CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 25011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) AUREL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]] avverso il provvedimento del 14 gennaio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere l'esecuzione della pena a domicilio ai sensi della I. n. 199/2010 e del dl. n. 137/2020 e successive modifiche. A ragione della decisione, il Collegio valorizzava le numerose pendenze a carico del condannato, nonché la pessima condotta dal medesimo tenuta nel periodo di libertà e l'assenza di un'attività lavorativa. 2. I-la proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge 26 novembre 2010, n. 199 e del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In particolare, si censura l'irragionevolezza della motivazione laddove il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente respinto il reclamo considerando il solo comportamento del LUCA] precedente all'ingresso in carcere, senza valutarne i progressi e la regolare condotta intramuraria. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalla posizione giuridica estratta dal Sistema informatico Penitenziario, che il LUCA] ha terminato di espiare la pena in corso di esecuzione il 25 febbraio 2022, giorno in cui è stata eseguita la sua scarcerazione. 5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta, tuttavia, provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022 Il Consigliere este