Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 20/1964
ECLI:IT:COST:1964:20
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1959 la signora
[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Matera l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, esponendo che questo si era
rifiutato di accreditarle i contributi figurativi per il periodo di
interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio e durato
dal 6 novembre 1956 al 25 febbraio 1957, e chiedendo che esso fosse
dichiarato tenuto a provvedere all'accreditamento.
L'Istituto, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda,
osservando che il provvedimento definitivo di rigetto era stato
motivato dal fatto che l'attrice risultava obbligatoriamente assicurata
per il periodo, per il quale era chiesta l'attribuzione dei contributi
figurativi, e che pertanto questi non potevano esserle attribuiti.
Rispondeva la difesa dell'attrice insistendo nella tesi del diritto
di questa a che si aggiungesse al numero dei contributi corrispondenti
alle giornate di lavoro attribuite il numero dei contributi
corrispondenti al periodo di gravidanza e di puerperio, affinché
l'astensione involontaria dal lavoro non si risolvesse in un danno per
l'assicurata. Nell'ipotesi che non fosse accolta l'interpretazione
proposta dell'art. 10, primo comma, del decreto presidenziale 26 aprile
1957, n. 818, in relazione all'art. 56, n. 3, del decreto 4 ottobre
1935, n. 1827, essa chiedeva che il Tribunale dichiarasse non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di
quella norma, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
Il Tribunale, riconosciuta la rilevanza della questione, osservava
che essa non poteva essere dichiarata manifestamente infondata, in
quanto l'art. 12, primo comma, del decreto presidenziale 26 aprile
1957, interpretato in relazione all'art. 10, primo comma, apportava una
evidente limitazione del diritto all'accreditamento dei contributi
fittizi per i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante
lo stato di gravidanza e di puerperio ed era quindi ipotizzabile un
eccesso di delega in riferimento all'art. 37 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, ed all'art. 76 della Costituzione. Pertanto rimetteva la
questione all'esame della Corte costituzionale con ordinanza emessa il
28 dicembre 1962, ma pervenuta alla cancelleria della Corte, con
inescusabile ritardo, solo l'11 giugno 1963, dopo essere stata
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 4
aprile 1963, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 187 del 13
luglio 1963.
Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, depositando tempestivamente le
proprie deduzioni, nelle quali esso fa sostanzialmente richiamo a due
recenti sentenze della Corte, n. 4 del 12 febbraio 1963 e n. 78 dell'8
giugno 1963, ed afferma che la questione ora proposta trova già in
esse la più adeguata e corretta soluzione, posto che il dubbio sulla
legittimità della norma denunciata è stato sollevato in relazione al
contenuto del primo comma dell'art. 10 del decreto presidenziale 26
aprile 1957, n. 818.
Tali conclusioni sono state ribadite dalla difesa dell'Istituto
all'udienza di discussione della causa.
:
Il richiamo, che la difesa dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale ha fatto nelle proprie deduzioni scritte e ripetuto nella
discussione orale, alla recente giurisprudenza della Corte nella
materia che costituisce oggetto del presente giudizio, è esatto e
rilevante.
La questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Matera
nell'ordinanza del 28 dicembre 1962 concerne infatti la legittimità
costituzionale di disposizioni, le quali escludono in taluni casi
l'accreditamento dei contributi cosiddetti fittizi per i periodi di
interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e
di puerperio. Senonché il Tribunale non ha preso nella dovuta
considerazione un aspetto essenziale del regolamento della materia,
che, se sottoposto ad un attento esame, avrebbe potuto indurlo a
decidere senz'altro il merito della controversia sottoposta al suo
giudizio.
I principi informatori del sistema della pensione di invalidità e
vecchiaia si ricollegano, come questa Corte ha esplicitamente
riconosciuto già nella sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, ad uno stato
di bisogno del lavoratore, al quale la legislazione previdenziale
intende garantire il soddisfacimento delle necessità vitali al
verificarsi di quegli eventi, che ne annullino o riducano le capacità
di lavoro e di guadagno. E nel sistema si inserisce il beneficio dei
contributi figurativi, in virtù del quale si computano ai fini
assicurativi anche determinati periodi, durante i quali sia venuta meno
la possibilità di versare i contributi a causa di eventi meritevoli di
speciale considerazione, e comunque non imputabili né al lavoratore,
né al datore di lavoro.
Questi eventi - osservava la Corte nella successiva sentenza n. 78
del 25 maggio 1963 - attengono tutti a situazioni straordinarie o
patologiche della vita del lavoratore, quali il servizio militare, le
malattie di una certa durata, la gravidanza e il puerperio, la
disoccupazione, il cui particolare rilievo le rende degne di speciale
tutela.
Aggiungeva però, testualmente: "Deriva logicamente, e ciò non
può non avere rilevanza sul terreno giuridico, che la concessione dei
contributi figurativi, intesi - come si è detto - ad eliminare le
conseguenze dannose dei fatti accennati riguardo alla realizzazione
della più completa difesa sociale contro l'invalidità e la vecchiaia,
non ha ragione di permanere qualora i soggetti che ne dovrebbero
beneficiare si trovino ad avere assicurato un trattamento
previdenziale, uguale a quello dell'assicurazione obbligatoria in
questione, che li pone al coperto dalle conseguenze della diminuita o
cessata capacità di guadagno, garantendo un minimo vitale".
Nel settore del lavoro agricolo, in particolare, venuta meno la
norma dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
che poneva un limite al numero dei contributi computabili in favore dei
lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla
pensione di invalidità o di vecchiaia o per i superstiti, per effetto
della sentenza n. 84 dell'8 giugno 1963 di questa Corte, che ne ha
dichiarato la illegittimità costituzionale, i diritti dei lavoratori
agricoli sono regolati dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e si
considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conseguimento
della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di
lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 2 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.
Si avvera pertanto in siffatti casi proprio la situazione descritta
sopra, e prevista dalla citata sentenza n. 78 del 1963, nella quale i
soggetti che dovrebbero beneficiare della assicurazione conseguono un
trattamento previdenziale uguale a quello previsto, anche nei casi di
forzata assenza dal lavoro;
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].