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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 1967

Cassazione n. 39240/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 04/03/1967 a Cava de' Tirreni avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in qualità di Giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze , stupefacenti (artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 416-bis.1 cod.) (capo 1), nonché per due episodi di importazione di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti rispettivamente dall'Ecuador e dal Canada (artt. 73, commi 1 e 6; 80, comnna 2, d.P.R. n. 309/1990 cit.; 416-bis.1 cod. pen. e artt. 73, commi 1 e 6; 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 cit.) (capi 2 e 3), e per furto in abitazione (artt. 624-bis, 625, nn. 2 e 5, cod. pen.) (capo 4).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo: vizio di motivazione; mancanza del dolo di associazione; difetto delle esigenze cautelari.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è affetta da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, essendo il Masullo da anni informatore della Guardia di Finanza e perché, anche nella vicenda in oggetto, ha consentito di effettuare i sequestri, comunicando tempestivamente alla Guardia di Finanza modalità e tempi di uscita dello stupefacente, nonché concordando il da farsi (peraltro, nel provvedimento impugnato si riconosce come, in un precedente procedimento, lo stesso Tribunale di Salerno avesse annullato, per la medesima ragione, altra ordinanza).

La motivazione è inoltre illogica là dove ascrive al Masullo di aver partecipato agli incontri per pianificare l'operazione e di averne finanziato alcune fasi, essendo evidente che, per poter informare la Guardia di Finanza, doveva (fingere di) partecipare all'operazione.

La circostanza, poi, che l'indagato abbia fatto il "doppiogioco" e cioè che abbia comunque tratto profitto dall'operazione - cambiando i termini dell'accordo e pretendendo un compenso nell'episodio del capo 2); chiedendo che il compenso fosse dato in denaro nel capo 3) - non risulta provata, ma è inferita in termini meramente congetturali ed anzi contraddetta in alcuni passaggi dell'ordinanza.

La volontà di consentire il recupero dello stupefacente da parte delle forze dell'ordine esclude il dolo dell'associazione.

La collaborazione dell'indagato da anni con le forze dell'ordine nega, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte nelle quali insiste sulla non configurabilità del dolo associativo e sull'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione dell'avvenuta collaborazione con le Forze dell'ordine.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

2. L'ordinanza ipotizza la partecipazione del Masullo ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, organizzata per esfiltrare, su commissione anche di organizzazioni di stampo mafioso, dal porto di Salerno, container con grossi carichi di sostanza stupefacente (capo 1), nonché due reati fine, aventi ad oggetto l'importazione: il primo, di oltre due quintali di cocaina provenienti dall'Equador (capo 2); il secondo, di 1.168 kg di marjuana provenienti dal Canada (capo 3).

3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. In sostanza, il ricorrente revoca in dubbio il quadro indiziario relativo all'ipotesi associativa, essenzialmente per la mancanza del dolo, che pretenderebbe di desumere dalla comprovata collaborazione dell'indagato con le forze dell'ordine, in rapporto a plurimi episodi di sequestro della sostanza stupefacente, tra cui quello di cui al capo 2).

3.2. La motivazione del provvedimento impugnato, tuttavia, è esente dai vizi eccepiti dal ricorrente.

L'ordinanza chiarisce, infatti, come il Masullo si occupasse, con i sodali, delle operazioni di recupero per conto della 'ndrina degli Alvaro, pattuendo, in cambio del proprio servizio, corresponsione di quota parte ed essendo sin dal capo di imputazione provvisorio precisato che l'indagato avesse operato quale organizzatore e coordinatore delle operazioni materiali e burocratiche inerenti al recupero della sostanza stupefacente giunta al porto di Salerno.

I Giudici del riesame affermano inoltre che, avendo saputo che gli Alvaro, pensando di essere stati truffati, intendevano eliminare "uno ad uno" gli altri partecipanti all'operazione illecita, e, preoccupato per la scomparsa di due intermediari (Ferrara e Rocco), il Masullo si rivolse alla Guardia di Finanza, con cui aveva risalenti rapporti per pregresse vicende, fornendo, riguardo alle operazioni, indicazioni temporali ed operative che resero possibile il sequestro della droga.

3.3. In disparte la considerazione che l'assenza di gravità indiziaria per difetto del dolo di partecipazione non risulta previamente eccepita dinanzi ai Giudici del riesame, in punto di diritto, i Giudici del riesame correttamente non hanno ritenuto che le "soffiate" alla Guardia di Finanza precludessero la configurabilità del delitto associativo, dal momento che, come risulta dall'ampia e coerente ricostruzione dei Giudici di merito, puntellata da numerosi riscontri intercettivi e fotografici, la consorteria criminosa preesisteva agli episodi di importazione (provvisoriamente) contestati in questa sede.

Peraltro, la circostanza che il Masullo avesse riscosso o tentato di riscuotere anticipatamente il compenso (consapevole del fatto che l'operazione non sarebbe andata in porto) conferma, ove ve ne sia bisogno, il ruolo attivo da lui rivestito nella compagine associativa.

Né le informazioni del Masullo alle Forze dell'ordine sono in grado di escludere il dolo, come vorrebbe il ricorrente.

Sempre dalla puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza, infatti, emerge che la volontà di coadiuvare le forze dell'ordine insorse nel Masullo soltanto "in seconda battuta", vale a dire quando cominciò a temere la reazione del "gruppo Alvaro" ('ndranghetista), che pensava di essere stato truffato.

4. Anche il secondo motivo di ricorso, la cui rilevanza è peraltro espressamente subordinata dal ricorrente all'accoglimento del motivo che precede, è privo di fondamento.

I Giudici del riesame espressamente escludono - con motivazione, anche sul punto, completa e non illogica - che la presunzione di adeguatezza della misura custodiale possa essere superata: e ciò in ragione dell'allarmante gravità dei fatti perpetrati dall'indagato, del suo inserimento in un gruppo organizzato, della possibilità che da casa possa gestire l'organizzazione dei furti come della esfiltrazione della droga dal porto di Salerno.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 04/03/1967 a Cava de' Tirreni avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in qualità di Giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze , stupefacenti (artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 416-bis.1 cod.) (capo 1), nonché per due episodi di importazione di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti rispettivamente dall'Ecuador e dal Canada (artt. 73, commi 1 e 6; 80, comnna 2, d.P.R. n. 309/1990 cit.; 416-bis.1 cod. pen. e artt. 73, commi 1 e 6; 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 cit.) (capi 2 e 3), e per furto in abitazione (artt. 624-bis, 625, nn. 2 e 5, cod. pen.) (capo 4). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo: vizio di motivazione; mancanza del dolo di associazione; difetto delle esigenze cautelari. La motivazione dell'ordinanza impugnata è affetta da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, essendo il Masullo da anni informatore della Guardia di Finanza e perché, anche nella vicenda in oggetto, ha consentito di effettuare i sequestri, comunicando tempestivamente alla Guardia di Finanza modalità e tempi di uscita dello stupefacente, nonché concordando il da farsi (peraltro, nel provvedimento impugnato si riconosce come, in un precedente procedimento, lo stesso Tribunale di Salerno avesse annullato, per la medesima ragione, altra ordinanza). La motivazione è inoltre illogica là dove ascrive al Masullo di aver partecipato agli incontri per pianificare l'operazione e di averne finanziato alcune fasi, essendo evidente che, per poter informare la Guardia di Finanza, doveva (fingere di) partecipare all'operazione. La circostanza, poi, che l'indagato abbia fatto il "doppiogioco" e cioè che abbia comunque tratto profitto dall'operazione - cambiando i termini dell'accordo e pretendendo un compenso nell'episodio del capo 2); chiedendo che il compenso fosse dato in denaro nel capo 3) - non risulta provata, ma è inferita in termini meramente congetturali ed anzi contraddetta in alcuni passaggi dell'ordinanza. La volontà di consentire il recupero dello stupefacente da parte delle forze dell'ordine esclude il dolo dell'associazione. La collaborazione dell'indagato da anni con le forze dell'ordine nega, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte nelle quali insiste sulla non configurabilità del dolo associativo e sull'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione dell'avvenuta collaborazione con le Forze dell'ordine.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato. 2. L'ordinanza ipotizza la partecipazione del Masullo ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, organizzata per esfiltrare, su commissione anche di organizzazioni di stampo mafioso, dal porto di Salerno, container con grossi carichi di sostanza stupefacente (capo 1), nonché due reati fine, aventi ad oggetto l'importazione: il primo, di oltre due quintali di cocaina provenienti dall'Equador (capo 2); il secondo, di 1.168 kg di marjuana provenienti dal Canada (capo 3). 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. In sostanza, il ricorrente revoca in dubbio il quadro indiziario relativo all'ipotesi associativa, essenzialmente per la mancanza del dolo, che pretenderebbe di desumere dalla comprovata collaborazione dell'indagato con le forze dell'ordine, in rapporto a plurimi episodi di sequestro della sostanza stupefacente, tra cui quello di cui al capo 2). 3.2. La motivazione del provvedimento impugnato, tuttavia, è esente dai vizi eccepiti dal ricorrente. L'ordinanza chiarisce, infatti, come il Masullo si occupasse, con i sodali, delle operazioni di recupero per conto della 'ndrina degli Alvaro, pattuendo, in cambio del proprio servizio, corresponsione di quota parte ed essendo sin dal capo di imputazione provvisorio precisato che l'indagato avesse operato quale organizzatore e coordinatore delle operazioni materiali e burocratiche inerenti al recupero della sostanza stupefacente giunta al porto di Salerno. I Giudici del riesame affermano inoltre che, avendo saputo che gli Alvaro, pensando di essere stati truffati, intendevano eliminare "uno ad uno" gli altri partecipanti all'operazione illecita, e, preoccupato per la scomparsa di due intermediari (Ferrara e Rocco), il Masullo si rivolse alla Guardia di Finanza, con cui aveva risalenti rapporti per pregresse vicende, fornendo, riguardo alle operazioni, indicazioni temporali ed operative che resero possibile il sequestro della droga. 3.3. In disparte la considerazione che l'assenza di gravità indiziaria per difetto del dolo di partecipazione non risulta previamente eccepita dinanzi ai Giudici del riesame, in punto di diritto, i Giudici del riesame correttamente non hanno ritenuto che le "soffiate" alla Guardia di Finanza precludessero la configurabilità del delitto associativo, dal momento che, come risulta dall'ampia e coerente ricostruzione dei Giudici di merito, puntellata da numerosi riscontri intercettivi e fotografici, la consorteria criminosa preesisteva agli episodi di importazione (provvisoriamente) contestati in questa sede. Peraltro, la circostanza che il Masullo avesse riscosso o tentato di riscuotere anticipatamente il compenso (consapevole del fatto che l'operazione non sarebbe andata in porto) conferma, ove ve ne sia bisogno, il ruolo attivo da lui rivestito nella compagine associativa. Né le informazioni del Masullo alle Forze dell'ordine sono in grado di escludere il dolo, come vorrebbe il ricorrente. Sempre dalla puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza, infatti, emerge che la volontà di coadiuvare le forze dell'ordine insorse nel Masullo soltanto "in seconda battuta", vale a dire quando cominciò a temere la reazione del "gruppo Alvaro" ('ndranghetista), che pensava di essere stato truffato. 4. Anche il secondo motivo di ricorso, la cui rilevanza è peraltro espressamente subordinata dal ricorrente all'accoglimento del motivo che precede, è privo di fondamento. I Giudici del riesame espressamente escludono - con motivazione, anche sul punto, completa e non illogica - che la presunzione di adeguatezza della misura custodiale possa essere superata: e ciò in ragione dell'allarmante gravità dei fatti perpetrati dall'indagato, del suo inserimento in un gruppo organizzato, della possibilità che da casa possa gestire l'organizzazione dei furti come della esfiltrazione della droga dal porto di Salerno. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempi
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