CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1329/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma pre ss o la cancelleria della Corte di Cassazione (ma con indicazione, per le comunicazioni, dell’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] del difensore : giuseppe.stamilla@ a vvragusa .legalm ail.it ), difesa e rappresentata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], per procura specialein calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, -intimato - avverso la Sentenza della C orte d ’A ppello di Catania n. 675/2016 depositata il 21/6/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica «operatore giudiziario (posizione economica B1)», in servizio presso l’ufficio del Giudice di Pace di Mineo, convenne in giudizio l’amministrazione datrice di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto – in relazion e alle mansioni effettivamente svolte – all’attribuzione della qualifica di «cancelliere (posizione economica B3)», con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive. La domanda venneparzialmente accolta dal Tr i bunale di Caltagirone, la cui sentenza – impugnata dal Ministero della Giustizia – venne però riformata dalla Corte d’Appello di Catania, con totale rigetto delle domande della ricorrente. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidat o a un unico motiv o . Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso , si denuncia « Erronea e falsa applicazione delle norme di legge, segnatamente, artt. 97, 111, 36 della Carta costituzionale; art. 12 disp. prel. c.c., art. 52 d.lgs. n.165 del 2001, contratto integrativo 1998-2001 Ministero Giustizia, in riferimento all’art. 360, n n . 3 e 5, [c.p.c.]». 1.1. La ricorrente ribadisce di avere svolto funzioni di cancelliere presso l’ufficio del Giudice di Pace di Mineo, dove era prevista in organicola presenza di un «cancelliere C2» e di un «cancelliere B3», mentre invece gli unici lavoratori presenti in pianta stabile erano essa medesima e un «ausiliario A1» . Sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente interpretatoed applicato le norme di legge e contrattua li da lei invocate a sostegno del diritto a lle differenze retributive dovute in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del la qualifica di «operatore giudiziario B1» con la quale era stata assunta (la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore non è stata riproposta, dopo il rigetto in primo grado, sicché si discute ormai soltanto delle differenze retributive). 1.2. Il motivo è infondato. 1.2.1. La Corte d’Appello di Catania ha esattamente interpretato il presupposto giuridico per il riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori , così come del resto chiaramente indicato dall’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001: «Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni». La corte territoriale ha quindi ritenuto, in fatto, che la ricorrente non abbia dato la prova dello svolgimento delle mansioni superiori di cancelliere, aggiungendo la considerazione – anch’essa in fatto e decisiva alla luce del dettato normativo – che «ammesso che qualche volta la ricorrente abbia espletato tali mansioni (deposito di atti giudiziari di parte, rilascio copie, etc.), non esiste il requisito della prevalenza qualitativa e quantitativa per riconoscere un esercizio di mansioni superiori». È appena il caso di aggiungere che l’accertamento del fatto non è di per sé censurabile in questa sede di legittimità, fermo restando, comunque, che nella motivazione della sentenza impugnata vengono prese analiticamente in considerazione tutte le prove, doc umentali e testimoniali , acquisite e assunte in primo grado. Sul punto, parte ricorrente si limita a proporre un diverso apprezzamento di tali mezzi di prova (per di più in modo incompleto, non considerando la dichiarazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone, valorizzata, invece, nella motivazione della sentenza), senza nemmeno prospettare la mancanza di motivazione sul punto o l’omesso esame di fatti decisivi, nonostante il generico richiamo – nella rubrica del motivo – ancheall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 1.2.2. Per quanto riguarda, poi, l’esatta individuazione del tipo di attività rientranti nelle mansioni del «cancelliere B3», così come definite nel CCNI ([OSCURATO:PERSONA]) per il Ministero della Giustizia relativo agli anni 1998-2001, va ribadito «il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego “contrattuale” (o “privatizzato”), la regola posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40, del predetto decreto legislativo, con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria» ( Cass. n. 28859/2008; conformi, tra le tante: Cass. nn. 16522/ 2006 , 20599/ 2006 , 6435/2007, 19227/2011, 27062/2013).È pertanto sufficiente constatare che la ricorrente non denuncia la violazione, da parte della corte d’appello, dei criteri legali che vincolano il giudice nell’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), ma si limita a proporre una propria interpretazione, diversa da quella fatta propria dal giudice a quo , delle clausole del contratto collettivo integrativo. 2.Respinto il ricorso, non si deve provvedere sul le spese relative al presente grado di legittimità perché il Min istero della Giustizia non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi