CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato al [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per plurimi reati di furto, furto in abitazione aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 81, 624, 624-bis, 625 n.2, 493- ter, 61 n.11-sexies cod. pen). Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dell'art. 624-bis cod. pen., limitatamente al capo a) dell'imputazione - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, avendo sottolineato come la stanza in cui era stato commesso il furto era debitamente chiusa e non accessibile a terze persone e che in essa si svolgessero in maniera non occasionale atti di privata; la motivazione ha fatto buon governo del principio fisato da questa Corte a Sezioni unite secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 202