CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 agosto 2026
Cassazione n. 24607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 20811/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 24607/2026Data pubblicazione 11/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteADRIANA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneGIULIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 07/07/2026 P.U.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Cron.[OSCURATO:PERSONA] S e S e z i o n e S e z i o n eC o nsigliere R.G. n. 20811/2025ANTONELLA PAGETTA Rel. ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 20811-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FILIPPOPACCIANI;CODACONS – Coordinamento delle Associazioni a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso l’Ufficio LegaleNumero registro generale 20811/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 24607/2026Nazionale dell’Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLO RIENZI;- controricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 7, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende;- intimata –controU.DI.CON. - APS e CONFCONSUMATORI;- intimati -avverso la sentenza n. 3292/2025 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il16/04/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere ANTONELLA PAGETTAlette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento del 22marzo 2022 con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato avevaaccertato a suo carico la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, inviolazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimentoall’offerta dei servizi con tecnologia 5G e le aveva inflitto una sanzione pari a1.200.000 euro.2. A sostegno dell’impugnazione la società aveva dedotto la tardività delprovvedimento sanzionatorio che asseriva intervenuto in violazione del terminedel termine massimo di conclusione del procedimento stabilito dal RegolamentoProcedure adottato dall’Autorità medesima; questa, dopo aver inizialmentefissato il termine finale del procedimento al 1° ottobre 2023, lo aveva prorogatoper ben tre volte (per un totale di 179 giorni di proroghe complessivi), a fronteNumero registro generale 20811/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 24607/2026Data pubblicazione 11/08/2026di due proroghe massime (per 120 giorni totali) consentite dall’art. 7 delRegolamento Procedure.3. Il TAR Lazio respingeva il ricorso.4. Con la sentenza in epigrafe indicata il Consiglio di Stato, in riforma delladecisione di primo grado, ha annullato gli atti impugnati, osservando in sintesiche: a) la concessione della terza proroga per il periodo massimo di sessantagiorni, motivata da “particolari esigenze istruttorie” violava il disposto dell’art.7, comma 3 del [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del quale il terminemassimo di 150 giorni fissato in caso di procedimento per pratiche commercialiscorrette, poteva essere prorogato solamente per le seguenti motivazioni: - “finoad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie,nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento”; - “finoad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degliimpegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie”; b) per costantegiurisprudenza amministrativa, intervenuta anche in relazione ai termini previstidall’art. 7 cit, ed in conformità delle indicazioni tratte dalla giurisprudenzaCostituzionale, della CEDU e della Corte di Giustizia, secondo la quale lafissazione di termini procedurali ragionevoli in materia di accertamento delleinfrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garantidella concorrenza è compatibile con il diritto dell’Unione, il termine per laconclusione del procedimento aveva natura perentoria; c) anche a prescinderedall’aspetto relativo alla natura perentoria del termine in esame, era da rilevareche la terza proroga disposta dall’Autorità – proroga ritualmente impugnata dallasocietà - non risultava conforme alla disposizione regolamentare ed avevadeterminato un allungamento del procedimento, oltre il termine massimo (paria 150 giorni) stabilito dalla previsione regolatrice; d) la motivazione addotta asostegno della terza proroga risultava inoltre assolutamente generica e,contrariamente agli assunti del Giudice di primo grado, non giustificata dallanecessità dell’esplicazione del diritto di difesa della parte - la quale non avevaformulato alcuna istanza a riguardo – e neppure dalla esigenza di svolgimentodi una specifica attività istruttoria .Numero registro generale 20811/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 24607/2026Data pubblicazione 11/08/20265. Con ricorso ai sensi dell’art.. 111, comma 8 Cost., dell’art. 362 c.p.c., edell’art. 120 c.p.c. l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato haimpugnato la decisione denunziando violazione dei limiti esterni allagiurisdizione. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Codacons(Coordinamento delle Associazioni a Tutela dei Diritti degli Utenti e deiConsumatori), ha depositato controricorso dichiarando di aderire al ricorsodell’Autorità e chiedendo la cassazione della decisione impugnata6. [OSCURATO:SOCIETA]. e U.Di.Con. – Aps e Confconsumatori, sono rimasti intimati.7. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria diinammissibilità del ricorso.8. Tutte le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Con unico articolato motivo l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato denunzia eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Statoil quale, esorbitando dalla legittima attività interpretativa, aveva invaso la sferadi competenza del Legislatore applicando, di fatto, una regola di creazionegiurisprudenziale, priva di riscontro nell’ordinamento positivo; era stato in talmodo introdotto un nuovo e diverso limite temporale alla conclusionedell’istruttoria dinanzi ad essa Autorità rispetto a quello indicato dalla normastatale. Secondo parte ricorrente, la decisione impugnata introduceva unaprevisione ex novo, che imponeva all’Amministrazione di concludere ilprocedimento istruttorio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nelRegolamento; nel pervenire a tale soluzione il Consiglio di Stato aveva quinditravalicato i limiti propri dell’attività ermeneutica operando, in violazione delprincipio costituzionale di legalità amministrativa, una chiara invasione dellasfera di potere propria del legislatore.[OSCURATO:PERSONA] reputa che la questione posta con il motivo di ricorso percassazione, implicante nel suo nucleo centrale la verifica della violazione da partedel Giudice speciale, della sfera di competenza riservata al legislatore, realizzataesorbitando dalla legittima attività interpretativa, rende opportuno il rinvio dellacausa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza,Numero registro generale 20811/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 24607/2026Data pubblicazione 11/08/2026quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenzae mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M.,le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr. Cass n.32418/2025, Cass. n. 13679/2025). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazionein pubblica udienza.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola