CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28740/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //v /4"Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989 alla pena di un anno di reclusione e di 10.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato; b) con il secondo, violazione di legge avendo riguardo all'applicazione della recidiva; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché, incontestato essendo che l'imputato abbia omesso di recarsi presso il Commissariato di P.S. il 4 dicembre 2021 all'inizio del secondo tempo della partita così come prescritto con il provvedimento di DASPO, tale inosservanza non sia dovuta a forza maggiore, evidenziando come l'attuale ricorrente: (a) si era presentato poco prima, per adempiere all'obbligo di presentazione fissato in relazione all'inizio del primo tempo della medesima partita; (b) non risulta aver effettuato alcuna segnalazione di impedimento al centralino del Commissariato; (c) ha più volte violato, in altre occasioni, l'obbligo impostogli; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha correttamente giustificato l'applicazione della recidiva specifica con il precedente penale per resistenza a pubblico ufficiale con uso di armi, siccome effettivamente l'imputato risulta gravato da condanna per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale aggravata ex art. 339 cod. pen., tra l'altro proprio in occasione della commissione di un reato previsto dall'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, e di un reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere a norma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle.t\rnmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.M