CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Nicolas, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di tentato furto aggravato (in Bologna, il 30/1/2022); ritenuto che il ricorso è . inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per il riconoscimneto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •-2s-69)-Gue [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] CANCil 25 NOV 2 [OSCURATO:PERSONA]