CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 08896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catania, ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. di Catania applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagata per il reato di cui all' art 74 d.P.R. 309/90. 2. La ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame fu notificato all'indagata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al difensore il 4/08/21 e che il ricorso per cassazione fu depositato al Tribunale del riesame il 6/09/2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen. 4. Deve osservarsi, a questo proposito, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 240- bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895). 5. Il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 rientra, dunque, a pieno titolo fra quei reati associativi per i quali non si applica la sospensione feriale. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende„ che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 13 dicembre 2021. Il Con9glier estensore [OSCURATO:PERSONA]