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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41391/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 21 ottobre 2004, irrevocabile il 16 giugno 2005, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli artt.110 e 575 cod. pen., commesso in Forlimpopoli il 27 ottobre 1991; 2) sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 23 febbraio 2009, irrevocabile il 3 marzo 2010, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 1992; 3) sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7 novembre 2019, irrevocabile il 20 marzo 2021, di condanna alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] l’8 luglio 2002; 4) sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, irrevocabile il 19 aprile 2017, di condanna alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 2004, con condotta perdurante.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza dell’1 settembre 2025, rigettava l’istanza, rilevando che analoga istanza era stata già rigettata dal giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale con ordinanza del 19 gennaio 2023 (confermata dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 6228/2024 rigettava il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA]), e che l’unico reale elemento di novità addotto dal condannato (non potendosi ritenere tali né l’ordinanza del Tribunale di Bologna che nel 2007 aveva riconosciuto la continuazione tra altri, antecedenti provvedimenti irrevocabili, né le sentenze emesse il 25 luglio 2001 ed il 7 febbraio 2003 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro) era costituito dal decreto di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., ritenendo, tuttavia, che si trattava di «un provvedimento amministrativo adottato al fine di vagliare la pericolosità del detenuto, non certo l’esistenza della medesimezza del disegno criminoso finalizzata all’applicazione del regime di cui all’art. 81 cpv., sostanziandosi tale elemento come fattore incapace di determinare il superamento della pronuncia della Corte di cassazione».

2. Il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce «violazione ed erronea applicazione dell’art. 81 c.p. in relazione agli artt. 666 e 671 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.».

Ricorda che l’istanza rigettata dal giudice dell’esecuzione può senz’altro essere riproposta adducendo elementi di novità, ed evidenzia che tali devono ritenersi anche elementi preesistenti che non siano stati oggetto di una precedente valutazione.

Deduce che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto scrutinare gli elementi allegati, dai quali poteva evincersi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della consorteria mafiosa sin dal 1990, e ne era a capo almeno dagli anni 1993 – 1994; che con precedente provvedimento adottato ex art. 671 cod. proc. pen. era stata riconosciuta l’identità del disegno criminoso tra il delitto associativo e l’omicidio Andricciola, avvenuto nel 1991 (oggetto della odierna sentenza sub 1); che anche la sentenza che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio del sovrintendente [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie (oggetto della odierna sentenza sub 2) aveva inquadrato il delitto nel contesto dell’attività della cosca mafiosa diretta dall’odierno ricorrente, tanto che anche questo delitto era stato aggravato dal fine di agevolare l’associazione mafiosa; che «tali coordinate fattuali – risalenza dell’associazione, funzionalità dei fatti di sangue agli scopi di dominio territoriale, ruolo apicale – si riflettono anche nel periodo intermedio 1997 – 2004, ove ricade il tentato omicidio del Torcasio (8 luglio 2002)», oggetto della odierna sentenza sub 3), tanto che nella sentenza di condanna relativa a questo delitto si evidenzia che «considerata la naturale stabilità del vincolo associativo, non v’è nessuna difficoltà a riconoscere, incidenter tantum, l’esistenza ed operatività, nel periodo in questione, di un sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] originato dalla scissione della precedente cosca unitaria»; che la sentenza sub 4) ha accertato la persistenza del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] anche dal carcere, mediante direttive veicolate ai sodali.

Dunque, deduce il ricorrente, gli omicidi commessi nel 1991/ 1992 e il tentato omicidio del 2002 «non sono episodi isolati, ma tappe del medesimo disegno di affermare e preservare l’egemonia sul territorio lametino mediante lo strumento sistematico della violenza», così come peraltro sottolineato nel decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41 bis ord. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo: rileva, in particolare, che le vicende omicidiarie rappresentano fatti maturati nel corso dell’operatività del clan mafioso, al fine di assicurare allo stesso il controllo del territorio lametino, e che gli elementi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto con l’istanza poi rigettata non presentavano effettivo carattere di novità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in base al quale «In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori» (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 01): ed invero, il principio del ne bis in idem trova senz’altro applicazione anche in sede esecutiva, ma la preclusione processuale opera solo a condizione che la nuova istanza si fondi sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra istanza già rigettata (cfr., in termini, Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196544 - 01).

Facendo applicazione di questi principi si è affermato che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01).

3. Muovendo da queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che la precedente ed analoga istanza presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. era stata rigettata con provvedimento che Sez. 1, n. 6228 del 13/10/2023, dep. 2024 aveva confermato sottolineando che «anche ammesso che tanto gli omicidi quanto il tentato omicidio siano stati preordinati, in vista della finalità sopra descritte, il ricorrente omette di allegare elementi dai quali desumere che la suddetta preordinazione fosse avvenuta sin dall'uccisione di Andricciola o dalla propria adesione all'associazione mafiosa (peraltro accertata soltanto a far data dal 2004)».

Ebbene, i documenti che il condannato aveva prodotto a corredo della nuova istanza, non valutati nel precedente incidente di esecuzione, apparivano idonei, nella prospettiva difensiva, a dimostrare: che, come rilevato nelle motivazioni della sentenza n. 153 del 17 maggio 2013 del giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro - poi confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, e resa irrevocabile da Sez. 1, n. 40855 del 19/04/2017 -, la cosca [OSCURATO:PERSONA] era operante fin dagli anni ’90, ed era capeggiata fin dagli anni ’90 dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che anche dopo il suo arresto ha continuato a governare il clan mediante ordini e direttive espressi durante i colloqui carcerari con i propri congiunti; che l’associazione mafiosa ha operato ininterrottamente per decenni, con i medesimi vertici, nella medesima area d’influenza e con le medesime modalità; che l’omicidio Andricciola del 1991, gli omicidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1992 ed il tentato omicidio Torcasio del 2002 sono riconducibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e furono commessi al fine di affermare o di mantenere l’egemonia sul territorio lametino; che altro provvedimento reso in fase esecutiva (ordinanza resa nel 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna) ha riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra il delitto di associazione mafiosa accertato nei primi anni ’90 e l’omicidio Andricciola commesso nel 1991.

Sulla base della documentazione prodotta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, dunque, svolgere la propria indagine valutando la continuativa appartenenza ed il ruolo ininterrottamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella omonima cosca mafiosa nell’arco temporale in questione, verificando se, sulla base di quanto allegato, fosse possibile ritenere i delitti di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) - senz’altro riconducibili al clan capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] - espressione del medesimo disegno criminoso avuto di mira dal ricorrente al momento del suo ingresso nel sodalizio, in coerenza con le coordinate ermeneutiche fissate da questa Corte, che ha ripetutamente ritenuto «configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01).

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev'essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro perché, in diversa composizione (Corte cost., sentenza n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 21 ottobre 2004, irrevocabile il 16 giugno 2005, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli artt.110 e 575 cod. pen., commesso in Forlimpopoli il 27 ottobre 1991; 2) sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 23 febbraio 2009, irrevocabile il 3 marzo 2010, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 1992; 3) sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7 novembre 2019, irrevocabile il 20 marzo 2021, di condanna alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] l’8 luglio 2002; 4) sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, irrevocabile il 19 aprile 2017, di condanna alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 2004, con condotta perdurante. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza dell’1 settembre 2025, rigettava l’istanza, rilevando che analoga istanza era stata già rigettata dal giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale con ordinanza del 19 gennaio 2023 (confermata dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 6228/2024 rigettava il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA]), e che l’unico reale elemento di novità addotto dal condannato (non potendosi ritenere tali né l’ordinanza del Tribunale di Bologna che nel 2007 aveva riconosciuto la continuazione tra altri, antecedenti provvedimenti irrevocabili, né le sentenze emesse il 25 luglio 2001 ed il 7 febbraio 2003 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro) era costituito dal decreto di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., ritenendo, tuttavia, che si trattava di «un provvedimento amministrativo adottato al fine di vagliare la pericolosità del detenuto, non certo l’esistenza della medesimezza del disegno criminoso finalizzata all’applicazione del regime di cui all’art. 81 cpv., sostanziandosi tale elemento come fattore incapace di determinare il superamento della pronuncia della Corte di cassazione». 2. Il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce «violazione ed erronea applicazione dell’art. 81 c.p. in relazione agli artt. 666 e 671 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.». Ricorda che l’istanza rigettata dal giudice dell’esecuzione può senz’altro essere riproposta adducendo elementi di novità, ed evidenzia che tali devono ritenersi anche elementi preesistenti che non siano stati oggetto di una precedente valutazione. Deduce che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto scrutinare gli elementi allegati, dai quali poteva evincersi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della consorteria mafiosa sin dal 1990, e ne era a capo almeno dagli anni 1993 – 1994; che con precedente provvedimento adottato ex art. 671 cod. proc. pen. era stata riconosciuta l’identità del disegno criminoso tra il delitto associativo e l’omicidio Andricciola, avvenuto nel 1991 (oggetto della odierna sentenza sub 1); che anche la sentenza che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio del sovrintendente [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie (oggetto della odierna sentenza sub 2) aveva inquadrato il delitto nel contesto dell’attività della cosca mafiosa diretta dall’odierno ricorrente, tanto che anche questo delitto era stato aggravato dal fine di agevolare l’associazione mafiosa; che «tali coordinate fattuali – risalenza dell’associazione, funzionalità dei fatti di sangue agli scopi di dominio territoriale, ruolo apicale – si riflettono anche nel periodo intermedio 1997 – 2004, ove ricade il tentato omicidio del Torcasio (8 luglio 2002)», oggetto della odierna sentenza sub 3), tanto che nella sentenza di condanna relativa a questo delitto si evidenzia che «considerata la naturale stabilità del vincolo associativo, non v’è nessuna difficoltà a riconoscere, incidenter tantum, l’esistenza ed operatività, nel periodo in questione, di un sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] originato dalla scissione della precedente cosca unitaria»; che la sentenza sub 4) ha accertato la persistenza del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] anche dal carcere, mediante direttive veicolate ai sodali. Dunque, deduce il ricorrente, gli omicidi commessi nel 1991/ 1992 e il tentato omicidio del 2002 «non sono episodi isolati, ma tappe del medesimo disegno di affermare e preservare l’egemonia sul territorio lametino mediante lo strumento sistematico della violenza», così come peraltro sottolineato nel decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41 bis ord. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo: rileva, in particolare, che le vicende omicidiarie rappresentano fatti maturati nel corso dell’operatività del clan mafioso, al fine di assicurare allo stesso il controllo del territorio lametino, e che gli elementi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto con l’istanza poi rigettata non presentavano effettivo carattere di novità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in base al quale «In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori» (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 01): ed invero, il principio del ne bis in idem trova senz’altro applicazione anche in sede esecutiva, ma la preclusione processuale opera solo a condizione che la nuova istanza si fondi sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra istanza già rigettata (cfr., in termini, Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196544 - 01). Facendo applicazione di questi principi si è affermato che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01). 3. Muovendo da queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che la precedente ed analoga istanza presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. era stata rigettata con provvedimento che Sez. 1, n. 6228 del 13/10/2023, dep. 2024 aveva confermato sottolineando che «anche ammesso che tanto gli omicidi quanto il tentato omicidio siano stati preordinati, in vista della finalità sopra descritte, il ricorrente omette di allegare elementi dai quali desumere che la suddetta preordinazione fosse avvenuta sin dall'uccisione di Andricciola o dalla propria adesione all'associazione mafiosa (peraltro accertata soltanto a far data dal 2004)». Ebbene, i documenti che il condannato aveva prodotto a corredo della nuova istanza, non valutati nel precedente incidente di esecuzione, apparivano idonei, nella prospettiva difensiva, a dimostrare: che, come rilevato nelle motivazioni della sentenza n. 153 del 17 maggio 2013 del giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro - poi confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, e resa irrevocabile da Sez. 1, n. 40855 del 19/04/2017 -, la cosca [OSCURATO:PERSONA] era operante fin dagli anni ’90, ed era capeggiata fin dagli anni ’90 dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che anche dopo il suo arresto ha continuato a governare il clan mediante ordini e direttive espressi durante i colloqui carcerari con i propri congiunti; che l’associazione mafiosa ha operato ininterrottamente per decenni, con i medesimi vertici, nella medesima area d’influenza e con le medesime modalità; che l’omicidio Andricciola del 1991, gli omicidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1992 ed il tentato omicidio Torcasio del 2002 sono riconducibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e furono commessi al fine di affermare o di mantenere l’egemonia sul territorio lametino; che altro provvedimento reso in fase esecutiva (ordinanza resa nel 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna) ha riconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra il delitto di associazione mafiosa accertato nei primi anni ’90 e l’omicidio Andricciola commesso nel 1991. Sulla base della documentazione prodotta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, dunque, svolgere la propria indagine valutando la continuativa appartenenza ed il ruolo ininterrottamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella omonima cosca mafiosa nell’arco temporale in questione, verificando se, sulla base di quanto allegato, fosse possibile ritenere i delitti di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) - senz’altro riconducibili al clan capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] - espressione del medesimo disegno criminoso avuto di mira dal ricorrente al momento del suo ingresso nel sodalizio, in coerenza con le coordinate ermeneutiche fissate da questa Corte, che ha ripetutamente ritenuto «configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev'essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro perché, in diversa composizione (Corte cost., sentenza n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena
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