramite l'applicazione della speciale norma di cui all'art. 62-bis cod. pen..

Valutazione invero pienamente confermata dalla Corte territoriale, nella sua considerazione del trattamento sanzionatorio come equo e conforme a diritto.

8. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto i ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 12 novembre 2019 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno mesi otto di reclusione, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 1 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la pena detentiva inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di trasporto di tabacco lavorato estero di contrabbando. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione. Ciò in ragione della contestata identificazione del ricorrente come il soggetto che aveva ritirato i colli contenenti il tabacco, dal momento che, al contrario, l'unico soggetto realmente identificato sarebbe stato il coimputato. Né vi era prova che il ricorrente avesse preso in consegna i pacchi o li avesse comunque detenuti, né che ne conoscesse il contenuto, non avendolo peraltro introdotto nel territorio dello Stato. Alla stregua di tali considerazioni la condotta del ricorrente doveva al più essere compresa nell'ipotesi del favoreggiamento. In ogni caso andava riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Invero esso, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza impugnata ha infatti ampiamente evidenziato che l'identificazione dell'imputato - come colui che aveva materialmente ritirato i due colli contenenti tabacchi - doveva ritenersi certa, alla luce del servizio di osservazione appositamente predisposto, delle immagini delle videocamere e di quella del documento d'identità (lo stesso esibito per il ritiro). Con motivazione non manifestamente illogica è stato altresì dato atto della consapevolezza del ricorrente circa il contenuto dei colli: il ricorrente, infatti, era risultato avere svolto questa attività di ritiro in altre sei occasioni, così • recuperando pacchi provenienti sempre da tale [OSCURATO:PERSONA], ed inviati a persone diverse da lui, ma sempre le stesse, come tali [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. E' stata infine valorizzata la frequentazione col coimputato [OSCURATO:PERSONA], presente al momento del ritiro dei colli. 5. Quanto all'invocata ipotesi del favoreggiamento reale, la Corte territoriale ne ha escluso la ricorrenza in quanto il Fanale aveva fornito un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, partecipando attivamente alla condotta di trasporto del tabacco mediante la ricezione dello stesso, mostrando all'impiegato addetto alla ricezione la propria carta d'identità dopo essersi recato sul posto con il complice. 6. Per quanto poi riguarda la chiesta applicazione della speciale ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen., è nozione comune che, in tema di concorso di persone nel reato ed ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (ad es. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857). In specie, è stato al contrario rilevato che il comportamento tenuto dal ricorrente non era stato di minore gravità rispetto a quello del complice, dato che entrambi avevano realizzato azioni di eguale portata ed egualmente necessarie per la consumazione del reato. 7. Per quanto infine riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha non illogicamente ridotto la pena ritenendola equa e conforme a diritto in relazione altresì ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. In proposito va invero ricordato che in primo grado il Tribunale aveva negato il beneficio richiamando la gravità del fatto e l'assenza di positivi comportamenti processuali. In tal senso, pertanto, era stata esclusa l'esistenza di elementi favorevoli (neppure prospettati in sede di ricorso), sì che non sussisteva necessità di un intervento correttivo sulla determinazione della pena, tramite l'applicazione della speciale norma di cui all'art. 62-bis cod. pen.. Valutazione invero pienamente confermata dalla Corte territoriale, nella sua considerazione del trattamento sanzionatorio come equo e conforme a diritto. 8. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto i ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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