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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 05263/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3326-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, P.le [OSCURATO:PERSONA]Ardigo' 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 73, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5293/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3326/2021 Numero sezionale 11112/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5263/2022Data pubblicazione 17/02/2022 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietaria dell’appartamento e del sovrastante sottotetto, citò in giudizio il Condominio “Minosa 73” e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la rimozione delle opere realizzate nel sottotetto dall’Olfirio, proprietario dell’appartamento adiacente a quello dell’attrice; - secondo la prospettazione dell’attrice, l’Onofrio aveva realizzato un’apertura nella parete confinante con il sottotetto e si era appropriato di una porzione di esso, realizzando due ripostigli; - la domanda venne rigettata in primo grado e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale accertò che il titolo d’acquisto dell’appartamento della Parisi non comprendeva anche il sottotetto, ragione per la quale, ai sensi dell’art.1117 c.c., il sottotetto aveva natura condominiale; - poiché dalle risultanze della CTU era emerso che il sottotetto non aveva solamente la funzione di isolare l’appartamento sottostante dagli agenti atmosferici, era certamente consentito un utilizzo autonomo da parte dei condomini, ai sensi dell’art.1102 c.p.c.; - per la cassazione del decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - hanno resistito con distinti controricorsi il Condominio “Minosa 73” e [OSCURATO:PERSONA]; - in prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito riconosciuto l’utilizzo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3326/2021 autonomo del sottotetto nonostante si trattasse di un vano di Numero sezionale 11112/2021Numero di raccolta generale 5263/2022 dimensioni minime cui si poteva accedere soltanto distesi per Data pubblicazione 17/02/2022 terra, come accertato dal CTU; la ricorrente ribadisce che il sottotetto aveva originariamente una funzione isolante al servizio del condominio; - la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.; - come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando il sottotetto abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, la sua appartenenza va determinata in base al titolo.

In mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio, essenziali per la sua esistenza (suolo, muri maestri, tetto, etc.) o necessarie all'uso comune (androne, scale, etc.) la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 30/03/2016; Cass. n. 24147; n. 8968/2002; n. 8468/2002; n. 6027/2000; n. 9788/1997); - nel caso di specie, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la Corte distrettuale ha accertato che la Parisi non era proprietaria del sottotetto e che esso, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, era oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, dal momento che era stato utilizzato per il passaggio dei tubi, sicché deve applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c. - inoltre, la realizzazione di due ripostigli era indice, secondo l’apprezzamento della Corte di merito dell’utilizzo autonomo del vano, che non aveva l'esclusiva funzione di isolare e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3326/2021 proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento Numero sezionale 11112/2021Numero di raccolta generale 5263/2022 dell'ultimo piano, sì da escludere che potesse considerarsiData pubblicazione 17/02/2022 pertinenza di tale appartamento; - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; - P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi in favore del [OSCURATO:PERSONA] 73 e in Euro 3000,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -2 in data 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3326-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, P.le [OSCURATO:PERSONA]Ardigo' 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 73, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5293/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3326/2021 Numero sezionale 11112/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5263/2022Data pubblicazione 17/02/2022 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietaria dell’appartamento e del sovrastante sottotetto, citò in giudizio il Condominio “Minosa 73” e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la rimozione delle opere realizzate nel sottotetto dall’Olfirio, proprietario dell’appartamento adiacente a quello dell’attrice; - secondo la prospettazione dell’attrice, l’Onofrio aveva realizzato un’apertura nella parete confinante con il sottotetto e si era appropriato di una porzione di esso, realizzando due ripostigli; - la domanda venne rigettata in primo grado e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale accertò che il titolo d’acquisto dell’appartamento della Parisi non comprendeva anche il sottotetto, ragione per la quale, ai sensi dell’art.1117 c.c., il sottotetto aveva natura condominiale; - poiché dalle risultanze della CTU era emerso che il sottotetto non aveva solamente la funzione di isolare l’appartamento sottostante dagli agenti atmosferici, era certamente consentito un utilizzo autonomo da parte dei condomini, ai sensi dell’art.1102 c.p.c.; - per la cassazione del decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - hanno resistito con distinti controricorsi il Condominio “Minosa 73” e [OSCURATO:PERSONA]; - in prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito riconosciuto l’utilizzo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3326/2021 autonomo del sottotetto nonostante si trattasse di un vano di Numero sezionale 11112/2021Numero di raccolta generale 5263/2022 dimensioni minime cui si poteva accedere soltanto distesi per Data pubblicazione 17/02/2022 terra, come accertato dal CTU; la ricorrente ribadisce che il sottotetto aveva originariamente una funzione isolante al servizio del condominio; - la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.; - come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando il sottotetto abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, la sua appartenenza va determinata in base al titolo. In mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio, essenziali per la sua esistenza (suolo, muri maestri, tetto, etc.) o necessarie all'uso comune (androne, scale, etc.) la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 30/03/2016; Cass. n. 24147; n. 8968/2002; n. 8468/2002; n. 6027/2000; n. 9788/1997); - nel caso di specie, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la Corte distrettuale ha accertato che la Parisi non era proprietaria del sottotetto e che esso, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, era oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, dal momento che era stato utilizzato per il passaggio dei tubi, sicché deve applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c. - inoltre, la realizzazione di due ripostigli era indice, secondo l’apprezzamento della Corte di merito dell’utilizzo autonomo del vano, che non aveva l'esclusiva funzione di isolare e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3326/2021 proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento Numero sezionale 11112/2021Numero di raccolta generale 5263/2022 dell'ultimo piano, sì da escludere che potesse considerarsiData pubblicazione 17/02/2022 pertinenza di tale appartamento; - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; - P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi in favore del [OSCURATO:PERSONA] 73 e in Euro 3000,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -2 in data 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E
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