CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 28537/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Ditta individuale Caseificio “[OSCURATO:PERSONA]”,elettivamente domiciliat o in Roma, Via A. Gramsci n. 34 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA] n. 113 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura i n calce al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - N. 28537/20R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso recante il n. 121/2020 e pubblicata in data 14.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 17 . 1 .202 4 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare della Ditta individuale Caseificio “[OSCURATO:PERSONA]”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe, con cui laCorte d’appello di Campobassoaveva accolto il gravame proposto dal Comune di Bojano contro la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 572/2017 ; con la decisione qui impugnata, la Corte molisana ha annullato l’ingiunzione di pagamentoex art. 3 r.d. n. 639/1910notificata al Perrella per canoni e consumi di fornitura di acqua e, accogliendo la riconvenzionale del Comune appellante, ha condannato il primo al pagamento della somma di € 102.603,67; in particolare, la Corte del merito ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiamper i contratti della P.A.; ma ha condannato il Perrella ex art. 2041 c.c., stante l’ingiustificato arricchimento derivante dalla indiscussa fruizione del servizio idrico; il Comune di Bojanoresiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; il ricorso pone rilevanti questioni nomofilattiche, vertenti in particolare: 1) sulla possibilità o meno di configurare –al lume del recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 33954/2023 – la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c. , stante l’intervenuta declaratoria di nullità del contratto; N. 28537/20R.G. 2) sulle modalità con cui, venendo meno il contratto, sia possibile accertare e misurare il depauperamento dell’ente erogatore e il contestuale arricchimento dell’utilizzatore, ed in particolare se sia possibile utilizzareil contatore; il Collegio reputa quindi opportuno decidere in una fissandapubblica udienza; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di cons