CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t RG 45576/21 Rilevato che con sentenza in data 14 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 15 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché non poteva dirsi raggiunta la prova dello spaccio dal momento che si trovava vicino a casa e l'urlo lanciato alla vista degli agenti non era rilevante, e con il secondo motivo il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per la mancata riduzione della pena; Ritenuto che la prima doglianza è generica e fattuale: i Giudici hanno accertato che l'imputato, già noto alle Forze dell'ordine, aveva urlato "Zio, zio, via. La polizia scappa, scappa" al coimputato che si era disfatto della busta di cellophane contenente 4,038 grammi di cocaina pura da cui potevano ricavarsi 26 dosi medie singole, mentre scendeva frettolosamente le scale; Considerato che la seconda doglianza è inconsistente, poiché la Corte territoriale ha motivato la conferma della recidiva, con riferimento alla biografia penale, nonché la conferma della pena, di poco superiore ai minimi edittali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]