CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 9 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso - con cui si deducono: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano; la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato; la mancata escussione di un teste; l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. - sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con corretti argomenti giuridici: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata sulla condivisione da parte della menzionata Corte del rigetto, effettuato dal Tribunale, dell'eccezione di incompetenza, in quanto tardivamente sollevata dal difensore solo in sede di conclusioni, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.; si veda, altresì, pagina 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla superfluità dell'escussione del teste Musciacchio, essendosi ritenuta ampiamente corroborata, sulle base delle risultanze probatorie e delle dichiarazioni inattendibili dell'imputato, la consapevolezza del medesimo in ordine alla provenienza illecita dell'assegno; si veda, ancora, pagina 6 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, del tutto proporzionato alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato (recidivo ex art. 99, comma quarto, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P