CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7214/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 29/2023della [OSCURATO:PERSONA], emessa il giorno 11 gennaio 2023; udita la relazione svolta allacamera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza di due pagherò cambiari dell’importo di euro 16.582 cadauno, recanti quale date di scadenza l’uno il 10 giugno 2018 e l’altro OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] CAMBIALIr.g. n. 7214/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2018, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la beneficiaria società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimò precetto di pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avallante dei titoli. L’intimata dispiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, l’abusivo riempimento, contra pacta, delle cambiali, in specie quanto alle date di scadenza ed al luogo di emissione. 2. Nell’attiva resistenza dell’intimante, l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio. 3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, per due motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Partecontroricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2, 14, 37, 65, 66, 100, 101 e 102 della legge cambiaria, degli artt. 115, 116, 100, 102 e 91 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697, da 1362 a 1271, 2727, 2729, 1992, 1993 e 1372 del codice civile. Si assume, in sintesi, che la scrittura privata transattiva del 10 ottobre 2017 conteneva «un vero e proprio patto di riempimento»: di tale accordo era parte anche l’odierna ricorrente, in veste di avallante e sottoscrittore dell’atto, sicché ella ben poteva - diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale -sollevare l’eccezione di abusivo riempimento delle cambiali (compilate contra pacta in ordine al luogo ed alle date di emissione e di scadenza, elementi lasciati in bianco al momento della consegna) e, quindi, l’inidoneità delle stesse a valere come titoli esecutivi. 1.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 7214/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] può prescindereda ogni rilievo in ordine alla struttura del motivo, connotata dalla trattazione, in maniera frammista ed affastellata, di una pluralità di questioni di fatto e diritto, con la prospettazione,ad un tempo,di censure afferenti supposte violazione di norme sostanziali e processuali, intervallataaltresì da considerazioni di carattere generale su inconferenti profili penalistici della vicenda controversa. 1.2. A fondamento de l rigetto dell’opposizione all’esecuzione, infatti, la gravata sentenza ha posto una duplice argomentazione. Per un verso e in primo luogo, ha rilevato il difetto dell’opponente a dedurre l’abusivo riempimento dei pagherò cambiari: «l’eccezione di riempimento abusivo in relazione alle date non può essere sollevata dall’avallante, perché si tratta di questione che non riguarda aspetti formali dei titoli - gli unici suscettibili di contestazione da parte del garante autonomo -ma i rapporti sostanziali tra le parti nel cui ambito i titoli sono stati emessi». D’altro canto -e con rilievo integrante ratio decidendi autonoma e concorrente, di per sé idonea a fondare il dictum reso -ha evidenziato l’inesistenza di qualsivoglia pregiudizio per l’opponente derivante dalla denunciata abusiva compilazione delle cambiali: «peraltro, le date apposte sui titoli, pur diverse da quelle pattuite in sede di transazione, sono successive a queste perché sono del giugno 2018: non vi è stato pertanto un intervento ipoteticamente ascrivibile alla creditrice che abbia anticipato i termini dei pagamenti dovuti, a scapito della garante; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non può conseguentemente lamentare alcun abuso o danno nemmeno sotto il profilo dell’ingiustificata anticipazione della sua obbligazione di garanzia». Avverso questa seconda motivazione il ricorso non svolge alcuna considerazione critica, men che meno specifica e puntuale. Ed è noto che,qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa r.g. n. 7214/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 05/02/2024, n. 3224). Tanto basta a giustificare la declaratoria di inammissibilità del motivo, esimendo la Corte dallo scrutinio sul merito dello stesso, la cui praticabilità, pur in astratto considerata, era comunque compromessa dalla carente ed inadeguata riproduzione in ricorso del contenuto della scrittura transattiva (per mancata trascrizione dell’intestazione di essa e, quindi, della qualità della costituzione della odierna ricorrente), con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’orientamento di legittimità invocato in ricorso. 1.3. Del tutto generica, senza nemmeno la indicazione delle ragioni della asserita non conformità a diritto, è poi la contestazione relativa alla (diffusamente argomentata dalla sentenza in parola) insussistenza di un litisconsorzio necessario con il curatore fallimentare della società emittente i pagherò cambiari. 2. Con il secondo motivo, in rubrica prospettante la inosservanza delle medesime norme indicate nel primo, parte ricorrente sostiene che «la complessità del procedimento giustificherebbe la compensazione delle spese mentre l’accoglimento del primo motivo determinerebbe» la condanna della controricorrente alle spese dell’intero giudizio. Le due censure così formulate sono inammissibili. La prima perché, a tacer della genericità ed apoditticità dell’assunto ivi sostenuto (ovvero la «complessità del procedimento»), per fermo orientamento di nomofilachia, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale r.g. n. 7214/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle speseemessa in conformità al principio di soccombenza , anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( ex aliis, Cass. 18/03/2021, n. 7611; Cass.26/04/2019, n. 11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass.04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421). La seconda perché configura un «non motivo»: l’effetto indicato viene auspicato come conseguenza dell’accoglimento del precedente motivo di ricorso, effetto tuttavia già ex lege discendente dal disposto dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di meritoda parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 7214/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto pe