CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 00958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 9 febbraio 2023, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 473 e 474 ter cod. pen., ha ridetermina la pena inflittale, con conferma nel resto (fatto commesso in Bellona in data 5 marzo 2015); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 474-ter cod, pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha congruamente e correttamente motivato in ordine ai requisiti integrativi dell'aggravante contestata, evidenziando come gli stessi si dovessero desumere: dall'esistenza nell'opificio di una pressa; dallo svolgersi dell'attività di produzione delle merci con marchio contraffatto in più locali, pure adibiti a deposito; dalla presenza di più soggetti intenti al lavoro; dal rilevante numero di articoli lavorati o oggetto di lavorazione; tanto deponendo, secondo comuni massime di esperienza, per l'esistenza di un'attività organizzata e funzionale ad essere svolta sistematicamente nel tempo (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); donde, i rilievi al riguardo articolati, sono anche non consentiti in questa sede, giacché interamente versati in fatto e diretti a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di statuizione conforme sul punto da parte di entrambi i giudici di merito, ed in assenza specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]