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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15759/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte del 9 gennaio 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia del 5 luglio 2011, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto continuato ascrittogli ai sensi degli artt. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 ed i reati oggetto della precedente pronuncia del Tribunale di Noia del 22 gennaio 2010, irrevocabile il 20 giugno 2010, nella misura indicata in dispositivo.

La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia della Corte napoletana, del 6 dicembre 2013, nella parte in cui aveva negato il vincolo della continuazione fra i fatti addebitati al prevenuto in assenza di un'adeguata motivazione.

1.1. La Corte di merito, considerando l'identità delle condotte costituenti reato e il breve lasso di tempo nel quale si erano consumate, riconosceva il vincolo della continuazione fra gli addebiti di cui alle citate sentenze del Tribunale di Noia e, ritenuta più grave quella oggetto del presente giudizio in considerazione della recidiva contestata, fissava la pena complessiva in anni due di reclusione.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione al mancato rilievo del decorso della prescrizione.

I reati contestati nell'odierno processo, pur aggravati dalla recidiva, si erano prescritti nel corso del giudizio di rinvio, il 31 gennaio 2022.

L'assenza di determinazione della pena, rinviata al giudice del rinvio, imponeva, infatti, di rilevare il decorso del termine di prescrizione dei reati ascritti al prevenuto.

Del resto, erano passati ben quindici anni dalla commissione degli stessi.

Diversamente opinando si incorrerebbe in un vizio di costituzionalità delle norme in oggetto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge non avendo la corte di merito individuato correttamente il reato più grave, posto che il medesimo doveva ritenersi quello contestato nella sentenza del 2010 in cui era contestata la recidiva nella sua più grave formulazione, trattandosi di fatto consumato nel 2006.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto è inammissibile.

1. Il primo motivo, sull'intervenuta prescrizione dei delitti giudicati nel presente processo, non considera il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto- reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato (così Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 e la costante giurisprudenza successiva: da ultimo Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 e Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378).

Né possono fondatamente prospettarsi, sul punto, dubbi di costituzionalità, peraltro solo genericamente formulati, dovendo considerarsi che, nel termine di prescrizione del reato, era comunque intervenuta la sentenza definitiva di accertamento della responsabilità penale del prevenuto, proseguendo poi il giudizio solo per la corretta fissazione del trattamento sanzionatorio (commisurazione che trova poi possibili modifiche anche in sede di esecuzione della pena senza che si prospettino, neppure in tali evenienze ancora più distanti nel tempo dal commesso reato, dubbi di costituzionalità).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte del 9 gennaio 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia del 5 luglio 2011, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto continuato ascrittogli ai sensi degli artt. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 ed i reati oggetto della precedente pronuncia del Tribunale di Noia del 22 gennaio 2010, irrevocabile il 20 giugno 2010, nella misura indicata in dispositivo. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia della Corte napoletana, del 6 dicembre 2013, nella parte in cui aveva negato il vincolo della continuazione fra i fatti addebitati al prevenuto in assenza di un'adeguata motivazione. 1.1. La Corte di merito, considerando l'identità delle condotte costituenti reato e il breve lasso di tempo nel quale si erano consumate, riconosceva il vincolo della continuazione fra gli addebiti di cui alle citate sentenze del Tribunale di Noia e, ritenuta più grave quella oggetto del presente giudizio in considerazione della recidiva contestata, fissava la pena complessiva in anni due di reclusione. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione al mancato rilievo del decorso della prescrizione. I reati contestati nell'odierno processo, pur aggravati dalla recidiva, si erano prescritti nel corso del giudizio di rinvio, il 31 gennaio 2022. L'assenza di determinazione della pena, rinviata al giudice del rinvio, imponeva, infatti, di rilevare il decorso del termine di prescrizione dei reati ascritti al prevenuto. Del resto, erano passati ben quindici anni dalla commissione degli stessi. Diversamente opinando si incorrerebbe in un vizio di costituzionalità delle norme in oggetto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge non avendo la corte di merito individuato correttamente il reato più grave, posto che il medesimo doveva ritenersi quello contestato nella sentenza del 2010 in cui era contestata la recidiva nella sua più grave formulazione, trattandosi di fatto consumato nel 2006.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Il primo motivo, sull'intervenuta prescrizione dei delitti giudicati nel presente processo, non considera il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto- reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato (così Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 e la costante giurisprudenza successiva: da ultimo Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 e Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378). Né possono fondatamente prospettarsi, sul punto, dubbi di costituzionalità, peraltro solo genericamente formulati, dovendo considerarsi che, nel termine di prescrizione del reato, era comunque intervenuta la sentenza definitiva di accertamento della responsabilità penale del prevenuto, proseguendo poi il giudizio solo per la corretta fissazione del trattamento sanzionatorio (commisurazione che trova poi possibili modifiche anche in sede di esecuzione della pena senza che si prospettino, neppure in tali evenienze ancora più distanti nel tempo dal commesso reato, dubbi di costituzionalità). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende C
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