CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3787/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65L19 A944Z),in proprio e quale erede beneficiato di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 71B55 A944U), rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA]Giulian. 319/2024, depositata il 30 / 9 /20 24 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dopo essere stata sottoposta a una verifica della Guardia di Finanza conclusasi con il PVC 26 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva degliavvisi di accertamento a fini IRES, IVA , IRAP e ISI per gli anni dal 2009 al 2012 . La società aveva ceduto l’azienda a [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C nell’anno 2012 ed era stata posta in liquidazione,per poi essere cancellata dal registro delle imprese il 12 agosto 2014. Il legale rappresentante della società era [OSCURATO:PERSONA],definito come un evasore totale , senza fissa dimora , mentre [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino a pochi giorni prima della cancellazioned e lla società , era stato considerato l’amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] sas condividevano la compagine sociale. Nel rigettare l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Pordenone n. 78/2021, la sentenza della CGT di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] –Giulia n. 319/2024 riteneva che : 1.1 la cessionaria d’azienda [OSCURATO:PERSONA] sas era stata individuata quale corresponsabiledelle obbligazioni tributarie ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997,mentre nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’Agenzia aveva fatto valere la responsabilità prevista dall’ art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Nella sentenza di primo grado era stato specificato che gli avvisi erano stati notificati agli ex soci e al liquidatore perla loro responsabilità ex art. 2495, terzo comma, c.c. Destinatari degli avvisi dovevano essere non solo gli ultimi soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ma tutti coloro che “all’epoca” avevano rivestito la qualità di socioe liquidatore; 1.2 la ricostruzione dei ricavi e del volume d’affari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era state resa possibile dalledichiarazioni dei dipendenti e dei fornitori. Era attuata una sistematica evasione dei corrispettivi incassati in contanti; venivano utilizzate fatture per operazioni inesistenti e fornitori e dipendenti erano pagatiin nero ; 1.3 società cedente e società cessionaria facevano capo allo stesso amministratore di fatto, che con la collaborazione di tutti i soci,aveva attuato un disegno criminoso per rendere più difficoltoso il recupero dei crediti tributari, completato con la cancellazionedella [OSCURATO:PERSONA] srldal registro delle imprese; 1.4 i soci della società estinta potevano essere chiamati a rispondere ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 delle obbligazioni della società quali successori per legge. I soci rispondevano nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente,a seconda che fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 1.5 la sentenza penale di assoluzione depositata non poteva fare stato nel procedimento tributario sia perché pronunciata solo nei confronti dell’amministratore di fattosia per la formula adottata dal giudice penale. 2. [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, rispetto al quale ha resistitol’Agenzia delle entrate con controricorso. 3.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, così rubricato: « N ullità della sentenza impugnata per violazione della legge n. 130/2022 recante ”Disposizioni in materia di Giustizia e processo tributario”, in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c. » , il ricorrente lamenta che la sentenza di appello sia nulla perché la sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Pordenone n. 1181/2022 è vincolante ed estende automaticamente i suoi effetti nel giudizio tributario. Il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto. La decisione si riferisce in maniera specifica alle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e 2012, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione dei reati contestati per il periodo precedente. Per il giudice penale, pur essendo accertata la materialità dei fatti di reato, rimane contraddittoria la prova che l’imputato avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto della Mille lire srl. 2.Il primo motivo sugli effetti del giudicato penale nel processo tributarioè inammissibile per difetto del requisito di specificità . 2.1 L’art. 21-bisd.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87 del 2024 , in vigore dal 29 giugno 2024, (quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria - d.lgs. n. 175 del 2024 ), rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione», dispone: «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati» 2.2 Dalla sentenza impugnata risulta che gli avvisi di accertamento sianostati notificati al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per essere stato socio della [OSCURATO:PERSONA] srl e che la sentenza penale non abbia rilevanza nel giudizio tributario. Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, secondo cui la parte che deduca l’esistenza delgiudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr. Cass., S ez. U ., n. 1416/2004) . Parte ricorrente non ha depositato entro quindici giorni prima dell’adunanza camerale copia della sentenza penale con attestazione della sua irrevocabilità né specificaquando detta sentenza sarebbe divenuta irrevocabile. Non ha riportato il testo della sentenza che avrebbe pronunciato sugli “stessi fatti”oggetto di valutazione in sede tributaria e nemmeno chiarito quali fossero i capi d’imputazione. Da come la sentenza è stata riassunta nel ricorso risulta: a) che per i reati riguardanti le annualità 2009 e 2010 non vi siastata un’assoluzione nel merito, in quanto i reati sono stati dichiaratiestinti per prescrizione; b) che per tutti i delitti “la materialità” dei fatti - reato contestati sia stata confermataanche dal giudice penale; c) che la contraddittorietà della prova riguardi la qualifica soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] , quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] circostanza era decisiva nel processo penale ma non lo è altrettanto rispetto agli avvisi accertamento oggetto del presente giudizio perché risulterebbe confermato che [OSCURATO:PERSONA] srl avesse sistematicamente evaso le imposte con le modalità emerse nel corso della verifica fiscale. Non è nemmeno stato contestato che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati al ricorrente quale socio della società cancellata dal registro delle imprese e non quale amministratore di fatto della società. 3.Con il secondo motivo, così rubricato: « N ullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14 del D.lgs. 472/99 – L a mancanza di prova in relazione alla cessione dell’attività commerciale di Mille lire srl e [OSCURATO:PERSONA]», il contribuente denuncia che la sentenza sia nulla perché non sono condivisibili “la ricostruzione dei fatti e le determinazioni di diritto” contenute nella decisione, non rientrando la cessioned’azienda in un caso di frode. Per il ricorrente, a seguito della verifica della Guardia di Finanza , l’attività dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] era di fatto “ paralizzata ” ; la cessione di azienda era la naturale conseguenza della situazione c he si era creataed era avvenuta a distanza di quattro anni; gli investigatori non avevano rilevato circostanze che inducessero a ritenere fraudolenta la cessione. 4.Il secondo motivo non è ammissibile. Non costituisce condizione necessaria, ai fini della ammissibilità di un motivo, la corretta individuazionedell'ipotesi appropriata, tra quelle per cui è consentito ex art. 360 c.p.c.adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Nel caso in esame, peraltro,in primo luogo, il ricorrente non fornisce chiarimenti sulla propria legittimazione attiva . Nonostante contesti che [OSCURATO:PERSONA] sas debba risponderedei debiti tributari nei termini indicati dal giudice di appello,si limita ad allegare di agire in proprio equale “erede beneficiato” di [OSCURATO:PERSONA], senza nulla chiarire sulle ragioni che gli consentano anche di rappresentare la società cessionaria d’azienda. In secondo luogo, c on la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto delgiudice del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato d’individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.23872/2020 e Cass. 9097/2017). 5. Con il terzo motivo , così rubricato: « N ullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 DPR 602/73 e dell’art. 2495 CC - la responsabilità dei soci di [OSCURATO:PERSONA] srl» , il ricorrente eccepisce che, nonostante siano condivisili i richiami della sentenza di appello alla limitazione della responsabilità dei soci di unasocietà di capitali estinta, il giudice non ha consideratoche i soci di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA] sas non avevano riscosso nulla , sicché non è comprensibileperché gli stessi siano stati destinatari degli avvisi di accertamento. 6.Nemmeno il terzo motivo può essere accolto. All’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponde il venir meno di ogni rapporto, verificandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. U., 6070/2013) . È valida la notifica effettuata ai soci dopo l’estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese di una società, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 7168/2021). Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass. , Sez. U., 6070/2013). Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] cancellata dal registro delle imprese, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022). 7.Con il quarto motivo, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14 D.lgs n. 472/99 La presunta responsabilità dei soci di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», il contribuente deduce che la sentenza ha ritenuto i soci della società cessionariacompartecipi del “sodalizio evasivo” nonostantel’assenza di prove,valendo al riguardo le considerazioni svolte con il secondo motivo del ricorso. 8. L’ultimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni per cui viene dichiarato inammissibile il secondo motivo. Non èspecificato a quale dei motivi deducibili come parametro del sindacato di legittimità s’intende fare riferimento né viene chiarito a quale titolo possa essere fatta valereuna violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 riguardante la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] s sa sas , per poi chiedere in maniera esplicita una diversa valutazione delle prove e quindi un giudiziospettante unicamente al giudice di merito. 9.Il ricorso, dunque, deve essere complessivamente rigettato. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve