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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 33513/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis cod. strada.

Considerato, quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ponendo in evidenza come la fuoriuscita dalla sede viaria del veicolo fosse riconducibile alla impoverita capacità di attuare manovre idonee a scongiurare il sinistro (si veda quanto argomentato a pag. 4 della motivazione in cui si legge che vi erano perfette condizioni di guida, con strada rettilinea, illuminata e priva di ostacoli).

Ritenuto che, a fronte della congrua giustificazione offerta in sentenza, la difesa prospetta alternative ricostruzioni della vicenda del tutto ipotetiche.

Ritenuto che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis cod. strada. Considerato, quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ponendo in evidenza come la fuoriuscita dalla sede viaria del veicolo fosse riconducibile alla impoverita capacità di attuare manovre idonee a scongiurare il sinistro (si veda quanto argomentato a pag. 4 della motivazione in cui si legge che vi erano perfette condizioni di guida, con strada rettilinea, illuminata e priva di ostacoli). Ritenuto che, a fronte della congrua giustificazione offerta in sentenza, la difesa prospetta alternative ricostruzioni della vicenda del tutto ipotetiche. Ritenuto che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il I
Sentenza Cassazione n. 33513/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris