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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 30961/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: /rr) QIU Yaheng, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ii ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento - adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti di QIU Yaheng dal P.M. presso il predetto Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen. a lui ascritto con riferimento alla detenzione per il commercio di 473 palloncini recanti il marchio CE.

2. Ricorre per cassazione il QIU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato contestato.

Si censura l'ordinanza per avere ill Tribunale ritenuto che il marchio CE garantisse non solo il rispetto degli standard minimi di qualità e sicurezza previsti dalla normativa europea, ma anche la produzione in Europa del prodotto (assunto erroneo).

Si deduce che il materiale detenuto dal ricorrente era munito delle certificazioni richieste dalla normativa europea, dopo essere stato sottoposto ai test report previsti da detta normativa: pertanto, non poteva essere ipotizzato il reato di cui all'art. 515, potendo al più prospettarsi un difetto di conformità del marchio apposto sui palloncini rispetto all'esemplare previsto dalla normativa CE (dovendo comunque escludersi il reato, perché i prodotti erano conformi alla normativa).

In ogni caso, si evidenzia che il marchio apposto non era relativo a [OSCURATO:PERSONA], ma al marchio CE della c:omunità europea, e che era stata avanzata una richiesta (ignorata dal Tribunale) di dissequestro previa rietichettatura.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al fumus commissi delicti, il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato contestato richiamando espressamente, anzitutto, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «integra il reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio l'apposizione, su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene dall'Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte» (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, la, Rv. 275932 - 01, la quale ha evidenziato, in motivazione, l'irrilevanza dell'accertamento in concreto delle caratteristiche del prodotto destinato alla vendita, che potrebbero anche essere superiori a quelle dichiarate, rilevando esclusivamente la lesione dell'ordine economico e della regolarità del commercio operata dalla diffusione di beni differenti da quelli dichiarati).

In tale prospettiva, il Tribunale di Trento ha ritenuto inidonea, ad escludere il reato, l'attestazione di conformità agli standard richiesti dalle direttive europee rilasciata da una società di Shangai, evidenziando - per completezza - che la marcatura CE apposta sui palloncini non era conforme al modello di cui alla direttiva europea (cfr. pag.3 del provvedimento impugnato).

Risulta quindi evidente, da un lato, che la motivazione dell'ordinanza non può in alcun modo considerarsi mancante o apparente, e quindi passibile di censura di v violazione di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

D'altro lato, le prospettazioni difensive concernenti l'esaustività dell'attestazione della società cinese e la riconducibilità della marcatura CE alla comunità europea (pur non corrispondente al modello, con conseguente disponibilità a modificarla) costituiscono questioni prettamente di merito, il cui apprezzamento risulta del tutto estraneo all'ambito valutativo riservato, nella materia che qui rileva, a questa Suprema Corte.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in Favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: /rr) QIU Yaheng, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ii ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento - adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti di QIU Yaheng dal P.M. presso il predetto Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen. a lui ascritto con riferimento alla detenzione per il commercio di 473 palloncini recanti il marchio CE. 2. Ricorre per cassazione il QIU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato contestato. Si censura l'ordinanza per avere ill Tribunale ritenuto che il marchio CE garantisse non solo il rispetto degli standard minimi di qualità e sicurezza previsti dalla normativa europea, ma anche la produzione in Europa del prodotto (assunto erroneo). Si deduce che il materiale detenuto dal ricorrente era munito delle certificazioni richieste dalla normativa europea, dopo essere stato sottoposto ai test report previsti da detta normativa: pertanto, non poteva essere ipotizzato il reato di cui all'art. 515, potendo al più prospettarsi un difetto di conformità del marchio apposto sui palloncini rispetto all'esemplare previsto dalla normativa CE (dovendo comunque escludersi il reato, perché i prodotti erano conformi alla normativa). In ogni caso, si evidenzia che il marchio apposto non era relativo a [OSCURATO:PERSONA], ma al marchio CE della c:omunità europea, e che era stata avanzata una richiesta (ignorata dal Tribunale) di dissequestro previa rietichettatura. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al fumus commissi delicti, il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato contestato richiamando espressamente, anzitutto, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «integra il reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio l'apposizione, su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene dall'Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte» (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, la, Rv. 275932 - 01, la quale ha evidenziato, in motivazione, l'irrilevanza dell'accertamento in concreto delle caratteristiche del prodotto destinato alla vendita, che potrebbero anche essere superiori a quelle dichiarate, rilevando esclusivamente la lesione dell'ordine economico e della regolarità del commercio operata dalla diffusione di beni differenti da quelli dichiarati). In tale prospettiva, il Tribunale di Trento ha ritenuto inidonea, ad escludere il reato, l'attestazione di conformità agli standard richiesti dalle direttive europee rilasciata da una società di Shangai, evidenziando - per completezza - che la marcatura CE apposta sui palloncini non era conforme al modello di cui alla direttiva europea (cfr. pag.3 del provvedimento impugnato). Risulta quindi evidente, da un lato, che la motivazione dell'ordinanza non può in alcun modo considerarsi mancante o apparente, e quindi passibile di censura di v violazione di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. pen. D'altro lato, le prospettazioni difensive concernenti l'esaustività dell'attestazione della società cinese e la riconducibilità della marcatura CE alla comunità europea (pur non corrispondente al modello, con conseguente disponibilità a modificarla) costituiscono questioni prettamente di merito, il cui apprezzamento risulta del tutto estraneo all'ambito valutativo riservato, nella materia che qui rileva, a questa Suprema Corte. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in Favore della Cassa delle Ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 lu
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