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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 32835/2022

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751/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19751/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA]. 62, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresentanoe difendono come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 335/2021depositata in data 20.1.2021; N. 19751/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenz a n. 18278 /201 7 , con cui la C.T.P. di Roma aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] LamprontiCommissionaria d’[OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno d’imposta 2012, per il recupero di IRES e IRAP, oltre accessori; nel ribaltare l’esito delgiudizio di primo grado, la C.T.R. osservò che la contabilità della contribuente era nel complesso inattendibile, così giustificandosi il ricorso dell’Ufficio all’accertamento induttivo “puro”, con l’applicazione del regime forfettario del margine del 60% del prezzo di vendita, come previsto per gli oggetti d’arte dall’art. 36, comma 5, del d.l. n. 41/1995, con conseguente correttezza del recupero a tassazione operato dall’Ufficiostesso; avverso la predetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia è rimasta intimata; la ricorrente ha depositato memoria; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 40d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.101, 156, 157 e 158 c.p.c. e 111 Cost., per aver la C.T.R.deciso la controversia nonostante l’intervenuta morte del difensore costituito della società stessa, dott. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in pendenza del giudiziod’appello; 1.2 –il ricorso è fondato; N. 19751/21 R.G. ai sensi dell’art. 40, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, “1.

Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso,si verifica: (…) b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elencodi uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, letterab”; risulta dagli atti che, nella specie, il difensore costituito nel grado d’appello nell’interesse della società, dott. [OSCURATO:PERSONA], è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi nel corso del giudizio di secondo grado, sicché la C.T.R. –verificandosi ipso facto l’interruzione del giudizio – non avrebbe potuto decidere la controversia all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché l’istituto dell’interruzione è posto a tutela della parte colpita dall’evento stesso e la sua operatività prescinde dalla circostanza che il giudice o le altre parti ne siano o meno a conoscenza (si veda per tutte, benché dettata riguardo al processo di cognizione, Cass. n. 23486/2021); da ciò consegue, dunque, la nullità della sentenza ciononostante resa (si veda, ancora, oltre all’arresto testé citato, Cass. n. 1574/2020), vizio correttamente denunciato in questa sede di legittimità dalla parte colpita dal detto evento interruttivo, unica a ciò legittimata; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che – previa costituzione del contraddittorio - procederà ad un nuovo esame dell’appelloerariale (e, se del caso, dell’appello N. 19751/21 R.G. incidentale condizionato della società), provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
751/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19751/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA]. 62, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresentanoe difendono come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 335/2021depositata in data 20.1.2021; N. 19751/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenz a n. 18278 /201 7 , con cui la C.T.P. di Roma aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] LamprontiCommissionaria d’[OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno d’imposta 2012, per il recupero di IRES e IRAP, oltre accessori; nel ribaltare l’esito delgiudizio di primo grado, la C.T.R. osservò che la contabilità della contribuente era nel complesso inattendibile, così giustificandosi il ricorso dell’Ufficio all’accertamento induttivo “puro”, con l’applicazione del regime forfettario del margine del 60% del prezzo di vendita, come previsto per gli oggetti d’arte dall’art. 36, comma 5, del d.l. n. 41/1995, con conseguente correttezza del recupero a tassazione operato dall’Ufficiostesso; avverso la predetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia è rimasta intimata; la ricorrente ha depositato memoria; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 40d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.101, 156, 157 e 158 c.p.c. e 111 Cost., per aver la C.T.R.deciso la controversia nonostante l’intervenuta morte del difensore costituito della società stessa, dott. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in pendenza del giudiziod’appello; 1.2 –il ricorso è fondato; N. 19751/21 R.G. ai sensi dell’art. 40, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, “1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso,si verifica: (…) b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elencodi uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12. 2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, letterab”; risulta dagli atti che, nella specie, il difensore costituito nel grado d’appello nell’interesse della società, dott. [OSCURATO:PERSONA], è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi nel corso del giudizio di secondo grado, sicché la C.T.R. –verificandosi ipso facto l’interruzione del giudizio – non avrebbe potuto decidere la controversia all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché l’istituto dell’interruzione è posto a tutela della parte colpita dall’evento stesso e la sua operatività prescinde dalla circostanza che il giudice o le altre parti ne siano o meno a conoscenza (si veda per tutte, benché dettata riguardo al processo di cognizione, Cass. n. 23486/2021); da ciò consegue, dunque, la nullità della sentenza ciononostante resa (si veda, ancora, oltre all’arresto testé citato, Cass. n. 1574/2020), vizio correttamente denunciato in questa sede di legittimità dalla parte colpita dal detto evento interruttivo, unica a ciò legittimata; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che – previa costituzione del contraddittorio - procederà ad un nuovo esame dell’appelloerariale (e, se del caso, dell’appello N. 19751/21 R.G. incidentale condizionato della società), provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legi
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