CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abriele e Varricchioprocura in atti;– ricorrenti –Contror.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026Molisannio s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, inpersona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;– controricorrente –e nei confronti diPaoletti Claudio, [OSCURATO:PERSONA], FedericiRaffaele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucarelliValentino e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4035/2021,depositata il 29 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria AngelaMaraviglia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso lasentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di primo grado che li aveva condannati a risarcire allaMolisannio s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la società”) il dannorispettivamente ivi liquidato derivante dall’inadempimento ai doverisugli stessi variamente gravanti come conseguenza dello svolgimentodell’incarico di componenti del consiglio di amministrazione e disindaci.2. La società ha resistito con controricorso, mentre ClaudioPaoletti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pasqualer.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026Mazzone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che erano fondati gli addebiti mossi agli odierniricorrenti, per avere realizzato (gli amministratori) e omesso dirilevare e segnalare (i sindaci) l’esercizio abusivo di attivitàbancaria da parte della società, dopo l’avvenuta cancellazione dellastessa dall’Albo degli intermediari abilitati ex art. 106 del TestoUnico di cui al d. lgs. n. 385 del 1993, realizzato tramite raccolta dirisparmio tra il pubblico ed esercizio del credito a società e soggettidi interesse per il tramite di libretti di deposito fittiziamenteintestati a soci e dipendenti, ma in effetti nella disponibilità deiclienti attraverso lo strumento della “delega di operatività”;3.2 che il danno arrecato andava imputato in via solidalead amministratori e sindaci come la risultante di una complessivastrategia di mala gestio finalizzata all’esercizio abusivo dell’attivitàbancaria, da liquidarsi, all’esito della c.t.u. e in assenza di concretielementi per poter operare una differenziazione, nella differenzatra attivo e passivo risultante al momento dell’ammissione dellasocietà alla procedura di concordato preventivo, come effetto dellacrisi di impresa in cui la società era precipitata in conseguenzadella complessiva cattiva gestione connessa alle rischiose eabusive attività bancarie poste in essere.4 La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: « [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 c.p.c.:violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare delr.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026combinato disposto degli artt. 1176, secondo comma e 2381, terzocomma, c.c., per aver ritenuto la Corte di Appello di Napoli,confermando la sentenza del Tribunale di Benevento, la citazionepromossa della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, radicante laresponsabilità degli odierni resistenti, non sulla base dellaviolazione di specifici doveri negoziali o legali, ma sul generaleadempimento del generale dovere di vigilanza esigibile agliamministratori di S.p.a.; violazione e falsa applicazione di normedi diritto, in particolare dell’art. 1227 c.c. per non aver ritenuto econsiderato il contributo causale dei soci alla determinazione dellostato di dissesto della Società; violazione e falsa applicazione degliartt. 1223, 2392, 2692 e 2697 c.c. per omessa motivazione sulnesso causale; violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c.per non avere il creditore, specularmente, transatto l’oggettodell’obbligazione solidale con i restanti condebitori sociali.».Il motivo è inammissibile, in tutte le sue articolazioni.In relazione alla pretesa erronea individuazione del plessonormativo applicabile alla fattispecie, va rilevato che la censuranon coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata che,nel ripercorrere il ragionamento già svolto dal giudice di primogrado, perviene a confutare le censure di appello proprio inapplicazione dei principi che regolano la responsabilità degliamministratori e dei sindaci della società per azioni, evidenziandoplurimi elementi probatori a conforto della ritenuta complessivarealizzazione dell’abusiva attività bancaria contestata. Va ricordatoche sono proprio i generali doveri di agire informati (per gliamministratori) e di esercitare un effettivo controllo sullalegittimità dell’operato degli altri organi sociali (i sindaci) aconcretizzare gli specifici obblighi che gli articoli 2392 e 2407 cod.r.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026civ. rispettivamente identificano per i gestori e i controlloridell’attività impresa realizzata in forma societaria, di talché èevidente che il riferimento alla violazione dei generali obblighicodicistici ridonda nella concretizzazione della condottainadempiente specificamente descritta nei citati articoli per i duediversi organi sociali.Peraltro, la censura tende sul punto a far rinnovare questa Corteuna valutazione di merito sulla “conducenza” delle prove alladimostrazione della responsabilità degli organi, che in questa sedenon è ammissibile.In relazione alla questione inerente al concorso di colpa dei socinella determinazione del danno, è a dirsi che la censura èinammissibile, perché ancora una volta non contrastaefficacemente la ratio decidendi esplicitata dalla sentenzaimpugnata che, nel pervenire alla reiezione del secondo motivo diappello, è fondata non solo e non tanto sulla genericità dellacensura in appello, ma sull’argomentazione, che la censura inesame non contrasta, che i soci di s.p.a. sono del tutto estraneialla gestione. Una considerazione che va confermata in iure,giacché, nel modello tipologico della società per azioni, i soci nonsolo hanno una distinta soggettività giuridica rispetto alla società,come effetto della personalità giuridica a quest’ultima attribuitacome conseguenza dell’avvenuta iscrizione dell’atto costitutivo nelRegistro delle imprese, ma sono strutturalmente estraneiall’amministrazione della società stessa, che resta affidata a “nonsoci”, professionisti tendenzialmente estranei alla “proprietà” delleazioni, essendo il ruolo del socio di s.p.a. essenzialmenteidentificabile come un “investitore”, più interessato all’esercizio deidiritti patrimoniali derivanti dalla redditività del valore dellar.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026partecipazione acquistata piuttosto che all’esercizio dei dirittiamministrativi conseguenti all’assunzione della qualità di socio.Ciò che ridonda in un specifico onere di individuazione dellatipologia di ingerenza che il socio di s.p.a. possa eventualmenteavere realizzato rispetto alla sfera riservata alla gestione degliamministratori, dovendo rammentarsi che tale onere è, per questotipo sociale, particolarmente gravoso, posto che il modellosocietario è antipodico rispetto a quelli nei quali l’attività sociale ècaratterizzata da una sostanziale contiguità strutturale tra i poteridel socio e quelli dell’amministratore, come accade tipicamentenelle società di persone, laddove i due ruoli tendenzialmente sipossono cumulare e l’immistione diviene, quindi, addiritturafunzionale all’esercizio dei relativi diritti sociali spettanti allamedesima persona titolare di funzioni diverse all’interno dellasocietà.Onere di specifica individuazione che, nella specie, la sentenzaimpugnata esclude, con motivazione che il motivo in esame noncontrasta in maniera efficace.Parimenti inammissibile è la censura nella parte in cui lamental’omessa pronuncia sulla sussistenza del nesso causale, giacché lapiana lettura della motivazione della sentenza impugnata consentedi avvedersi che, tutto all’opposto, la Corte territoriale hachiaramente esplicitato le ragioni della ritenuta sussistenza di unnesso eziologico tra l’inadempimento dei doveri ricadenti sugliamministratori e i sindaci condannati e il dissesto finanziariocagionato dagli effetti dell’abusiva attività di impresa esercitata.Infondata è, infine, la censura inerente alla pretesa erroneaapplicazione del disposto dell’art. 1304 cod. civ., avendo la Corteterritoriale fatto corretta applicazione del principio, del tuttor.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (oltre alla ivicitata 947/2012, si vedano le successive n. 15895/2014 e13877/2020), secondo cui l'art. 1304, comma 1, cod. civ. siriferisce unicamente alla transazione che abbia a oggetto l'interodebito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata,poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione checomporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produceeffetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale diavvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione.b) Secondo motivo: «[OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 5 c.p.c.:violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2392, 2697 e 2792c.c. in relazione al riparto dell’onere della prova sulladeterminazione del danno ed omessa determinazione del dannononché omessa motivazione in ordine ai criteri di determinazionedel danno. Omesso esame di fatti decisivi e controversi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (ilTribunale di Benevento ha prima ritenuto inadeguati i criteri dideterminazione del quantum debeatur elaborati dal CTU, salvo poi,acriticamente e contraddittoriamente, asserire che quello del c.d.sbilancio sia comunque il meno opinabile tra gli altri. Poi,nuovamente contraddicendosi, ha ridotto l’ammontare del danno,adeguandosi alla riduzione della pretesa operata dalla societàIl motivo è inammissibile non contenendo, in effetti, alcuna criticaall’astratto criterio di riparto dell’onere della prova, masostanziandosi in una critica alla selezione e alla valutazione delmateriale probatorio effettuata dal giudice di merito che, oltre aincorrere nella preclusione da c.d. “doppia conforme” (non essendoevidenziate nella censura le diverse valutazioni dei fatti nei duer.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026gradi di merito), è anche una valutazione di puro merito, su cuiquesta Corte non ha potere di ingerirsi, se non nei limiti astratti divalutazione della gerarchia delle prove o dell’applicazione deicriteri dell’ermeneutica, nella specie non invocati. Inammissibile è,poi, il motivo nella parte in cui contesta la sentenza di primogrado, con argomenti che, per quanto attribuibili anche allasentenza di secondo grado, incorrono nella già rilevata sanzione diinammissibilità, per le medesime ragioni appena illustrate.c) Terzo motivo: «[OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 4 c.p.c.: nullitàdella sentenza per motivazione meramente apparente e,comunque, al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per non avereil giudice di appello esplicitato, in alcun modo, in modo preciso epuntuale le ragioni per le quali l’appello proposto sia generico edinfondato.». Il motivo è inammissibile, atteso che lagiurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021;id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022). Circostanza del tutto estraneaalla fattispecie, laddove la piana lettura della sentenza impugnatar.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026dimostra che la Corte territoriale ha chiaramente motivato leragioni del proprio convincimento, laddove la censura in esamenon spiega, ai sensi dell’art. 366, n. 6) cod. proc. civ., in cosaconsisterebbe l’apparenza motivazionale mentre, in relazione allaquestione del danno, essa è irritualmente mossa mediante lacomparazione con le risultanze processuali.2. Il ricorso va, in conclusione, complessivamente dichiaratoinammissibile.3. La soccombenza regola le spese.4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna De GennaroCosimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere allaMolisannio s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo lespese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivieuro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge edà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 21228/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 21228/2022Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 21947/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 21228/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]