CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 31896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23459/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA delTRIBUNALE di BARI n.2477/2022, depositata il 22/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, con sentenza n. 50/2022 del 12.01.2022 pronunciata nella contumacia del Comune di Bari convenuto, ha accolto il ricorso proposto dall’automobilista [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento n. 2505/2021 emesso il giorno 01.09.2021 dalla Polizia localedel Comune di [OSCURATO:PERSONA], con cui la ricorrente veniva sanzionata exart. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Secondo il giudice di prime cure il verbale risultava notificato tardivamente rispetto all’accertamento della violazione, ovvero oltre il termine decadenziale di 90 giorni fissato dall’art. 201, comma 1, C.d.S., atteso che la violazione era stata commessa in data 15.06.2021, mentre il verbale era stato inviato per la notifica a mezzo posta soltanto il 20.09.21. L’ente territorialeha proposto appello innanzi al Tribunale di Bari, rilevando che il giorno dal quale computare il termine iniziale della decorrenza dei 90 giorni prescritti dovesse esserequello del 01.09.21, e cioè dal compimento dell’attività accertativa. Con sentenza n. 2477/2022 il Tribunale di Bari ha accolto il gravame, osservando quanto segue: -con l’espressione letterale utilizzata dall’art. 201 C.d.S. ( « Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, (…) deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore»), peraltro coincidente con l’espressione utilizzata nell’art. 14 legge n. 689 del 1981, il legislatore ha inteso valorizzare l’attività, ulteriore, compiuta dall’Amministrazione, necessaria a completare le verifiche propedeutiche alla contestazione della violazione, quali l’attività di esame delle risultanze dei rilievi effettuati dall’apparecchiatura, al fine dell’individuazione dell’effettivo soggetto responsabile, nonché la redazione del relativo verbale; - rispetto alla data di commissione della violazione ( 15.06.21 ) la notifica è avvenuta il 20.09.21, ovvero soli 7 giorni dopo la scadenza dei 90 giorni dall’accertamento, previsti dall’art. 201 C.d.S. e, quindi, con uno scarto di tempo del tutto ragionevole. Avverso la indicata pronuncia ricoorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resta intimato il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per essere la decisione inficiatada error in procedendo, avendo violato l’art. 2909 c.c. e gli articoli 100, 324, 327 e 329, comma 2, cod. proc. civ: si assume cheil Tribunale ha ha omessodi rilevare che il Comune appellante non aveva impugnato una delle due rationes decidendi che autonomamente sostenevano la decisione di primo grado. Osserva la ricorrente che il Giudice di Pace di Bari - prima ancora di r ilevare la tardività della notifica del verbale di accertamento - aveva ritenuto non atta a suffragare la responsabilità del ricorrente la documentazione disponibile, prodotta dall’opponente nella contumacia dell’amministrazione. Tale statuizione, non essendo stata impugnata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe passata in giudicato. Il Tribunale di Bari, quindi, non rilevando d’ufficio l’omessa censura della statuizione del primo giudice in merito alla non provata responsabilità della Schinco, ha violato il consolidato principio per cui è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendisu cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché l’impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 201, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il giorno dal quale computare il dies a quo di decorrenza dei 90 giorni richiesti dall’art. 201 C.d.S. fosse quello del compimento dell’attività accertativa, ossia il 01.09.2021, anziché la data di compimento dell’infrazione. Di contro, lo stesso verbale riferisce che la rilevazione venne “svolta in data 15/06/2021 da un pubblico ufficiale e con uno strumento nella sua esclusiva disponibilità e da questi presidiato. L’agente, quindi, poteva leggere immediatamente il supporto sul quale i dati erano registrati dall'apparecchiatura di controllo, in ciò esattamente consistendo il contenuto dell'obbligo di accertamento dell'infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, quindi, l’accertamento è consistito nella mera verbalizzazione, peraltro avvenuta solo 68 giorni dopo la commissione dell’infrazione; far decorrere da tale ultimo momento il termine per la notificazione, significa ancorare il dies a quo della notifica all’arbitrio dell’amministrazione, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione fissati dall’art. 97 della Costituzione. 3. Con il terzo motivosi deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.e 118 disp. att. cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto ragionevole lo scarto di tempo intercorso tra la commissione della violazione e l’avvenuta notifica del verbale, quantificandolo in soli 7 giorni in più rispetto alla scadenza dei 90 giorni dall’accertamento: con ciò non solo non dando conto dei parametri utilizzati per ritenere congruo detto termine, ma implicitamente asseverando l’intervenuta scadenza del termine, computato a decorrere dalla data di commissione della violazione, e non dalla data di compimento dell’attività accertativa. Ilsecondo motivo del ricorso, da esaminarsi per priorità logica, è fondato. Ai sensi dell’art. 200, comma 1, C.d.S., fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. L’art. 201, comma 1-bis, C.d.S. – secondo la formula vigente ratione temporis, riferita alla data della commissione della trasgressione – individua i casi in cui è ammessa la contestazione differita, e cioè, per quel che qui rileva: - lett. e): « accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Riprendendo detta disposizione, l’art. 384 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) delinea, a titolo esemplificativo, i casi in cui è impossibile la contestazione immediata: […] e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Dunque: per i casi di cui alla lettera e) del comma 1-bis, art. 201 C.d.S., riferibili all’utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento avviene di regola contestualmente all’infrazione, con conseguente contestazione immediata, salva però la possibilità di contestazione differita della violazione nei casi previsti dalla legge, ossia quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 19491 del 05.03.2018; Cass. Sez. 2, n. 18023/2018). Tanto chiarito, nel caso che ci occupa non si discute, tuttavia, dell’immediatezza della contestazione, bensì del tempo impiegato dall’Amministrazione per l’identificazione del trasgressore. Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 1996): al fine di non far gravare l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione sul diritto di difesa del cittadino,la Consulta ha riten uto che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, il termine dellanotifica decorre non dalla data in cui l'amministrazione abbiaprovveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere all ’ identificazione (in senso conforme, cfr. nota protocollare n. 16968 del 07.11.2014 del Ministero dell’Interno in risposta alla Prefettura di Milano). Ora: nel caso in cui l'accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza, esso coincide con quello della rilevazione stessa, a mente del sopra riportato art. 1, comma 1 - bis , lett. e) C.d.S., tenuto contoche le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nelloro impiego, ciò presupponendo la predisposizione da parte dell'Amministrazione di modalità immediate per il loro compimento( in termini, v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35262 del 18/11/2021, Rv. 662833 –01). Tanto, peraltro, in linea con quanto stabilito dal penultimo inciso del comma 1 dell’art. 201 C.d.S.: «Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione». 4.1. Nel caso che ci occupa,il verbale (come riportato nel ricorso, p. 14, 3° capoverso) specifica la motivazione della mancata contestazione immediata (ossia in quanto «il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari»), ma né da essoné dalla sentenza impugnata si trae alcun elemento per affermare che l’accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni – anziché da mere prassi organizzative interne - che abbiano impedito o rallentato l’identificazione del trasgressore (del resto, nel caso affrontato dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 198 del 199 6 si discuteva di identificazione dei trasgressori, mentre nel caso in esame, non sorgono questioni al riguardo). L’errore di diritto è evidente e importa la cassazione della sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cpc e pertanto va annullato il verbale di accertamento n. 2505/2021 emesso dalla Polizia locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Restano logicamente assorbiti i restanti motivi. La non univocità della giurisprudenza di merito sulla questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello e di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il verb