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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 2021

Cassazione n. 48175/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 01/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia resa in data 19/07/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di falso a lui ascrittigli, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni per riciclaggio, contestualmente revocando le statuizioni accessorie riguardo alle pene accessorie e confermando nel resto.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale del prevenuto in riferimento ai reati contestatigli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, da pag. 56 a pag. 58 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la Corte di appello ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'odierno ricorrente per i delitti ascrittigli sulla scorta delle deposizioni dei testi escussi, sulla successiva ed ulteriore attività di controlli e verifiche da parte della polizia giudiziaria, a corredo delle intercettazioni telefoniche tra il prevenuto e il correo, da cui si è evinta chiaramente la consapevolezza del KATRELI nel processo di falsificazione della documentazione inerente al riciclaggio delle autovetture in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso, nel quale si sollecita un'alternativa lettura delle prove, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 01/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia resa in data 19/07/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di falso a lui ascrittigli, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni per riciclaggio, contestualmente revocando le statuizioni accessorie riguardo alle pene accessorie e confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale del prevenuto in riferimento ai reati contestatigli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, da pag. 56 a pag. 58 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la Corte di appello ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'odierno ricorrente per i delitti ascrittigli sulla scorta delle deposizioni dei testi escussi, sulla successiva ed ulteriore attività di controlli e verifiche da parte della polizia giudiziaria, a corredo delle intercettazioni telefoniche tra il prevenuto e il correo, da cui si è evinta chiaramente la consapevolezza del KATRELI nel processo di falsificazione della documentazione inerente al riciclaggio delle autovetture in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso, nel quale si sollecita un'alternativa lettura delle prove, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2
Sentenza Cassazione n. 48175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris