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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13073/2026

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del 17/11/2025 del TRIBUNALE di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 17 novembre 2025 il Tribunale di Trani ha respinto la richiesta diriesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro di un telefono SamsungGalaxy A165G ed un telefono [OSCURATO:PERSONA] A25 GM, nella sua disponibilità, disposto dalpubblico ministero con decreto del 28 ottobre 2025, nel corso delle indagini preliminari perl’accertamento del reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen., commesso il 2 ottobre 2025.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo e secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazionedell’esistenza del fumus commissi delicti, anche in relazione all’inutilizzabilità, per violazionedell’art. 270 cod. proc. pen., delle intercettazioni da cui sarebbe emerso il coinvolgimentodel ricorrente quale mandante dell’incendio; si evidenzia, in particolare, che le intercettazionifurono disposte sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] per accertare la sussistenza diun’estorsione di cui era indiziato lo stesso, e che nel corso dell’ascolto delle telefonateemerse che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nella perpetrazione dell’incendio per cui si procede e cheil mandante potrebbe essere stato il ricorrente; i procedimenti penali per l’estorsione e perl’incendio non sono in alcun modo connessi, talché l’utilizzo delle intercettazioni per provarele responsabilità per l’incendio non è consentito.Con il terzo e quarto motivo deduce che l’ordinanza non avrebbe indicato il nesso dipertinenzialità tra le cose sequestrate ed il reato, atteso che non risulta che il ricorrenteabbia dato mandato di effettuare l’incendio usando proprio il telefono cellulare, né vi sonoelementi per presumere che vi sia stata una corrispondenza telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] ed ilricorrente sull’argomento dell’incendio da cui possano essere tratti elementi di prova.Con il quinto e sesto motivo deduce che non sarebbe stato rispettato il principio diproporzionalità perché i telefoni sono stati sequestrati senza alcuna indicazione delperimetro temporale entro cui deve durare la apprensione degli stessi, delle informazioni daricercare in essi e dei criteri di selezione dei dati da ricercare.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il primo e secondo motivo, in cui si deduce l’inesistenza del fumus commissi delicti,anche contestando l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sono infondati.In una procedura di riesame di un sequestro probatorio – che, si ricorda, non è unamisura cautelare, neanche di tipo reale, ma un mezzo di ricerca della prova, quindi un istitutoche non contiene alcuna forma di anticipazione, nel corso del processo, di tratti del giudiziodi responsabilità - il controllo di legalità del giudice attiene propriamente al reato, nonall’attribuzione di esso a una determinata persona.E questo controllo di legalità si svolge verificando “la sussistenza dell'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullafondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la "notitiacriminis" a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione diprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene(Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01: conforme Sez. 3, Sentenza n.15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 – 01; v. anche Sez. 2, n. 26457 del22/06/2005, P.M. in proc.

Farnitano, Rv. 231959 – 01: In materia di sequestro probatorio laverifica, da parte del Tribunale del riesame e della Cassazione, delle condizioni di legittimitàdel decreto che lo ha disposto non può tradursi in una anticipata decisione della questione dimerito, concernente la responsabilità dell ' indagato in ordine al reato oggettodell'investigazione, ma deve limitarsi al controllo, nei limiti del devolutum, della compatibilitàtra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attentadella antigiuridicità del fatto).Si tratta di orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che risale alladecisione Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01, che precisò che“in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato.

Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nelsenso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgerealcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concretodella sua fondatezza.

Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare ilcontrollo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblicoministero.

L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto ilprofilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati inpunto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma chevanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumerel'ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nelprocesso, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto lecontestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità deipresupposti che legittimano il sequestro”.Pertanto, “per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistanoindizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto” (Sez. 3, n. 19766 del 25/02/2003,Conventi, Rv. 224882 – 01).Ne consegue che anche la deduzione sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, checomunque è irrilevante nel giudizio di riesame, atteso che “l'eventuale inutilizzabilità degliesiti di intercettazioni non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento deifatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, ilprincipio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agliSez. 1, Sentenza n. 34354 del 22/05/2024, Persi, n.m.), si rivela inconferente, perché voltaad evidenziare la mancanza di elementi di prova, detratti quelli asseritamente inutilizzabili,della corresponsabilità del ricorrente, che, come detto, però, non sono necessari per fondarela legittimità del sequestro.I primi due motivi sono, pertanto, infondati.2.

I motivi dal terzo al sesto sono inammissibili.L’istanza di riesame è stata presentata senza motivi; non sono richiamati in ricorsomemorie successive in cui siano stati depositati motivi scritti (sull’onere di specificità a caricodella difesa sul punto v.

Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 – 01); nelverbale dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame il difensore del ricorrente si èriportato all’istanza; nella prima pagina dell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame dàsotto il profilo del fumus e dell’obbligo di motivazione”.Non risulta, pertanto, che siano mai stati proposti espressamente motivi sul nesso dipertinenza tra il reato ed i beni sequestrati, né sulla proporzionalità della misura, anche sottoil profilo dell’obbligo di delimitazione temporale dell’apprensione e della limitazione dei datida ricercare.L’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. dispone che il ricorso èinammissibile se è proposto “per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.Nel ricorso di cui all’art. 325 cod. proc. pen. viene impugnato un provvedimentogiurisdizionale che non è definito dal codice con il termine “appello”, ma, per identità di ratioe per esigenze di coerenza sistematica, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la normadell’art. 606 citata sia applicabile anche a tale tipologia di ricorsi per cassazione, in quanto“in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per lanatura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ovesuccessivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale delriesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valerele questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove”(Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 – 01; nello stesso senso v.

Sez.2, Sentenza n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226, secondo cui “In tema di misurecautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevatiinnanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio.

Fattispecie in cui erastato per la prima volta eccepito in sede di legittimità il vizio di motivazione dell'ordinanzaimpositiva della misura cautelare in ordine alla identificazione dell'indagato”).Ne consegue che i motivi di ricorso sul punto non potevano essere proposti per laprima volta in sede di legittimità, e ricadono, pertanto, nella previsione della inammissibilitàdi cui all’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 17/11/2025 del TRIBUNALE di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 17 novembre 2025 il Tribunale di Trani ha respinto la richiesta diriesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro di un telefono SamsungGalaxy A165G ed un telefono [OSCURATO:PERSONA] A25 GM, nella sua disponibilità, disposto dalpubblico ministero con decreto del 28 ottobre 2025, nel corso delle indagini preliminari perl’accertamento del reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen., commesso il 2 ottobre 2025.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo e secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazionedell’esistenza del fumus commissi delicti, anche in relazione all’inutilizzabilità, per violazionedell’art. 270 cod. proc. pen., delle intercettazioni da cui sarebbe emerso il coinvolgimentodel ricorrente quale mandante dell’incendio; si evidenzia, in particolare, che le intercettazionifurono disposte sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] per accertare la sussistenza diun’estorsione di cui era indiziato lo stesso, e che nel corso dell’ascolto delle telefonateemerse che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nella perpetrazione dell’incendio per cui si procede e cheil mandante potrebbe essere stato il ricorrente; i procedimenti penali per l’estorsione e perl’incendio non sono in alcun modo connessi, talché l’utilizzo delle intercettazioni per provarele responsabilità per l’incendio non è consentito.Con il terzo e quarto motivo deduce che l’ordinanza non avrebbe indicato il nesso dipertinenzialità tra le cose sequestrate ed il reato, atteso che non risulta che il ricorrenteabbia dato mandato di effettuare l’incendio usando proprio il telefono cellulare, né vi sonoelementi per presumere che vi sia stata una corrispondenza telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] ed ilricorrente sull’argomento dell’incendio da cui possano essere tratti elementi di prova.Con il quinto e sesto motivo deduce che non sarebbe stato rispettato il principio diproporzionalità perché i telefoni sono stati sequestrati senza alcuna indicazione delperimetro temporale entro cui deve durare la apprensione degli stessi, delle informazioni daricercare in essi e dei criteri di selezione dei dati da ricercare.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo e secondo motivo, in cui si deduce l’inesistenza del fumus commissi delicti,anche contestando l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sono infondati.In una procedura di riesame di un sequestro probatorio – che, si ricorda, non è unamisura cautelare, neanche di tipo reale, ma un mezzo di ricerca della prova, quindi un istitutoche non contiene alcuna forma di anticipazione, nel corso del processo, di tratti del giudiziodi responsabilità - il controllo di legalità del giudice attiene propriamente al reato, nonall’attribuzione di esso a una determinata persona.E questo controllo di legalità si svolge verificando “la sussistenza dell'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullafondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la "notitiacriminis" a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione diprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene(Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01: conforme Sez. 3, Sentenza n.15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 – 01; v. anche Sez. 2, n. 26457 del22/06/2005, P.M. in proc. Farnitano, Rv. 231959 – 01: In materia di sequestro probatorio laverifica, da parte del Tribunale del riesame e della Cassazione, delle condizioni di legittimitàdel decreto che lo ha disposto non può tradursi in una anticipata decisione della questione dimerito, concernente la responsabilità dell ' indagato in ordine al reato oggettodell'investigazione, ma deve limitarsi al controllo, nei limiti del devolutum, della compatibilitàtra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attentadella antigiuridicità del fatto).Si tratta di orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che risale alladecisione Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01, che precisò che“in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nelsenso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgerealcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concretodella sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare ilcontrollo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblicoministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto ilprofilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati inpunto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma chevanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumerel'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nelprocesso, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto lecontestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità deipresupposti che legittimano il sequestro”.Pertanto, “per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistanoindizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto” (Sez. 3, n. 19766 del 25/02/2003,Conventi, Rv. 224882 – 01).Ne consegue che anche la deduzione sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, checomunque è irrilevante nel giudizio di riesame, atteso che “l'eventuale inutilizzabilità degliesiti di intercettazioni non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento deifatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, ilprincipio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agliSez. 1, Sentenza n. 34354 del 22/05/2024, Persi, n.m.), si rivela inconferente, perché voltaad evidenziare la mancanza di elementi di prova, detratti quelli asseritamente inutilizzabili,della corresponsabilità del ricorrente, che, come detto, però, non sono necessari per fondarela legittimità del sequestro.I primi due motivi sono, pertanto, infondati.2. I motivi dal terzo al sesto sono inammissibili.L’istanza di riesame è stata presentata senza motivi; non sono richiamati in ricorsomemorie successive in cui siano stati depositati motivi scritti (sull’onere di specificità a caricodella difesa sul punto v. Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 – 01); nelverbale dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame il difensore del ricorrente si èriportato all’istanza; nella prima pagina dell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame dàsotto il profilo del fumus e dell’obbligo di motivazione”.Non risulta, pertanto, che siano mai stati proposti espressamente motivi sul nesso dipertinenza tra il reato ed i beni sequestrati, né sulla proporzionalità della misura, anche sottoil profilo dell’obbligo di delimitazione temporale dell’apprensione e della limitazione dei datida ricercare.L’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. dispone che il ricorso èinammissibile se è proposto “per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.Nel ricorso di cui all’art. 325 cod. proc. pen. viene impugnato un provvedimentogiurisdizionale che non è definito dal codice con il termine “appello”, ma, per identità di ratioe per esigenze di coerenza sistematica, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la normadell’art. 606 citata sia applicabile anche a tale tipologia di ricorsi per cassazione, in quanto“in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per lanatura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ovesuccessivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale delriesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valerele questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove”(Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 – 01; nello stesso senso v. Sez.2, Sentenza n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226, secondo cui “In tema di misurecautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevatiinnanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio. Fattispecie in cui erastato per la prima volta eccepito in sede di legittimità il vizio di motivazione dell'ordinanzaimpositiva della misura cautelare in ordine alla identificazione dell'indagato”).Ne consegue che i motivi di ricorso sul punto non potevano essere proposti per laprima volta in sede di legittimità, e ricadono, pertanto, nella previsione della inammissibilitàdi cui all’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris