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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10507/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 22845/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, con due separati atti di identico contenuto, avverso la sentenza di cui in epigrafe de- ducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in rela- zione all'operata affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, at- teso che l'identificazione dei due autori del reato è stata possibile sono in base alla pregressa conoscenza degli operatori che a distanza di alcuni mesi dal fatto hanno visionato le videoriprese loro fornite dalla persona offesa, senza alcun riscontro probatorio; e con un secondo motivo fa violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.N. 22845/2022 R. G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti confutando argomenta- tamente la tesi, oggi riproposta tout court, dell'incertezza l'identificazione degli autori del reato operata dall'esame dei fotogrammi registrati sul CD acquisito agli atti dagli operanti.

Manifestamente infondato appare anche il motivo circa il mancato riconosci- mento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, apparendo im- mune dal denunciato vizio di legittimità la sentenza impugnata laddove l'ha escluso in considerazione del valore della bicicletta mountain bike asportata, di circa 700 euro, €facendo corretta applicazione del dictum della citata Sez. 4 n. 6635/2017, Rv. 269241.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 22845/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, con due separati atti di identico contenuto, avverso la sentenza di cui in epigrafe de- ducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in rela- zione all'operata affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, at- teso che l'identificazione dei due autori del reato è stata possibile sono in base alla pregressa conoscenza degli operatori che a distanza di alcuni mesi dal fatto hanno visionato le videoriprese loro fornite dalla persona offesa, senza alcun riscontro probatorio; e con un secondo motivo fa violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.N. 22845/2022 R. G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti confutando argomenta- tamente la tesi, oggi riproposta tout court, dell'incertezza l'identificazione degli autori del reato operata dall'esame dei fotogrammi registrati sul CD acquisito agli atti dagli operanti. Manifestamente infondato appare anche il motivo circa il mancato riconosci- mento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, apparendo im- mune dal denunciato vizio di legittimità la sentenza impugnata laddove l'ha escluso in considerazione del valore della bicicletta mountain bike asportata, di circa 700 euro, €facendo corretta applicazione del dictum della citata Sez. 4 n. 6635/2017, Rv. 269241. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 202
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