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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35072/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7388/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ),domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: II.DD. –IVA –avviso di accerta- mento -delega di firma AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod.proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lom- bardia,n.3314/5/2021 depositata il 17 settembre 20 21 , non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- diaè stato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4570 / 1 3 /20 19 , la quale ha rigettato i l ricors o introduttivo del contribuente, proposto avverso l’ avvis o di accerta- mentoper II.DD. e IVA relativ o a ll’ ann o di imposta 20 13 . 2.Nel dettaglio, l’ avviso di accertamento n.

T9501EB01142 emesso dall’Agenzia Delle Entrate, relativo all’anno di imposta suddetto, ha recuperatoad imposizione IRPEF ed IVA in presenza di omessa esibi- zionedi documentazione contabile obbligatoria che ha condotto l’Am- ministrazionefinanziaria alla ricostruzione induttiva del reddito com- plessivodi impresa ex art. 39 , comma 2 , d.P.R. n.600/73. 3.Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello hanno riten uto invia preliminare legittimo l’avviso, in particolare per legittima sotto- scrizionedell’atto impositivo da parte di ufficiale sottoscrittore dele- gatoe, nel merito, hanno conferma t o la fondatezza delle riprese. 4.Avverso la decisione ha propo sto ricorso per Cassazione il contri- buenteaffidato ad un unico motiv o , mentre l’Agenzia delle Entrate è costituitaal solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione exart.370 primo comma cod. proc. civ. .

Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente pa- radigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., il contribuente de- duce la violazionee falsa applicazione dell’art. 42 d.

P .

R . n. 600/1973 edell’art. 2 comma 1 l. n. 145/2002 per aver la CTR mancato di rico- noscerenella fattispecie l'illegittimità della delega conferita dal Diret- tore a l funzionario di stessa area a sottoscrivere l’avviso di accerta- mento.

5.1. Secondo il ricorrente «[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado respingendo il ricorsodell’allora appellante ha basato la propria decisione su argo- mentazionisterili senza articolare in modo esaustivo e senza delineare ilpercorso logico seguito omettendo di descrivere il legame tra gli ele- menti di fatto considerati che invece, sebben interpretati, avrebbero condotto necessariamente all’accoglimento delle difese dell’appel- lante»(cfr. p.7 ricorso) .

E ancora, « d i fatto il giudicante riconosce che ladelega deve avere specifiche motivazioni ed e satta data di scadenza eravvisa tali peculiarità in un provvedimento nel quale le stesse sono totalmenteassenti, senza nemmeno indicare le ragioni per cui ritiene che i requisiti imposti dalla legge a pena di nullità siano ravvisabili nell’attodispositivo di cui è causa che di fatto di tali requisiti è assolu- tamenteprivo come esplicitato da argomentazioni ampie e conferenti daparte dell’appellante, argomentazioni che nella genericità della mo- tivazione, il giudicante in secondo grado non si preoccupa ne mmeno di confutare con una controdeduzione che possa considerarsi tale. » (cfr.p.6 ricorso) .

6. Il motivo è inammissibile. 6.1.La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento confe- ritadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, èuna delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo prov- vedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato,né della durata della delega, che pertanto può avvenire me- diante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firmamediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consen- tire,"ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha mate- rialmentesottoscritto l'atto ( tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan.8814 del 29 /03/2019 ) .

6.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la attuale pertinente giurisprudenzadella Sezione, ormai consolidata e puntualmente richia- matanella sentenza impugnata.

Da tempo la Sezione ha statuito che ciòche ai fini della delega di firma rileva ai sensi dell'art. 42, commi 1 e3 del d.P.R. n. 600 del 1973 è che gli avvisi di accertamento in ret- tificae gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullitàdal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttivae, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del compartoagenzie fiscali, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. 6.3.Irrilevante è ciò che deduce il ricorrente, ossia l’assenza di speci- ficaindicazione delle ragioni di servizio che hanno indotto il direttore a delegare,come pure la durata della delega, sulla base del richiamato e consolidato principio di diritto cui va data ulteriore continuità .

Nel casodi specie inoltre non è controvers a la qualifica e il ruolo de l sot- toscrittore, funzionario direttivo capo ufficio dell’area terza, come si legge anche nella sentenza impugnata e già nella sentenza di primo grado,ossia la produzione di a tto disposi t ivo con il quale il Dire tt ore Provincialeconferisce l a delega di fir m a in fav ore del funzionario sot- toscrittore dell'atto, fu n zionario appar t enen t e alla terza ar ea fu n zio- nale,corrispondente all'ex carriera direttiva . 6.4.La delega nel caso in esame è anch e nominativa ed è infine in- conducenteanche la generica contestazione secondo la quale la delega sarebbepriva di certificazione che ne attesti la conformità all’originale, nonessendo stata impugnata con querela di falso . 7.Quanto sopra considerato determina l’inammissibilità del ricorso, ma non segue la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza per- ché l’Agenzia sostanzialmente non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LaCorte: dichiaral’inammissibilità del ricorso .

Sidà atto che , ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7388/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ),domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: II.DD. –IVA –avviso di accerta- mento -delega di firma AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod.proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lom- bardia,n.3314/5/2021 depositata il 17 settembre 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- diaè stato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4570 / 1 3 /20 19 , la quale ha rigettato i l ricors o introduttivo del contribuente, proposto avverso l’ avvis o di accerta- mentoper II.DD. e IVA relativ o a ll’ ann o di imposta 20 13 . 2.Nel dettaglio, l’ avviso di accertamento n. T9501EB01142 emesso dall’Agenzia Delle Entrate, relativo all’anno di imposta suddetto, ha recuperatoad imposizione IRPEF ed IVA in presenza di omessa esibi- zionedi documentazione contabile obbligatoria che ha condotto l’Am- ministrazionefinanziaria alla ricostruzione induttiva del reddito com- plessivodi impresa ex art. 39 , comma 2 , d.P.R. n.600/73. 3.Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello hanno riten uto invia preliminare legittimo l’avviso, in particolare per legittima sotto- scrizionedell’atto impositivo da parte di ufficiale sottoscrittore dele- gatoe, nel merito, hanno conferma t o la fondatezza delle riprese. 4.Avverso la decisione ha propo sto ricorso per Cassazione il contri- buenteaffidato ad un unico motiv o , mentre l’Agenzia delle Entrate è costituitaal solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione exart.370 primo comma cod. proc. civ. . Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente pa- radigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., il contribuente de- duce la violazionee falsa applicazione dell’art. 42 d. P . R . n. 600/1973 edell’art. 2 comma 1 l. n. 145/2002 per aver la CTR mancato di rico- noscerenella fattispecie l'illegittimità della delega conferita dal Diret- tore a l funzionario di stessa area a sottoscrivere l’avviso di accerta- mento. 5.1. Secondo il ricorrente «[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado respingendo il ricorsodell’allora appellante ha basato la propria decisione su argo- mentazionisterili senza articolare in modo esaustivo e senza delineare ilpercorso logico seguito omettendo di descrivere il legame tra gli ele- menti di fatto considerati che invece, sebben interpretati, avrebbero condotto necessariamente all’accoglimento delle difese dell’appel- lante»(cfr. p.7 ricorso) . E ancora, « d i fatto il giudicante riconosce che ladelega deve avere specifiche motivazioni ed e satta data di scadenza eravvisa tali peculiarità in un provvedimento nel quale le stesse sono totalmenteassenti, senza nemmeno indicare le ragioni per cui ritiene che i requisiti imposti dalla legge a pena di nullità siano ravvisabili nell’attodispositivo di cui è causa che di fatto di tali requisiti è assolu- tamenteprivo come esplicitato da argomentazioni ampie e conferenti daparte dell’appellante, argomentazioni che nella genericità della mo- tivazione, il giudicante in secondo grado non si preoccupa ne mmeno di confutare con una controdeduzione che possa considerarsi tale. » (cfr.p.6 ricorso) . 6. Il motivo è inammissibile. 6.1.La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento confe- ritadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, èuna delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo prov- vedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato,né della durata della delega, che pertanto può avvenire me- diante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firmamediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consen- tire,"ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha mate- rialmentesottoscritto l'atto ( tra le molte, si veda Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan.8814 del 29 /03/2019 ) . 6.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la attuale pertinente giurisprudenzadella Sezione, ormai consolidata e puntualmente richia- matanella sentenza impugnata. Da tempo la Sezione ha statuito che ciòche ai fini della delega di firma rileva ai sensi dell'art. 42, commi 1 e3 del d.P.R. n. 600 del 1973 è che gli avvisi di accertamento in ret- tificae gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullitàdal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttivae, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del compartoagenzie fiscali, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. 6.3.Irrilevante è ciò che deduce il ricorrente, ossia l’assenza di speci- ficaindicazione delle ragioni di servizio che hanno indotto il direttore a delegare,come pure la durata della delega, sulla base del richiamato e consolidato principio di diritto cui va data ulteriore continuità . Nel casodi specie inoltre non è controvers a la qualifica e il ruolo de l sot- toscrittore, funzionario direttivo capo ufficio dell’area terza, come si legge anche nella sentenza impugnata e già nella sentenza di primo grado,ossia la produzione di a tto disposi t ivo con il quale il Dire tt ore Provincialeconferisce l a delega di fir m a in fav ore del funzionario sot- toscrittore dell'atto, fu n zionario appar t enen t e alla terza ar ea fu n zio- nale,corrispondente all'ex carriera direttiva . 6.4.La delega nel caso in esame è anch e nominativa ed è infine in- conducenteanche la generica contestazione secondo la quale la delega sarebbepriva di certificazione che ne attesti la conformità all’originale, nonessendo stata impugnata con querela di falso . 7.Quanto sopra considerato determina l’inammissibilità del ricorso, ma non segue la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza per- ché l’Agenzia sostanzialmente non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. LaCorte: dichiaral’inammissibilità del ricorso . Sidà atto che , ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presu
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