CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1980
Cassazione n. 46463/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/1980 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di Como, in data 23 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt, 190, 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 626 n. 1 cod. pen. Sarebbero state mal valutate le risultanze processuali relative al rinvenimento della vettura a un chilometro di distanza dall'abitazione della parte lesa, al mancato reperimento delle chiavi della stessa lasciate a bordo dal proprietario, al ritrovamento dell'auto quattro ore dopo la sottrazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione lineare e logica, nonché immune da censure di ogni tipo. Inoltre, si osserva che la prospettazione del ricorrente pretenderebbe il riesame di elementi di prova testimoniale, nonché delle affermazioni dello stesso Filippelli, non consentito a questa Corte. La giurisprudenza costante di legittimità afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez, 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 4. Consegue la condanna ai pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento dì una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore