Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22445/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al n. 2 3570 /1 5 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, presso il cui studio, in Como, piazzale Gerbetto, n.6, elegge domicilio, in forza della procura speciale in calce alla comparsa telematica di costituzione di nuovo difensore.

Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. [OSCURATO:PERSONA]: cessazione materia del contendere avverso la sentenza n. 2989/15della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata in data 03 luglio 201 5 .

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 22 giugno2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda che origina il ricorso all’esame nasce dalle risultanze del processo verbale di constatazione, redattoin data 24/02/2011 da lla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], dal quale emergeva il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] (e di altri due soci della società Almiol, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di capitali all'estero e, quindi, di maggiori redditi imponibili in Italia rispetto a quelli dichiarati dal contribuente per gli anni di impostadal 2004 al 2008.

Sulla base di tale processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise distinti avvisi di accertamentoe relativi atti di contestazione delle sanzioni tutti impugnati dal contribuente; solo per l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008 (n.

T9K010701529/2012) e per il relativo atto di contestazione (n.

T9KCO0700612/2012), l’Ufficio procedeva in autotutela annullando l’avviso per erronea indicazione delle sanzioni e sostituendolo con un altro avviso di accertamento (n.T9K010702948/2012) - con il quale contesta va l'esistenza di attività finanziarie estere di € 3.303.453,50 con accertamento di un maggior reddito di € 472.886,00e con maggior reddito di capitale di €59.792,51 - e con altro atto irrogativo di sanzioni (n.T9KCO0701023/2012) per€ 1.220.046,00.

2. Il contribuente impugnava gli atti emessi in autotutela dando luogo alla presente controversia.

In particolare, la CTP di Como rigettava l’eccezione di nullità dell'atto irrogativo di sanzioni per esaurimento della potestà impositiva ritenendo legittimo l'esercizio del potere di autotutela dell’Ufficio con la correzione dei vizi del precedente atto e sostituzione dello stesso con uno nuovo, nei termini fissati dalla legge.

Anche la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente ri tenendo infondata l'eccezione di nullità, per violazione dell'articolo 43 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600, del nuovo atto di contestazione di irrogazione delle sanzioni emesso dall'Ufficio dopo l'annullamento in autotutela del precedente atto, nonché le ulteriori eccezioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza, affidato acinque motivi .

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato la rinuncia al ricorso(v. deposito telematico degli atti di parte tra cui l’atto di rinuncia debitamente sottoscritto dal contribuente, la procura speciale al difensore per larinuncia [ in data 16/05/22, il nuovo difensore ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore con in calce la procura speciale]), ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 cod. p roc . c iv ., sulla premessa che il procedimento per Cassazione avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

T9K010702948/12 per Irpef e addizionali inerenti all’anno d’imposta 2008 (Rg. 8322/2015) è stato dichiarato estinto, con ordinanza di questa Corte n. 26787 del 2020 (v. allegato doc.1alla rinuncia), per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 , comma 2 , del decreto legge del 22 / 10 / 2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, con cessazione della materia del contendere.

In particolare, con l’atto di rinuncia e con la successiva memoria telematica, il contribuente ha evidenziato che , afferendo il presente giudizio all’atto di irrogazione delle sanzioni, il giudicato di cui all’ordinanza n. 26787 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di estinzione del giudizio di Cassazione con contestuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, riguardante l’avviso di accertamento emesso per Irpef e addizionali inerenti all’anno 2008, si riflette a cascata sul trattamento sanzionatorio conseguente, oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Conclude , pertanto, chiedendo in via principale l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e, in via subordinata , l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnativa dell’atton. 79KIR0T00001/2014 con il quale veniva ingiunto al contribuente il pagamento delle sanzioni in relazione alla precedente notifica dell’avviso di accertamento n.

T9K010702948/12 per Irpef e addizionali inerenti all’anno d’imposta 2008.

Il procedimento per Cassazione avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

T9K010702948/12 per Irpef e addizionali inerenti all’anno d’imposta 2008 (Rg. 8322/2015) è stato definito mediante l’ordinanzadi questa Corte del 25/11/2020 n. 26787 , con la qual e è stato dichiarata l’estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6, comma 2 , del decreto - legge del 22 / 10 / 2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, con cessazione della materia del contendere.

Non v’è dubbio che l’avvenuta definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6, comma 2 d.l. n. 193/2016 , trovi applicazione anche con riferimento al presente procedimento avente ad oggetto l’attodi irrogazione delle sanzioni in quanto l’ordinanza n. 26787 del 2020 di estinzione del giudizio di cassazione riguardante l’avviso di accertamento emesso per Irpef e addizionali, inerenti all’anno 2008, esplica i suoi effetti anche sul trattamento sanzionatorio conseguente, oggetto del presente procedimento.Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti (v.

Cass., sez. 5, 13/03/2019, n. 7107 ; Cass. , sez. 5 , 03 / 10 / 2018 , n. 24083).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al n. 2 3570 /1 5 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, presso il cui studio, in Como, piazzale Gerbetto, n.6, elegge domicilio, in forza della procura speciale in calce alla comparsa telematica di costituzione di nuovo difensore. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. [OSCURATO:PERSONA]: cessazione materia del contendere avverso la sentenza n. 2989/15della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata in data 03 luglio 201 5 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 22 giugno2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda che origina il ricorso all’esame nasce dalle risultanze del processo verbale di constatazione, redattoin data 24/02/2011 da lla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], dal quale emergeva il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] (e di altri due soci della società Almiol, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di capitali all'estero e, quindi, di maggiori redditi imponibili in Italia rispetto a quelli dichiarati dal contribuente per gli anni di impostadal 2004 al 2008. Sulla base di tale processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise distinti avvisi di accertamentoe relativi atti di contestazione delle sanzioni tutti impugnati dal contribuente; solo per l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008 (n. T9K010701529/2012) e per il relativo atto di contestazione (n. T9KCO0700612/2012), l’Ufficio procedeva in autotutela annullando l’avviso per erronea indicazione delle sanzioni e sostituendolo con un altro avviso di accertamento (n.T9K010702948/2012) - con il quale contesta va l'esistenza di attività finanziarie estere di € 3.303.453,50 con accertamento di un maggior reddito di € 472.886,00e con maggior reddito di capitale di €59.792,51 - e con altro atto irrogativo di sanzioni (n.T9KCO0701023/2012) per€ 1.220.046,00. 2. Il contribuente impugnava gli atti emessi in autotutela dando luogo alla presente controversia. In particolare, la CTP di Como rigettava l’eccezione di nullità dell'atto irrogativo di sanzioni per esaurimento della potestà impositiva ritenendo legittimo l'esercizio del potere di autotutela dell’Ufficio con la correzione dei vizi del precedente atto e sostituzione dello stesso con uno nuovo, nei termini fissati dalla legge. Anche la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente ri tenendo infondata l'eccezione di nullità, per violazione dell'articolo 43 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600, del nuovo atto di contestazione di irrogazione delle sanzioni emesso dall'Ufficio dopo l'annullamento in autotutela del precedente atto, nonché le ulteriori eccezioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza, affidato acinque motivi . L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato la rinuncia al ricorso(v. deposito telematico degli atti di parte tra cui l’atto di rinuncia debitamente sottoscritto dal contribuente, la procura speciale al difensore per larinuncia [ in data 16/05/22, il nuovo difensore ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore con in calce la procura speciale]), ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 cod. p roc . c iv ., sulla premessa che il procedimento per Cassazione avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. T9K010702948/12 per Irpef e addizionali inerenti all’anno d’imposta 2008 (Rg. 8322/2015) è stato dichiarato estinto, con ordinanza di questa Corte n. 26787 del 2020 (v. allegato doc.1alla rinuncia), per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 , comma 2 , del decreto legge del 22 / 10 / 2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, con cessazione della materia del contendere. In particolare, con l’atto di rinuncia e con la successiva memoria telematica, il contribuente ha evidenziato che , afferendo il presente giudizio all’atto di irrogazione delle sanzioni, il giudicato di cui all’ordinanza n. 26787 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di estinzione del giudizio di Cassazione con contestuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, riguardante l’avviso di accertamento emesso per Irpef e addizionali inerenti all’anno 2008, si riflette a cascata sul trattamento sanzionatorio conseguente, oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere. Conclude , pertanto, chiedendo in via principale l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e, in via subordinata , l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnativa dell’atton. 79KIR0T00001/2014 con il quale veniva ingiunto al contribuente il pagamento delle sanzioni in relazione alla precedente notifica dell’avviso di accertamento n. T9K010702948/12 per Irpef e addizionali inerenti all’anno d’imposta 2008. Il procedimento per Cassazione avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. T9K010702948/12 per Irpef e addizionali inerenti all’anno d’imposta 2008 (Rg. 8322/2015) è stato definito mediante l’ordinanzadi questa Corte del 25/11/2020 n. 26787 , con la qual e è stato dichiarata l’estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6, comma 2 , del decreto - legge del 22 / 10 / 2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, con cessazione della materia del contendere. Non v’è dubbio che l’avvenuta definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6, comma 2 d.l. n. 193/2016 , trovi applicazione anche con riferimento al presente procedimento avente ad oggetto l’attodi irrogazione delle sanzioni in quanto l’ordinanza n. 26787 del 2020 di estinzione del giudizio di cassazione riguardante l’avviso di accertamento emesso per Irpef e addizionali, inerenti all’anno 2008, esplica i suoi effetti anche sul trattamento sanzionatorio conseguente, oggetto del presente procedimento.Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti (v. Cass., sez. 5, 13/03/2019, n. 7107 ; Cass. , sez. 5 , 03 / 10 / 2018 , n. 24083). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte d
Sentenza Cassazione n. 22445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris