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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13718/2026

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to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 5577/2023 depositata il 11/10/2023.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Portici, per tramite della concessionaria Ge.Se.T.

ItaliaS.p.A., ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un avviso dipagamento TARI relativo all’anno d’imposta 2021, calcolato applicando latariffa prevista dalla delibera comunale n. 43 del 29 luglio 2021,specificamente riferita alla categoria “Banche e istituti di credito”.2.

La contribuente ha proposto ricorso avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, deducendo l’illegittimità derivata dell’avvisoper l’illegittimità della delibera tariffaria, ritenuta immotivatamentesproporzionata rispetto alle tariffe applicate ad altre categorie di utenze nondomestiche e non conforme ai criteri normativi del metodo normalizzatoprevisto dal d.P.R. n. 158/1999.

Si sono costituite in giudizio laconcessionaria e il Comune, sostenendo la legittimità dell’atto e del relativoiter amministrativo.3.

La CTP di Napoli, con sentenza n. 4228/2022, depositata il 5 aprile2022, ha rigettato il ricorso.

Il giudice di primo grado ha rilevato che ilComune non era tenuto a una motivazione analitica della tariffa TARI inquanto atto amministrativo generale; ha ritenuto non illogica néirragionevole la differenziazione tariffaria per gli istituti bancari rispetto agliuffici, richiamando dati di comune esperienza sulle maggiori dimensioni emaggiore affluenza dell’utenza bancaria; ha escluso altresì la rilevanza dellelimitazioni legate alla pandemia da Covid-19 ai fini della produzione deirifiuti.4.

La contribuente ha quindi proposto appello avverso detta decisione,denunciando l’erroneità della sentenza e ribadendo che la delibera comunalenon aveva rispettato i coefficienti minimi e massimi del metodonormalizzato, che il Comune si era discostato ingiustificatamente dal quadrolegale e che la motivazione addotta non rendeva ragione della sproporzioneNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026tariffaria.

Il Comune di Portici si è costituito nel giudizio di secondo gradocontestando integralmente l’appello e insistendo sulla legittimità delladelibera n. 43/2021, sottolineando che il criterio adottato era coerente conil principio “chi inquina paga” e che la categoria omogenea di riferimentonon erano gli uffici privati ma gli uffici postali, soggetti a tariffazione analogaalle banche per la maggiore affluenza dell’utenza.5.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, consentenza n. 5577/2023 depositata l’11 ottobre 2023, ha rigettato l’appello,confermando integralmente la sentenza di primo grado e compensando lespese.

La Corte ha affermato che la disapplicazione della deliberapresuppone l’evidenza dell’illegittimità, che nella specie non ricorreva; haritenuto che la delibera n. 43/2021 contenesse una motivazione sinteticama adeguata; ha rilevato che l’istituto bancario non è comparabile a unsemplice ufficio per la maggiore affluenza di pubblico e conseguentemaggiore produzione di rifiuti; ha osservato che la categoria degli ufficipostali, similare alle banche quanto a flussi di utenza, risultava assoggettataa tariffa analoga, confermando così la coerenza interna del sistema tariffarioadottato dal Comune.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’istituto bancario haproposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, cui hanno resistito concontroricorso il comune e il concessionario.7.

Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Entrambi i controricorrenti — Comune di Portici e GE.SE.T.

ItaliaS.p.A. — sollevano preliminarmente eccezioni di inammissibilità dell’interoricorso per cassazione.1.1.

Il Comune di Portici deduce l’inammissibilità in quanto il ricorsonon censurerebbe tutte le autonome rationes decidendi poste dalla Corteterritoriale a fondamento del rigetto dell’appello, con conseguenteNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026formazione del giudicato interno sulle motivazioni non impugnate.

Asostegno richiama il principio secondo cui, ove una sentenza sia sorretta dapiù rationes ciascuna idonea a sostenerla, è necessario impugnarle tutte,pena l’inammissibilità.1.2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. solleva tre ulteriori profili: violazionedell’art. 360-bis c.p.c., in quanto il ricorso sarebbe rivolto a una merarivalutazione del merito; inammissibilità per violazione dell’art. 360 n. 5nella nuova formulazione, non configurandosi alcun omesso esame di fattodecisivo; inammissibilità per “doppia conforme”, poiché la decisione disecondo grado riprodurrebbe integralmente le ragioni di fatto della sentenzadi primo grado e il ricorrente non avrebbe indicato differenze effettive tra ledue decisioni.1.3.

Le eccezioni sollevate non sono fondate.Il ricorso, infatti, censura in modo coerente e sostanziale l’impiantoargomentativo della sentenza impugnata, investendo le rationes decidendiposte a fondamento della decisione di secondo grado, attraverso ladeduzione di errori di diritto e di violazioni di legge, e non già mediante unarichiesta di nuova valutazione del merito.Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, c.p.c., risultando gli atti e i documenti rilevantisufficientemente individuati e richiamati nei termini necessari a consentirealla Corte il controllo delle censure proposte.Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bisc.p.c., poiché il ricorso non si limita a sollecitare un diverso apprezzamentodei fatti, ma pone questioni giuridiche in ordine ai limiti della discrezionalitàcomunale, al sindacato del giudice tributario e alla corretta applicazionedella normativa di riferimento.È altresì priva di fondamento la dedotta violazione dell’art. 360. n. 5,c.p.c., atteso che le censure non si appuntano su un preteso riesame delfatto, bensì sull’erronea qualificazione giuridica e sull’interpretazione delleNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026norme applicate dal giudice di appello.

Né può ritenersi che il ricorsointroduca questioni nuove, trattandosi di profili che si pongono in continuitàlogico-giuridica con le doglianze già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.1.4.

Le eccezioni di inammissibilità devono pertanto essere rigettate.2.

Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 7, c. 5 del d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.2.1.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbeerroneamente affermato che il giudice tributario può disapplicare un attoamministrativo generale soltanto se la relativa illegittimità sia evidente “ictuoculi”, escludendo che possa svolgere un vero accertamento incidentalesulla legittimità dell’atto presupposto (nella specie, la delibera TARI 2021).Tale impostazione, secondo la ricorrente, costituirebbe travisamentodell’art. 7, co. 5, d.lgs. 546/1992, che attribuisce invece alle commissionitributarie il potere – e il dovere – di valutare la legittimità degli attipresupposti quando da tale valutazione dipenda la validità dell’attoimpositivo impugnato.2.1.

Il Comune eccepisce l’infondatezza del motivo, sostenendo chela Corte territoriale ha correttamente escluso i presupposti delladisapplicazione perché la delibera TARI 2021 era stata ritenuta legittima nelmerito, con motivazione espressa su adeguatezza della motivazione,coerenza con dati di comune esperienza e assenza di disparità ditrattamento.

Non ricorrendo alcuna illegittimità dell’atto regolamentare,non vi era spazio per il potere di disapplicazione.2.2.

La GESET sostiene che il motivo è comunque inammissibileperché volto a ottenere una nuova valutazione di merito e afferma che ilgiudice di appello ha pienamente esercitato i propri poteri, ritenendo nonconfigurabile alcun vizio dell’atto presupposto.2.3.

Il motivo non è fondato e va rigettato.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/20262.4.

La Corte di giustizia di secondo grado, nonostante l’erroneitàdell’affermazione sui limiti disapplicativi (che sostiene sarebbero sindacabilisolo nei limiti in cui la illegittimità sia evidente ictu oculi), ha comunqueritenuto che il regolamento fosse adeguatamente motivato e legittimo,privando di rilevanza pratica la sua stessa erronea premessa.3.

Con il secondo motivo di doglianza si eccepisce la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 1, c. 646 e 651 della l. n.147/2013, 3 e 6 del d.p.r. n. 158/99, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.3.1.

La ricorrente sostiene che la Corte dell’appello avrebbeerroneamente ritenuto legittima la delibera comunale n. 43/2021 nellaparte in cui ha determinato la tariffa TARI per le banche.

Il Comune,secondo la ricorrente, non avrebbe applicato correttamente il metodonormalizzato del d.P.R. 158/1999, pur dichiarando di esservi vincolato, eavrebbe determinato una tariffa sei volte superiore rispetto a quella dicategorie ritenute comparabili (uffici e studi professionali), in violazione deicoefficienti minimi e massimi di produzione dei rifiuti.

La sentenza sarebbequindi nulla per avere omesso di rilevare la violazione del quadro normativodi riferimento.3.2.

Il Comune afferma che la Corte territoriale ha accertato la pienalegittimità della delibera, rilevando che essa è motivata, coerente con datidi comune esperienza e non determina disparità di trattamento.

Sottolineache la scelta tariffaria rientra nella discrezionalità tecnica dell’ente e che ilmetodo normalizzato è stato rispettato.

Evidenzia inoltre che la ricorrentenon avrebbe fornito alcuna prova della dedotta sproporzione.3.3.

La GESET eccepisce, oltre all’inammissibilità del motivo, che essosi risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sededi legittimità.

Aggiunge che la Corte d’appello ha correttamente rilevato lalegittimità della delibera sulla base del principio “chi inquina paga”.3.4.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/20263.5.

La contestata incongruenza delle tariffe come dedotto in ragionedei contenuti delle tabelle 3a e 3b allegate al d.P.R. 158/1999, incide inmodo significativo sulla coerenza complessiva del sistema, rendendo ilregolamento affetto da evidenti profili di illogicità e irragionevolezza.In particolare, tale vizio si coglie con immediatezza ove si consideriche i coefficienti previsti per la determinazione della componente fissa(tabella 3a) e di quella variabile (tabella 3b) risultano, per le attivitàbancarie, inferiori rispetto a quelli stabiliti per gli uffici, agenzie e studiprofessionali (v. pag. n. 23 del ricorso).

Nonostante ciò, il risultato finaledell’applicazione tariffaria conduce paradossalmente a un carico economicoper le banche sensibilmente più elevato, sino a raggiungere valori anche seivolte superiori rispetto a quelli gravanti sugli uffici (v. pag. n. 23 delricorso).Una simile discrasia tra i parametri di base e l’esito applicativoevidenzia una evidente frattura nel nesso logico che dovrebbe legare icoefficienti alla determinazione delle tariffe, compromettendo la razionalitàinterna del sistema.

In altri termini, a coefficienti inferiori non puòcoerentemente corrispondere un’imposizione più gravosa, in assenza diulteriori elementi giustificativi idonei a spiegare tale divergenza.Ne consegue che il regolamento tariffario si pone in contrasto con iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza dell’azioneamministrativa, risultando pertanto affetto da manifesta illogicità, nellamisura in cui introduce un trattamento deteriore per una determinatacategoria di utenti senza adeguata base giustificativa.3.6.

La censura merita quindi accoglimento, non avendo il giudiceregionale colto detti profili ai fini della disapplicazione, finendo conl’applicare tariffe non ragionevoli e proporzionate.Ciò in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cuila tariffa non può prescindere dall’assicurare la proporzionalità del prelievoNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026alla produttività potenziale dei rifiuti al fine di adeguarne la commisurazionealla peculiare fattispecie (cfr. Cass. n. 2217/2023).4.

Con la terza censura si rileva la nullità della sentenza impugnataper violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.4.1.

La ricorrente denuncia che la Corte territoriale non avrebbepronunciato sul motivo di appello relativo alla violazione della normativa delmetodo normalizzato nella determinazione della tariffa, limitandosi invecea esaminare solo il profilo del difetto di motivazione della delibera.

Secondola ricorrente, la Corte si sarebbe soffermata esclusivamente sullagiustificazione fornita dal Comune circa la maggiore affluenza nelle banche,trascurando la questione centrale relativa alla legittimità del procedimentoapplicato per definire la tariffa, con conseguente omissione di pronuncia.4.2.

Il Comune sostiene che il motivo è inammissibile per genericità eviolazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non avrebbeindicato dove e come la questione sarebbe stata dedotta nei giudizi dimerito.

Ribadisce comunque che la Corte territoriale ha considerato tutte lequestioni rilevanti, avendo riconosciuto la piena legittimità della deliberasotto ogni profilo.4.3.

La GESET ritiene che il motivo sia inammissibile perché introducecensure nuove e perché la “doppia conforme” impedirebbe ogni rilievo suun’asserita omissione motivazionale relativa ai fatti.4.4.

L’esame della censura resta assorbita nelle valutazioni cheprecedono.5.

Con il quarto motivo si contesta la nullità della sentenza impugnataper falsa applicazione dell’art. 115, co. 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.4 c.p.c.5.1.

La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato lapropria decisione su fatti qualificati come “notori”, consistenti nellamaggiore affluenza di clientela e dipendenti nelle filiali bancarie rispetto adNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026altri uffici e nella conseguente maggiore produzione di rifiuti.

Secondo laricorrente, tali fatti non possono ritenersi notori, poiché richiederebberomisurazioni e valutazioni tecniche specifiche, e l’utilizzo di tali presunzioniintegrerebbe una violazione dell’art. 115 c.p.c.5.2.

Il Comune sostiene che il motivo è inammissibile, poiché il vizioex art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice dichiari di nonCorte ha semplicemente valutato gli elementi acquisiti nel giudizio.5.3.

La GESET afferma che il motivo è comunque infondato, essendopacifico che il giudice del merito possa fondare la decisione su dati dicomune esperienza e potendo svolgere una valutazione comparativa sullamaggiore o minore idoneità delle diverse attività a produrre rifiuti.6.

Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.,ossia per aver presunto, in assenza dei necessari elementi di gravità,precisione e concordanza, che alla maggior numerosità degli accessigiornalieri alle filiali bancarie da parte di dipendenti e clienti, rispetto aquella propria di altre categorie d’utenza, consegua una maggiorproduttività di rifiuti.6.1.

La ricorrente sostiene che la Corte di gravame avrebbe utilizzatouna presunzione priva dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c., deducendoautomaticamente dalla maggiore affluenza negli istituti bancari unamaggiore produzione di rifiuti.

Tale inferenza sarebbe illogica e nonsupportata da elementi idonei; la ricorrente osserva, ad esempio, che molteproporzionalmente più rifiuti rispetto alle banche, rendendo l’assuntoapodittico e non verificato.6.2.

Il Comune eccepisce l’inammissibilità del motivo per le medesimeragioni già svolte con riferimento al terzo motivo, sostenendo altresì che laCorte ha operato un giudizio di merito non sindacabile in cassazione.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/20266.3.

La GESET ribadisce l’inammissibilità per difetto di specificità e perviolazione dell’autosufficienza, richiamando integralmente leargomentazioni spese nel motivo precedente.7.

Anche gli ultimi due motivi risultano assorbiti nelle considerazionidi cui al secondo motivo.8.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo, rigettato il secondo e assorbiti i restanti, e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 5577/2023 depositata il 11/10/2023.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Portici, per tramite della concessionaria Ge.Se.T. ItaliaS.p.A., ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un avviso dipagamento TARI relativo all’anno d’imposta 2021, calcolato applicando latariffa prevista dalla delibera comunale n. 43 del 29 luglio 2021,specificamente riferita alla categoria “Banche e istituti di credito”.2. La contribuente ha proposto ricorso avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, deducendo l’illegittimità derivata dell’avvisoper l’illegittimità della delibera tariffaria, ritenuta immotivatamentesproporzionata rispetto alle tariffe applicate ad altre categorie di utenze nondomestiche e non conforme ai criteri normativi del metodo normalizzatoprevisto dal d.P.R. n. 158/1999. Si sono costituite in giudizio laconcessionaria e il Comune, sostenendo la legittimità dell’atto e del relativoiter amministrativo.3. La CTP di Napoli, con sentenza n. 4228/2022, depositata il 5 aprile2022, ha rigettato il ricorso. Il giudice di primo grado ha rilevato che ilComune non era tenuto a una motivazione analitica della tariffa TARI inquanto atto amministrativo generale; ha ritenuto non illogica néirragionevole la differenziazione tariffaria per gli istituti bancari rispetto agliuffici, richiamando dati di comune esperienza sulle maggiori dimensioni emaggiore affluenza dell’utenza bancaria; ha escluso altresì la rilevanza dellelimitazioni legate alla pandemia da Covid-19 ai fini della produzione deirifiuti.4. La contribuente ha quindi proposto appello avverso detta decisione,denunciando l’erroneità della sentenza e ribadendo che la delibera comunalenon aveva rispettato i coefficienti minimi e massimi del metodonormalizzato, che il Comune si era discostato ingiustificatamente dal quadrolegale e che la motivazione addotta non rendeva ragione della sproporzioneNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026tariffaria. Il Comune di Portici si è costituito nel giudizio di secondo gradocontestando integralmente l’appello e insistendo sulla legittimità delladelibera n. 43/2021, sottolineando che il criterio adottato era coerente conil principio “chi inquina paga” e che la categoria omogenea di riferimentonon erano gli uffici privati ma gli uffici postali, soggetti a tariffazione analogaalle banche per la maggiore affluenza dell’utenza.5. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, consentenza n. 5577/2023 depositata l’11 ottobre 2023, ha rigettato l’appello,confermando integralmente la sentenza di primo grado e compensando lespese. La Corte ha affermato che la disapplicazione della deliberapresuppone l’evidenza dell’illegittimità, che nella specie non ricorreva; haritenuto che la delibera n. 43/2021 contenesse una motivazione sinteticama adeguata; ha rilevato che l’istituto bancario non è comparabile a unsemplice ufficio per la maggiore affluenza di pubblico e conseguentemaggiore produzione di rifiuti; ha osservato che la categoria degli ufficipostali, similare alle banche quanto a flussi di utenza, risultava assoggettataa tariffa analoga, confermando così la coerenza interna del sistema tariffarioadottato dal Comune.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’istituto bancario haproposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, cui hanno resistito concontroricorso il comune e il concessionario.7. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Entrambi i controricorrenti — Comune di Portici e GE.SE.T. ItaliaS.p.A. — sollevano preliminarmente eccezioni di inammissibilità dell’interoricorso per cassazione.1.1. Il Comune di Portici deduce l’inammissibilità in quanto il ricorsonon censurerebbe tutte le autonome rationes decidendi poste dalla Corteterritoriale a fondamento del rigetto dell’appello, con conseguenteNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026formazione del giudicato interno sulle motivazioni non impugnate. Asostegno richiama il principio secondo cui, ove una sentenza sia sorretta dapiù rationes ciascuna idonea a sostenerla, è necessario impugnarle tutte,pena l’inammissibilità.1.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. solleva tre ulteriori profili: violazionedell’art. 360-bis c.p.c., in quanto il ricorso sarebbe rivolto a una merarivalutazione del merito; inammissibilità per violazione dell’art. 360 n. 5nella nuova formulazione, non configurandosi alcun omesso esame di fattodecisivo; inammissibilità per “doppia conforme”, poiché la decisione disecondo grado riprodurrebbe integralmente le ragioni di fatto della sentenzadi primo grado e il ricorrente non avrebbe indicato differenze effettive tra ledue decisioni.1.3. Le eccezioni sollevate non sono fondate.Il ricorso, infatti, censura in modo coerente e sostanziale l’impiantoargomentativo della sentenza impugnata, investendo le rationes decidendiposte a fondamento della decisione di secondo grado, attraverso ladeduzione di errori di diritto e di violazioni di legge, e non già mediante unarichiesta di nuova valutazione del merito.Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, c.p.c., risultando gli atti e i documenti rilevantisufficientemente individuati e richiamati nei termini necessari a consentirealla Corte il controllo delle censure proposte.Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bisc.p.c., poiché il ricorso non si limita a sollecitare un diverso apprezzamentodei fatti, ma pone questioni giuridiche in ordine ai limiti della discrezionalitàcomunale, al sindacato del giudice tributario e alla corretta applicazionedella normativa di riferimento.È altresì priva di fondamento la dedotta violazione dell’art. 360. n. 5,c.p.c., atteso che le censure non si appuntano su un preteso riesame delfatto, bensì sull’erronea qualificazione giuridica e sull’interpretazione delleNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026norme applicate dal giudice di appello. Né può ritenersi che il ricorsointroduca questioni nuove, trattandosi di profili che si pongono in continuitàlogico-giuridica con le doglianze già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.1.4. Le eccezioni di inammissibilità devono pertanto essere rigettate.2. Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 7, c. 5 del d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.2.1. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbeerroneamente affermato che il giudice tributario può disapplicare un attoamministrativo generale soltanto se la relativa illegittimità sia evidente “ictuoculi”, escludendo che possa svolgere un vero accertamento incidentalesulla legittimità dell’atto presupposto (nella specie, la delibera TARI 2021).Tale impostazione, secondo la ricorrente, costituirebbe travisamentodell’art. 7, co. 5, d.lgs. 546/1992, che attribuisce invece alle commissionitributarie il potere – e il dovere – di valutare la legittimità degli attipresupposti quando da tale valutazione dipenda la validità dell’attoimpositivo impugnato.2.1. Il Comune eccepisce l’infondatezza del motivo, sostenendo chela Corte territoriale ha correttamente escluso i presupposti delladisapplicazione perché la delibera TARI 2021 era stata ritenuta legittima nelmerito, con motivazione espressa su adeguatezza della motivazione,coerenza con dati di comune esperienza e assenza di disparità ditrattamento. Non ricorrendo alcuna illegittimità dell’atto regolamentare,non vi era spazio per il potere di disapplicazione.2.2. La GESET sostiene che il motivo è comunque inammissibileperché volto a ottenere una nuova valutazione di merito e afferma che ilgiudice di appello ha pienamente esercitato i propri poteri, ritenendo nonconfigurabile alcun vizio dell’atto presupposto.2.3. Il motivo non è fondato e va rigettato.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/20262.4. La Corte di giustizia di secondo grado, nonostante l’erroneitàdell’affermazione sui limiti disapplicativi (che sostiene sarebbero sindacabilisolo nei limiti in cui la illegittimità sia evidente ictu oculi), ha comunqueritenuto che il regolamento fosse adeguatamente motivato e legittimo,privando di rilevanza pratica la sua stessa erronea premessa.3. Con il secondo motivo di doglianza si eccepisce la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 1, c. 646 e 651 della l. n.147/2013, 3 e 6 del d.p.r. n. 158/99, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.3.1. La ricorrente sostiene che la Corte dell’appello avrebbeerroneamente ritenuto legittima la delibera comunale n. 43/2021 nellaparte in cui ha determinato la tariffa TARI per le banche. Il Comune,secondo la ricorrente, non avrebbe applicato correttamente il metodonormalizzato del d.P.R. 158/1999, pur dichiarando di esservi vincolato, eavrebbe determinato una tariffa sei volte superiore rispetto a quella dicategorie ritenute comparabili (uffici e studi professionali), in violazione deicoefficienti minimi e massimi di produzione dei rifiuti. La sentenza sarebbequindi nulla per avere omesso di rilevare la violazione del quadro normativodi riferimento.3.2. Il Comune afferma che la Corte territoriale ha accertato la pienalegittimità della delibera, rilevando che essa è motivata, coerente con datidi comune esperienza e non determina disparità di trattamento. Sottolineache la scelta tariffaria rientra nella discrezionalità tecnica dell’ente e che ilmetodo normalizzato è stato rispettato. Evidenzia inoltre che la ricorrentenon avrebbe fornito alcuna prova della dedotta sproporzione.3.3. La GESET eccepisce, oltre all’inammissibilità del motivo, che essosi risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sededi legittimità. Aggiunge che la Corte d’appello ha correttamente rilevato lalegittimità della delibera sulla base del principio “chi inquina paga”.3.4. Il motivo è fondato.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/20263.5. La contestata incongruenza delle tariffe come dedotto in ragionedei contenuti delle tabelle 3a e 3b allegate al d.P.R. 158/1999, incide inmodo significativo sulla coerenza complessiva del sistema, rendendo ilregolamento affetto da evidenti profili di illogicità e irragionevolezza.In particolare, tale vizio si coglie con immediatezza ove si consideriche i coefficienti previsti per la determinazione della componente fissa(tabella 3a) e di quella variabile (tabella 3b) risultano, per le attivitàbancarie, inferiori rispetto a quelli stabiliti per gli uffici, agenzie e studiprofessionali (v. pag. n. 23 del ricorso). Nonostante ciò, il risultato finaledell’applicazione tariffaria conduce paradossalmente a un carico economicoper le banche sensibilmente più elevato, sino a raggiungere valori anche seivolte superiori rispetto a quelli gravanti sugli uffici (v. pag. n. 23 delricorso).Una simile discrasia tra i parametri di base e l’esito applicativoevidenzia una evidente frattura nel nesso logico che dovrebbe legare icoefficienti alla determinazione delle tariffe, compromettendo la razionalitàinterna del sistema. In altri termini, a coefficienti inferiori non puòcoerentemente corrispondere un’imposizione più gravosa, in assenza diulteriori elementi giustificativi idonei a spiegare tale divergenza.Ne consegue che il regolamento tariffario si pone in contrasto con iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza dell’azioneamministrativa, risultando pertanto affetto da manifesta illogicità, nellamisura in cui introduce un trattamento deteriore per una determinatacategoria di utenti senza adeguata base giustificativa.3.6. La censura merita quindi accoglimento, non avendo il giudiceregionale colto detti profili ai fini della disapplicazione, finendo conl’applicare tariffe non ragionevoli e proporzionate.Ciò in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cuila tariffa non può prescindere dall’assicurare la proporzionalità del prelievoNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026alla produttività potenziale dei rifiuti al fine di adeguarne la commisurazionealla peculiare fattispecie (cfr. Cass. n. 2217/2023).4. Con la terza censura si rileva la nullità della sentenza impugnataper violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.4.1. La ricorrente denuncia che la Corte territoriale non avrebbepronunciato sul motivo di appello relativo alla violazione della normativa delmetodo normalizzato nella determinazione della tariffa, limitandosi invecea esaminare solo il profilo del difetto di motivazione della delibera. Secondola ricorrente, la Corte si sarebbe soffermata esclusivamente sullagiustificazione fornita dal Comune circa la maggiore affluenza nelle banche,trascurando la questione centrale relativa alla legittimità del procedimentoapplicato per definire la tariffa, con conseguente omissione di pronuncia.4.2. Il Comune sostiene che il motivo è inammissibile per genericità eviolazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non avrebbeindicato dove e come la questione sarebbe stata dedotta nei giudizi dimerito. Ribadisce comunque che la Corte territoriale ha considerato tutte lequestioni rilevanti, avendo riconosciuto la piena legittimità della deliberasotto ogni profilo.4.3. La GESET ritiene che il motivo sia inammissibile perché introducecensure nuove e perché la “doppia conforme” impedirebbe ogni rilievo suun’asserita omissione motivazionale relativa ai fatti.4.4. L’esame della censura resta assorbita nelle valutazioni cheprecedono.5. Con il quarto motivo si contesta la nullità della sentenza impugnataper falsa applicazione dell’art. 115, co. 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.4 c.p.c.5.1. La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato lapropria decisione su fatti qualificati come “notori”, consistenti nellamaggiore affluenza di clientela e dipendenti nelle filiali bancarie rispetto adNumero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/2026altri uffici e nella conseguente maggiore produzione di rifiuti. Secondo laricorrente, tali fatti non possono ritenersi notori, poiché richiederebberomisurazioni e valutazioni tecniche specifiche, e l’utilizzo di tali presunzioniintegrerebbe una violazione dell’art. 115 c.p.c.5.2. Il Comune sostiene che il motivo è inammissibile, poiché il vizioex art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice dichiari di nonCorte ha semplicemente valutato gli elementi acquisiti nel giudizio.5.3. La GESET afferma che il motivo è comunque infondato, essendopacifico che il giudice del merito possa fondare la decisione su dati dicomune esperienza e potendo svolgere una valutazione comparativa sullamaggiore o minore idoneità delle diverse attività a produrre rifiuti.6. Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.,ossia per aver presunto, in assenza dei necessari elementi di gravità,precisione e concordanza, che alla maggior numerosità degli accessigiornalieri alle filiali bancarie da parte di dipendenti e clienti, rispetto aquella propria di altre categorie d’utenza, consegua una maggiorproduttività di rifiuti.6.1. La ricorrente sostiene che la Corte di gravame avrebbe utilizzatouna presunzione priva dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c., deducendoautomaticamente dalla maggiore affluenza negli istituti bancari unamaggiore produzione di rifiuti. Tale inferenza sarebbe illogica e nonsupportata da elementi idonei; la ricorrente osserva, ad esempio, che molteproporzionalmente più rifiuti rispetto alle banche, rendendo l’assuntoapodittico e non verificato.6.2. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del motivo per le medesimeragioni già svolte con riferimento al terzo motivo, sostenendo altresì che laCorte ha operato un giudizio di merito non sindacabile in cassazione.Numero registro generale 9194/2024Numero sezionale 3195/2026Numero di raccolta generale 13718/2026Data pubblicazione 11/05/20266.3. La GESET ribadisce l’inammissibilità per difetto di specificità e perviolazione dell’autosufficienza, richiamando integralmente leargomentazioni spese nel motivo precedente.7. Anche gli ultimi due motivi risultano assorbiti nelle considerazionidi cui al secondo motivo.8. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo, rigettato il secondo e assorbiti i restanti, e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 13718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris