CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 28454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 29309-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio definito con l'ordinanza 36202/2021 che ha avuto quale ricorrente MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; avverso l'ordinanza n. 36202/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell'ordinanza 23 novembre 2021, n. 36202 di questa Corte, che ha condannato il ricorrente Ministero dell'interno al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del suo assistito, ma ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese, domandata con la memoria di cui all'art. 380-bis c.p.c., in proprio favore. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la richiesta di distrazione è presente nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza; l'istanza di correzione non è però stata notificata ad [OSCURATO:PERSONA] e al Ministero dell'Interno (circa la necessità della notificazione dell'istanza alle altre parti del giudizio in cui è stato omessa la pronuncia sulla distrazione cfr. Cass.6813/2015). P.Q.M. La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno e di [OSCURATO:PERSONA] entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, l'