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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 32916/2026

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htyllza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 del medesimo Tribunale;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Cuneo ha impugnato – con atto diappello convertito in ricorso, conseguentemente trasmesso a questa Corte dicassazione - la sentenza emessa dal medesimo Tribunale, in sede di rinvio a seguitodi annullamento della pronuncia resa il 21/05/2024 del Tribunale di Cuneo, con cuiveniva dichiarato estinto ex art. 531 cod. proc. pen., per intervenuta oblazione, ilreato di cui agli artt. 40 cpv., 659 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA].1.1.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale aveva rigettato l’istanza di oblazione,avanzata dalla difesa dell’imputata, per la mancata prova dell'eliminazione delleconseguenze pericolose e dannose del reato e per la gravità del fatto, anche inrelazione al numero delle parti civili.

L'imputata non impugnava tale ordinanza dirigetto e neppure riproponeva l’istanza di oblazione dopo la chiusura dell’istruttoriadibattimentale nel formulare le proprie conclusioni reiterandola solo alla successivaudienza del 16/04/2024 quando il Pubblico ministero e il difensore della parte civileavevano già rassegnato le proprie conclusioni e la discussione era terminata.1.2.

Al ricorso per cassazione dell’imputata faceva seguito la sentenza diannullamento parziale da parte della Terza sezione penale di questa Suprema Corte,in relazione ad un vizio di motivazione afferente alla prova testimoniale dei testiCiaramella, Lorenzelli e Agnese.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, la difesa insisteva perl’oblazione già proposta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il Tribunale, ammessal’imputata all’oblazione, dichiarava l’estinzione del reato.2.

Il Pubblico ministero ricorrente lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non abbiatenuto conto del “giudicato interno”, già formatosi.

Ricorda che la Corte Supremaaveva disposto il rinvio unicamente in relazione ad un vizio di motivazione,consistente in una «manifesta frattura logica tra il contenuto delle deposizionitestimoniali riassunte dal Tribunale alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata,a cui ha fatto riferimento la ricorrente, e le conclusioni che da essa sono tratte».3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinviodella sentenza impugnata.4.

É pervenuta memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. del difensoredell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso.5.

È pervenuta memoria, corredata da allegati, del difensore delle parti civili,avv. [OSCURATO:PERSONA].6.

Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nell'ammettere l'imputataall'oblazione, in violazione della disposizione di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc.pen., non si è uniformato alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, laquale aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso avente ad oggetto il rigettodell'istanza di oblazione e si era limitata a disporre il rinvio unicamente per ilravvisato vizio motivazionale.7.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di Cuneo, persona fisica diversa.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo,persona fisica diversa.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
htyllza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 del medesimo Tribunale;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Cuneo ha impugnato – con atto diappello convertito in ricorso, conseguentemente trasmesso a questa Corte dicassazione - la sentenza emessa dal medesimo Tribunale, in sede di rinvio a seguitodi annullamento della pronuncia resa il 21/05/2024 del Tribunale di Cuneo, con cuiveniva dichiarato estinto ex art. 531 cod. proc. pen., per intervenuta oblazione, ilreato di cui agli artt. 40 cpv., 659 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA].1.1. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale aveva rigettato l’istanza di oblazione,avanzata dalla difesa dell’imputata, per la mancata prova dell'eliminazione delleconseguenze pericolose e dannose del reato e per la gravità del fatto, anche inrelazione al numero delle parti civili. L'imputata non impugnava tale ordinanza dirigetto e neppure riproponeva l’istanza di oblazione dopo la chiusura dell’istruttoriadibattimentale nel formulare le proprie conclusioni reiterandola solo alla successivaudienza del 16/04/2024 quando il Pubblico ministero e il difensore della parte civileavevano già rassegnato le proprie conclusioni e la discussione era terminata.1.2. Al ricorso per cassazione dell’imputata faceva seguito la sentenza diannullamento parziale da parte della Terza sezione penale di questa Suprema Corte,in relazione ad un vizio di motivazione afferente alla prova testimoniale dei testiCiaramella, Lorenzelli e Agnese.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, la difesa insisteva perl’oblazione già proposta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il Tribunale, ammessal’imputata all’oblazione, dichiarava l’estinzione del reato.2. Il Pubblico ministero ricorrente lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non abbiatenuto conto del “giudicato interno”, già formatosi. Ricorda che la Corte Supremaaveva disposto il rinvio unicamente in relazione ad un vizio di motivazione,consistente in una «manifesta frattura logica tra il contenuto delle deposizionitestimoniali riassunte dal Tribunale alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata,a cui ha fatto riferimento la ricorrente, e le conclusioni che da essa sono tratte».3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinviodella sentenza impugnata.4. É pervenuta memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. del difensoredell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso.5. È pervenuta memoria, corredata da allegati, del difensore delle parti civili,avv. [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nell'ammettere l'imputataall'oblazione, in violazione della disposizione di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc.pen., non si è uniformato alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, laquale aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso avente ad oggetto il rigettodell'istanza di oblazione e si era limitata a disporre il rinvio unicamente per ilravvisato vizio motivazionale.7. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di Cuneo, persona fisica diversa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo,persona fisica diversa.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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