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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31650/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14709-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 2724/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia — Brescia che ha confermato la pronuncia della cTP di Bergamo ove non erano accolte le ragioni del contribuente in tema di prova di maggior reddito a seguito di indagini su movimentazioni bancarie.

Nello specifico, entrambi i collegi di merito ritenevano non giustificati i movimenti disposti, per lo scostamento fra somme versate e ricevute non coerenti e non proporzionali con i prestiti dichiarati.

Il ricorso è affidato ad unico motivo cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art. 115 c.p.c. per aver il giudice del gravame dichiarato la fondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio fondata su Ric. 2021 n. 14709 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- inadeguati elementi presuntivi riportati nell'avviso di accertamento e mai provati nel giudizio di merito, rispetto ai quali la parte aveva opposto contrastanti elementi probatori.

Così come posto, il motivo si riduce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Ric. 2021 n. 14709 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Né la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza offre argomenti per discostarsi dal precitato orientamento consolidato di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14709-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 2724/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia — Brescia che ha confermato la pronuncia della cTP di Bergamo ove non erano accolte le ragioni del contribuente in tema di prova di maggior reddito a seguito di indagini su movimentazioni bancarie. Nello specifico, entrambi i collegi di merito ritenevano non giustificati i movimenti disposti, per lo scostamento fra somme versate e ricevute non coerenti e non proporzionali con i prestiti dichiarati. Il ricorso è affidato ad unico motivo cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, degli articoli n.2697 e 2729 c.c., nonché art. 115 c.p.c. per aver il giudice del gravame dichiarato la fondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio fondata su Ric. 2021 n. 14709 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- inadeguati elementi presuntivi riportati nell'avviso di accertamento e mai provati nel giudizio di merito, rispetto ai quali la parte aveva opposto contrastanti elementi probatori. Così come posto, il motivo si riduce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Ric. 2021 n. 14709 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Né la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza offre argomenti per discostarsi dal precitato orientamento consolidato di questa Corte. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis
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