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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42201/2021

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal PG [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Verona ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta documentale - commesso in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - per non aver commesso il fatto.

A Rizzetto è stato contestato di avere - quale presidente del Consiglio di Amministrazione della società fallita fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, poi, quale amministratore di fatto - distrutto od occultato le scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

La conclusione suddetta è stata assunta sul presupposto che manchi la prova - pur essendovi "sospetto" - di una ingerenza continuativa e significativa, da parte di Rizzetto, nella gestione societaria.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia lamentando la violazione degli artt. 62 e 507 cod. proc. pen..

2.1. Sotto il primo profilo (violazione art. 62 cod. proc. pen.) lamenta che in modo apodittico e assiomatico siano state liquidate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, e che in nessuna considerazione siano state tenute le dichiarazioni del commercialista della società (dr.

Carraroli), secondo cui amministratore di fatto della società era [OSCURATO:PERSONA].

Tali dichiarazioni, rese, in entrambi i casi, al curatore fallimentare e da questi riferite a dibattimento, erano, invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente utilizzabili contro l'imputato.

2.2. Sotto il secondo profilo lamenta che, in violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., il Tribunale abbia, senza fornire nessuna motivazione, omesso di disporre l'esame del dr.

Carraroli, commercialista della società, nonostante il curatore fallimentare abbia fatto riferimento al professionista suddetto come soggetto a conoscenza della gestione societaria.

Si trattava, invero, secondo il ricorrente, di attività doverosa, stante la sussistenza di un principio di prova in ordine ad un fatto decisivo per la risoluzione della re iudicanda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che il ricorso per saltum del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello è consentito - ex art. 569 cod. proc. pen. - nelle ipotesi delineate dall'art. 606, comma 1, lett. a)- b)-c).

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., che si riferisce al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato e, logicamente, del coimputato.

Sebbene sia declinato, apparentemente, come violazione di legge, il motivo censura, in realtà, la valutazione, fatta dal giudicante, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che era stato amministratore della società dal 2005 al fallimento, aveva presentato, in tale periodo, i bilanci e le dichiarazioni fiscali ed aveva, parlando col curatore dopo il fallimento, imputato al figlio Mario la gestione effettiva della società.

Tali dichiarazioni sono state, contrariamente all'assunto del ricorrente, valutate dal giudicante, che le ha ritenute inidonee a fondare un giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], per la totale assenza di elementi di riscontro.

Si è di fronte, quindi, non già alla pretermissione di testimonianze, che giustificherebbe il ricorso del Procuratore Generale per violazione di legge, ma alla valutazione di una testimonianza, su cui non è consentita l'interlocuzione del ricorrente (quantomeno in sede di ricorso per saltum).

2. La violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. è parimenti insussistente.

La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cass., n. 17878 del 14/12/2018, rv 275447-01.

In motivazione, la Corte ha anche precisato che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., la conseguenza dell'omessa citazione del teste di riferimento richiesta dalla parte è rappresentata dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste).

Quanto, poi, all'obbligo del giudice di disporre le integrazioni probatorie necessarie per la decisione, laddove sussista un principio di prova, è principio consolidato che il giudice debba attivarsi per superare la carenza riscontrata.

Tale obbligo è stato affermato, però, allorché vi sia richiesta di parte e la prova dedotta sia decisiva (cass., SU, n. 41281 del 17/10/2006, rv 234907), non potendosi ipotizzare un obbligo generalizzato del giudice di disporre qualsiasi accertamento istruttorio che appaia, ex post, idoneo a determinare un diverso esito decisori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal PG [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verona ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta documentale - commesso in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - per non aver commesso il fatto. A Rizzetto è stato contestato di avere - quale presidente del Consiglio di Amministrazione della società fallita fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, poi, quale amministratore di fatto - distrutto od occultato le scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. La conclusione suddetta è stata assunta sul presupposto che manchi la prova - pur essendovi "sospetto" - di una ingerenza continuativa e significativa, da parte di Rizzetto, nella gestione societaria. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia lamentando la violazione degli artt. 62 e 507 cod. proc. pen.. 2.1. Sotto il primo profilo (violazione art. 62 cod. proc. pen.) lamenta che in modo apodittico e assiomatico siano state liquidate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, e che in nessuna considerazione siano state tenute le dichiarazioni del commercialista della società (dr. Carraroli), secondo cui amministratore di fatto della società era [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni, rese, in entrambi i casi, al curatore fallimentare e da questi riferite a dibattimento, erano, invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente utilizzabili contro l'imputato. 2.2. Sotto il secondo profilo lamenta che, in violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., il Tribunale abbia, senza fornire nessuna motivazione, omesso di disporre l'esame del dr. Carraroli, commercialista della società, nonostante il curatore fallimentare abbia fatto riferimento al professionista suddetto come soggetto a conoscenza della gestione societaria. Si trattava, invero, secondo il ricorrente, di attività doverosa, stante la sussistenza di un principio di prova in ordine ad un fatto decisivo per la risoluzione della re iudicanda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per saltum del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello è consentito - ex art. 569 cod. proc. pen. - nelle ipotesi delineate dall'art. 606, comma 1, lett. a)- b)-c). 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., che si riferisce al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato e, logicamente, del coimputato. Sebbene sia declinato, apparentemente, come violazione di legge, il motivo censura, in realtà, la valutazione, fatta dal giudicante, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che era stato amministratore della società dal 2005 al fallimento, aveva presentato, in tale periodo, i bilanci e le dichiarazioni fiscali ed aveva, parlando col curatore dopo il fallimento, imputato al figlio Mario la gestione effettiva della società. Tali dichiarazioni sono state, contrariamente all'assunto del ricorrente, valutate dal giudicante, che le ha ritenute inidonee a fondare un giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], per la totale assenza di elementi di riscontro. Si è di fronte, quindi, non già alla pretermissione di testimonianze, che giustificherebbe il ricorso del Procuratore Generale per violazione di legge, ma alla valutazione di una testimonianza, su cui non è consentita l'interlocuzione del ricorrente (quantomeno in sede di ricorso per saltum). 2. La violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. è parimenti insussistente. La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cass., n. 17878 del 14/12/2018, rv 275447-01. In motivazione, la Corte ha anche precisato che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., la conseguenza dell'omessa citazione del teste di riferimento richiesta dalla parte è rappresentata dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste). Quanto, poi, all'obbligo del giudice di disporre le integrazioni probatorie necessarie per la decisione, laddove sussista un principio di prova, è principio consolidato che il giudice debba attivarsi per superare la carenza riscontrata. Tale obbligo è stato affermato, però, allorché vi sia richiesta di parte e la prova dedotta sia decisiva (cass., SU, n. 41281 del 17/10/2006, rv 234907), non potendosi ipotizzare un obbligo generalizzato del giudice di disporre qualsiasi accertamento istruttorio che appaia, ex post, idoneo a determinare un diverso esito decisori
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