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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 35212/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12502/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PISTOIA i n n . 1838/2022 depositatoi l 28/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 28.4.2023, il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito (per € 190.154,16 ) , che la società opponente aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], e da quest’ultimo vantato a titolo di compenso per l’attività di amministratore unico della fallita dall’agosto 2015 al dicembre 2021.

Il giudice di primo grado ha osservato che la società ricorrente, a fronte delle eccezioni sollevate dalla curatela, aveva l’onere di dimostrare l’attività concretamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2015 e il 2022, quale consigliere delegato ed amministratore Unico della società fallita, ma la ricorrente non aveva fornito alcuna prova documentale e neanche le prove testimoniali articolate nel ricorso, per genericità, erano idonee a tale scopo.

Non vi era, pertanto, alcuna specifica prova dell’effettiva entità dell’attività del [OSCURATO:PERSONA] e del credito ceduto.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, affidandolo a due motivi.

La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1709, 2364, 1° comma, nn. 2 e 3, e 2389 c.c., nonché la violazione dell’art. 12 preleggi.

Espone la ricorrente che il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, non avendo ritenuto provato lo svolgimento del ruolo di consigliere delegato ed amministratore unico da parte di [OSCURATO:PERSONA], e quindi inesistente il credito ceduto da quest’ultimo al [OSCURATO:PERSONA], non considerando che, in forza della presunzione di onerosità del mandato, disciplinata dall’art.1709 c.c., l’attribuzione della carica di amministratore di società determina di per sé l’insorgenza del diritto al compenso per l’attività prestata, che prescinde sia da una espressa pattuizione delle parti in tal senso che dall’avvenuta richiesta di liquidazione da parte dell'amministratore alla società amministrata in costanza di incarico.

La disposizione di cui all’art. 2389 c.c., infatti, stabilisce l’onerosità dell’incarico di amministratore di società, nelle società per azioni, ed anche la più recente giurisprudenza ritiene che tale incarico si presuma oneroso e l’eventuale gratuità deve risultare dallo statuto o dal contratto di amministrazione.

Nel caso di specie, risultava documentalmente provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto il ruolo di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emergendo ciò non solo dai verbali dell’assemblea dei soci con cui veniva riconosciuto il compenso all’amministratore unico, ma anche dalle difese e dai documenti prodotti da controparte, come la visura storica della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Quindi l’attribuzione del ruolo di amministratore unico in capo al Catanzanonon poteva essere posta in alcun dubbio.

In merito all’importo del compenso riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], anch’esso risultava chiaramente dimostrato dai documenti n.7 ed 8 allegati al fascicolo diprimo grado.

In conclusione, il giudice di primo aveva quindi errato nel ritenere non pienamente dimostrato il compenso spettante al [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente per l’insorgenza di tale diritto l’accettazione dell’incarico.

Il giudice di merito avrebbe dovuto semplicemente verificare, per ritenere dovuto il compenso in oggetto, che il predetto avesse ricoperto la carica di consigliere delegato dal maggio 2012 all’agosto 2015 e che gli fosse stata attribuita la carica di amministratore nel periodo tra l’agosto 2015 ed il febbraio 2022.

2. Il motivo è inammissibile, per non essere stata colta la ratio decidendi.

La ricorrente ritiene di aver dimostrato l’esistenza del credito ceduto (per aver fornito la prova che il [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato, dapprima, consigliere d elegato, e, poi, amministratore unico della fallita nei periodi 2012-2015 e 2015 -2022) - nonché l’entità del compenso riconosciuto all’amministratore - , non considerando, tuttavia, che il Tribunale non aveva affatto messo in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricoperto la carica di amministratore della fallita, ma piuttosto ritenuto che la ricorrente non avesse fornito prova dell’attività concretamente svolta dallo stesso nell’esercizio delle sue funzioni e, quindi, dell’esecuzione della prestazione.

La ricorrente, proprio perché, almeno in questo capitolo, non ha colto tale ratio decidendi , non l’ha aggredita né ha, conseguentemente, ritenuto minimamente di confrontarsi con la medesima.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 187, 188,189, 244 e 245 c.p.c., con riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste.

Espone la ricorrente che, ove il Tribunale avesse ammesso le prove orali dedotte, sarebbe certamente emerso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella società fallita e, conseguentemente, sarebbe stata fornita la prova delle attività concretamente svolte dal creditore cedente.

I capitoli di prova orale, infatti, risultavano tutti ammissibili e finalizzati proprio a dimostrare ciò che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato. ll Giudice di prime cure, tuttavia, aveva valutato erroneamente i capitoli dedotti come generici sia sotto il profilo temporale sia in riferimento all’attività svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], così impedendo alla parte ricorrente di dimostrare il fondamento della propria domanda.

La pronuncia di inammissibilità delle prove testimoniali dedotte ha determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.

4. Il motivo è inammissibile per genericità.

Va premesso che la motivazione con cui il giudice di primo grado non ha ammesso le prove testimoniali è assai articolata ed esaustiva, avendo il Tribunale evidenziato che “A ben vedere, difatti, il capitolo di prova testimoniale b) appare estremamente generico, sia in riferimento al periodo temporale ivi indicato (nel periodo compreso tra il maggio dell’anno 2012 ed agosto 2015) , sia in riferimento alle attività̀ concretamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere delegato, le quali non vengono, invero, meglio specificate; il capitolo c), egualmente, ̀ generico, sia in riferimento al periodo temporale ivi indicato (maggio 2012 – agosto 2015), sia quanto alle attività̀ che lo stesso avrebbe svolto, riferendosi alla gestione e al coordinamento, da parte sua, di tecnici e imprese non meglio individuati; il capitolo d) ̀ genericamente formulato, riferendosi all’impegno e alla dedizione profuse dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella propria attività̀, senza meglio chiarire in cosa essa sia consistita; il capitolo f) non chiarisce in quali attività̀ si sia concretizzata l’attivit à̀ di amministratore unico del [OSCURATO:PERSONA]; i capitoli g) e i) sono genericamente formulati sia sotto l’aspetto temporale, riferendosi al periodo agosto 2015/febbraio 2022, sia quanto alle attività̀ che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto, che si sarebbero concretizzate in non meglio specificate operazioni finali di realizzazione del fabbricato, trattative con potenziali clienti, molteplici questioni amministrative sorte nei confronti del Comune di Pistoia”.

Con tale motivazione la ricorrente non ha inteso seriamente confrontarsi, essendosi limitata a ritrascrivere nel ricorso i capitoli di prova già articolati in primo grado, assumendo, genericamente e tautologicamente (senza quindi spiegarne le ragioni), che erano tutti ammissibili e quindi idonei a dimostrare ciò che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato.

Non coglie nel segno neppure la censura di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, essendo, al contrario, la motivazione fornita dal Tribunale di Pistoia ampia e non minimamente esaminata dalla ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.900, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12502/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PISTOIA i n n . 1838/2022 depositatoi l 28/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 28.4.2023, il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito (per € 190.154,16 ) , che la società opponente aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], e da quest’ultimo vantato a titolo di compenso per l’attività di amministratore unico della fallita dall’agosto 2015 al dicembre 2021. Il giudice di primo grado ha osservato che la società ricorrente, a fronte delle eccezioni sollevate dalla curatela, aveva l’onere di dimostrare l’attività concretamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2015 e il 2022, quale consigliere delegato ed amministratore Unico della società fallita, ma la ricorrente non aveva fornito alcuna prova documentale e neanche le prove testimoniali articolate nel ricorso, per genericità, erano idonee a tale scopo. Non vi era, pertanto, alcuna specifica prova dell’effettiva entità dell’attività del [OSCURATO:PERSONA] e del credito ceduto. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, affidandolo a due motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1709, 2364, 1° comma, nn. 2 e 3, e 2389 c.c., nonché la violazione dell’art. 12 preleggi. Espone la ricorrente che il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, non avendo ritenuto provato lo svolgimento del ruolo di consigliere delegato ed amministratore unico da parte di [OSCURATO:PERSONA], e quindi inesistente il credito ceduto da quest’ultimo al [OSCURATO:PERSONA], non considerando che, in forza della presunzione di onerosità del mandato, disciplinata dall’art.1709 c.c., l’attribuzione della carica di amministratore di società determina di per sé l’insorgenza del diritto al compenso per l’attività prestata, che prescinde sia da una espressa pattuizione delle parti in tal senso che dall’avvenuta richiesta di liquidazione da parte dell'amministratore alla società amministrata in costanza di incarico. La disposizione di cui all’art. 2389 c.c., infatti, stabilisce l’onerosità dell’incarico di amministratore di società, nelle società per azioni, ed anche la più recente giurisprudenza ritiene che tale incarico si presuma oneroso e l’eventuale gratuità deve risultare dallo statuto o dal contratto di amministrazione. Nel caso di specie, risultava documentalmente provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto il ruolo di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emergendo ciò non solo dai verbali dell’assemblea dei soci con cui veniva riconosciuto il compenso all’amministratore unico, ma anche dalle difese e dai documenti prodotti da controparte, come la visura storica della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Quindi l’attribuzione del ruolo di amministratore unico in capo al Catanzanonon poteva essere posta in alcun dubbio. In merito all’importo del compenso riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], anch’esso risultava chiaramente dimostrato dai documenti n.7 ed 8 allegati al fascicolo diprimo grado. In conclusione, il giudice di primo aveva quindi errato nel ritenere non pienamente dimostrato il compenso spettante al [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente per l’insorgenza di tale diritto l’accettazione dell’incarico. Il giudice di merito avrebbe dovuto semplicemente verificare, per ritenere dovuto il compenso in oggetto, che il predetto avesse ricoperto la carica di consigliere delegato dal maggio 2012 all’agosto 2015 e che gli fosse stata attribuita la carica di amministratore nel periodo tra l’agosto 2015 ed il febbraio 2022. 2. Il motivo è inammissibile, per non essere stata colta la ratio decidendi. La ricorrente ritiene di aver dimostrato l’esistenza del credito ceduto (per aver fornito la prova che il [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato, dapprima, consigliere d elegato, e, poi, amministratore unico della fallita nei periodi 2012-2015 e 2015 -2022) - nonché l’entità del compenso riconosciuto all’amministratore - , non considerando, tuttavia, che il Tribunale non aveva affatto messo in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricoperto la carica di amministratore della fallita, ma piuttosto ritenuto che la ricorrente non avesse fornito prova dell’attività concretamente svolta dallo stesso nell’esercizio delle sue funzioni e, quindi, dell’esecuzione della prestazione. La ricorrente, proprio perché, almeno in questo capitolo, non ha colto tale ratio decidendi , non l’ha aggredita né ha, conseguentemente, ritenuto minimamente di confrontarsi con la medesima. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 187, 188,189, 244 e 245 c.p.c., con riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste. Espone la ricorrente che, ove il Tribunale avesse ammesso le prove orali dedotte, sarebbe certamente emerso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella società fallita e, conseguentemente, sarebbe stata fornita la prova delle attività concretamente svolte dal creditore cedente. I capitoli di prova orale, infatti, risultavano tutti ammissibili e finalizzati proprio a dimostrare ciò che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato. ll Giudice di prime cure, tuttavia, aveva valutato erroneamente i capitoli dedotti come generici sia sotto il profilo temporale sia in riferimento all’attività svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], così impedendo alla parte ricorrente di dimostrare il fondamento della propria domanda. La pronuncia di inammissibilità delle prove testimoniali dedotte ha determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. 4. Il motivo è inammissibile per genericità. Va premesso che la motivazione con cui il giudice di primo grado non ha ammesso le prove testimoniali è assai articolata ed esaustiva, avendo il Tribunale evidenziato che “A ben vedere, difatti, il capitolo di prova testimoniale b) appare estremamente generico, sia in riferimento al periodo temporale ivi indicato (nel periodo compreso tra il maggio dell’anno 2012 ed agosto 2015) , sia in riferimento alle attività̀ concretamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere delegato, le quali non vengono, invero, meglio specificate; il capitolo c), egualmente, ̀ generico, sia in riferimento al periodo temporale ivi indicato (maggio 2012 – agosto 2015), sia quanto alle attività̀ che lo stesso avrebbe svolto, riferendosi alla gestione e al coordinamento, da parte sua, di tecnici e imprese non meglio individuati; il capitolo d) ̀ genericamente formulato, riferendosi all’impegno e alla dedizione profuse dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella propria attività̀, senza meglio chiarire in cosa essa sia consistita; il capitolo f) non chiarisce in quali attività̀ si sia concretizzata l’attivit à̀ di amministratore unico del [OSCURATO:PERSONA]; i capitoli g) e i) sono genericamente formulati sia sotto l’aspetto temporale, riferendosi al periodo agosto 2015/febbraio 2022, sia quanto alle attività̀ che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto, che si sarebbero concretizzate in non meglio specificate operazioni finali di realizzazione del fabbricato, trattative con potenziali clienti, molteplici questioni amministrative sorte nei confronti del Comune di Pistoia”. Con tale motivazione la ricorrente non ha inteso seriamente confrontarsi, essendosi limitata a ritrascrivere nel ricorso i capitoli di prova già articolati in primo grado, assumendo, genericamente e tautologicamente (senza quindi spiegarne le ragioni), che erano tutti ammissibili e quindi idonei a dimostrare ciò che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato. Non coglie nel segno neppure la censura di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, essendo, al contrario, la motivazione fornita dal Tribunale di Pistoia ampia e non minimamente esaminata dalla ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.900, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
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