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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18335/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché i reati allo stesso ascritti erano estinti per prescrizione.

In particolare, erano stati contestati all'imputato i reati di cui agli artt. 81, 476 cod. pen. (capo A), art. 494 cod. pen. (capo B), 81 e 314 cod. pen. (capo C).

Quanto al capo C) era stato addebitato all'imputato di essersi appropriato, in qualità di dirigente responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della somma di 85.000 euro, attraverso l'emissione di tre mandati di pagamento a favore di sé stesso e del padre [OSCURATO:PERSONA] e la loro successiva presentazione per il pagamento alla banca tesoriera del Comune (fatti commessi il 9 febbraio 2011).

Era stato accertato che agli atti contabili del Comune i mandati originali erano stati emessi a favore di altro beneficiario (una società che stava effettuando lavori pubblici) e quietanzati con un timbro e una filma falsi del Banco di Napoli.

Il Tribunale riqualificava il reato sub C) nella fattispecie di cui agli artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen., in quanto l'imputato non aveva alcuna disponibilità del danaro, oggetto di appropriazione, che si era procurato formando tre mandati falsi, individuando sé stesso e il defunto padre come beneficiari e camuffando i mandati di pagamento per farli apparire come atti idonei ad impegnare economicamente il Comune.

2. Avverso la suddetta sentenza con riferimento ai capi C) e E) contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Non appare condivisibile l'indirizzo espresso dal Tribunale in ordine ai reati di peculato ascritti all'imputato ai capi C) e E).

Non vi è stata alcuna induzione in errore dei funzionari della banca tesoriera del Comune (erano tenuti a dar seguito al mandato firmato dal responsabile dell'ufficio) e l'imputato aveva la disponibilità del danaro in ragione del suo ufficio.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto dirimente la disponibilità "materiale" del danaro, rilevando al fine del peculato anche la disponibilità "giuridica", nella specie riconosciuta all'imputato quale responsabile dell'ufficio del Comune, come si ricava dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Va rilevato, come in premessa evidenziato, che l'impugnazione è stata proposta dal P.M. nei confronti del solo imputato [OSCURATO:PERSONA].

A quest'ultimo era stato contestato tuttavia il reato di peculato descritto al capo C) della rubrica, mentre l'imputazione di peculato cui al capo E), indicata nel ricorso, era stata ascritta a [OSCURATO:PERSONA] (per il quale la sentenza impugnata è divenuta irrevocabile il 21 settembre 2021).

2. Ciò premesso, va rilevato che effettivamente il Tribunale è incorso nella violazione di legge dedotta dal ricorrente con riferimento alla ritenuta non configurabilità del reato di peculato di cui al capo C).

Il profilo dedotto dal ricorrente non investe la ricostruzione dei fatti e quindi vizi attinenti alla logicità della motivazione, che giustifichino la conversione del ricorso, come chiesto dalle parti.

Invero, il Tribunale ha accertato le seguenti circostanze: l'imputato era il Dirigente responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria del Comune e in tale qualità aveva emesso "arbitrariamente" tre mandati di pagamento, da imputare sul capitolo di spesa relativo ai contributi regionali per la metanizzazione del Comune, indicando come beneficiari sé stesso e il padre defunto; tali mandati erano stati presentati dall'imputato per il pagamento presso la Banca tesoriera; "per non destare sospetto" e giustificare artificiosamente al Comune l'ammanco, l'imputato aveva registrato sugli atti contabili del Comune l'emissione di tre mandati di pagamento, corrispondenti per corrispettivo e numero a quelli sopra indicati, facendo figurare come beneficiaria la società che effettivamente all'epoca stava eseguendo i lavori di metanizzazione per il Comune; questi ultimi mandati risultavano quietanzati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma erano falsi sia il timbro che la firma dell'operatore.

Sulla base di questo quadro probatorio, il Tribunale ha ritenuto che il danaro, oggetto di appropriazione, sia stato acquisito dall'imputato solo attraverso le condotte fraudolente e non perché già nella sua "disponibilità materiale", con la conseguente esclusione del delitto di peculato.

Così decidendo, il Tribunale ha fatto mal governo dei principi più volte affermati sul tema dei rapporti tra il peculato e la truffa nel caso di pagamenti effettuati da pubblici agenti.

La Suprema Corte ha in particolare affermato che integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del funzionario di un ente pubblico, incaricato dell'esecuzione di pagamenti (il cosiddetto agente pagatore), che sottoscrive mandati di pagamento non dovuti per somme di denaro di cui ha la diretta disponibilità (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che non rilevano le eventuali falsificazioni poste in essere dal funzionario per giustificare sul piano formale la procedura di pagamento, in quanto ai fini dell'integrazione del delitto di peculato è dirimente la disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati di pagamento) (Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, Rv. 274100).Quel che rileva ai fini del peculato è il possesso del bene, che in caso di danaro, deve intendersi riferito non solo alla detenzione materiale, ma anche alla disponibilità giuridica (tra tante, Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Rv. 281511), che si identifica con il potere conferito al pubblico agente di emettere i mandati di pagamento (il cosiddetto ordinatore di spesa) e impartire al tesoriere l'ordine di provvedere al pagamento stesso.

Come correttamente ha rilevato il ricorrente, nel caso in esame è il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) a disciplinare il procedimento di spesa degli enti locali, chiarendone le fasi e le relative competenze.

Sono individuate le seguenti fasi di gestione della spesa (art. 182): l'impegno (art. 183), la liquidazione (art. 184), l'ordinazione ed il pagamento da parte della Tesoreria (art. 185).

Secondo l'art. 184, dopo la liquidazione della spesa (attraverso la quale la somma da pagare è determinata), che compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, il relativo atto, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Preliminarmente, effettua su di esso, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

All'esito di tale controllo, come prescrive l'art. 185, avviene ad opera el medesimo ufficio la fase dell'ordinazione, ovvero della disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese liquidate.

Il servizio finanziario provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere per i pagamenti.

Quindi l'imputato che, in qualità di Dirigente responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria del Comune, aveva la competenza ad "ordinare la spesa", aveva la disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati di pagamento di cui all'imputazione, risultando gli artifici e le falsità posti in essere dal medesimo soltanto i mezzi (come d'altronde accertato dallo stesso Tribunale) per giustificare sul piano contabile la spesa (tra tante, Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 273395).

Ne consegue che, dovendosi ravvisare nei fatti ascritti all'imputato al capo C) della rubrica il reato di peculato, e non quello di truffa aggravata, il reato non era e non è attualmente estinto per prescrizione, essendo stato commesso il 9 febbraio 2011.

3. La sentenza impugnata pertanto deve essere annullata limitatamente al — reato di cui al capo C) e gli atti inviati, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc.pen., alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi esposti.

Per il restante capo E), il ricorso è inammissibile, non risultando il reato contestato all'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché i reati allo stesso ascritti erano estinti per prescrizione. In particolare, erano stati contestati all'imputato i reati di cui agli artt. 81, 476 cod. pen. (capo A), art. 494 cod. pen. (capo B), 81 e 314 cod. pen. (capo C). Quanto al capo C) era stato addebitato all'imputato di essersi appropriato, in qualità di dirigente responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della somma di 85.000 euro, attraverso l'emissione di tre mandati di pagamento a favore di sé stesso e del padre [OSCURATO:PERSONA] e la loro successiva presentazione per il pagamento alla banca tesoriera del Comune (fatti commessi il 9 febbraio 2011). Era stato accertato che agli atti contabili del Comune i mandati originali erano stati emessi a favore di altro beneficiario (una società che stava effettuando lavori pubblici) e quietanzati con un timbro e una filma falsi del Banco di Napoli. Il Tribunale riqualificava il reato sub C) nella fattispecie di cui agli artt. 640 e 61 n. 9 cod. pen., in quanto l'imputato non aveva alcuna disponibilità del danaro, oggetto di appropriazione, che si era procurato formando tre mandati falsi, individuando sé stesso e il defunto padre come beneficiari e camuffando i mandati di pagamento per farli apparire come atti idonei ad impegnare economicamente il Comune. 2. Avverso la suddetta sentenza con riferimento ai capi C) e E) contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Non appare condivisibile l'indirizzo espresso dal Tribunale in ordine ai reati di peculato ascritti all'imputato ai capi C) e E). Non vi è stata alcuna induzione in errore dei funzionari della banca tesoriera del Comune (erano tenuti a dar seguito al mandato firmato dal responsabile dell'ufficio) e l'imputato aveva la disponibilità del danaro in ragione del suo ufficio. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto dirimente la disponibilità "materiale" del danaro, rilevando al fine del peculato anche la disponibilità "giuridica", nella specie riconosciuta all'imputato quale responsabile dell'ufficio del Comune, come si ricava dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Va rilevato, come in premessa evidenziato, che l'impugnazione è stata proposta dal P.M. nei confronti del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo era stato contestato tuttavia il reato di peculato descritto al capo C) della rubrica, mentre l'imputazione di peculato cui al capo E), indicata nel ricorso, era stata ascritta a [OSCURATO:PERSONA] (per il quale la sentenza impugnata è divenuta irrevocabile il 21 settembre 2021). 2. Ciò premesso, va rilevato che effettivamente il Tribunale è incorso nella violazione di legge dedotta dal ricorrente con riferimento alla ritenuta non configurabilità del reato di peculato di cui al capo C). Il profilo dedotto dal ricorrente non investe la ricostruzione dei fatti e quindi vizi attinenti alla logicità della motivazione, che giustifichino la conversione del ricorso, come chiesto dalle parti. Invero, il Tribunale ha accertato le seguenti circostanze: l'imputato era il Dirigente responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria del Comune e in tale qualità aveva emesso "arbitrariamente" tre mandati di pagamento, da imputare sul capitolo di spesa relativo ai contributi regionali per la metanizzazione del Comune, indicando come beneficiari sé stesso e il padre defunto; tali mandati erano stati presentati dall'imputato per il pagamento presso la Banca tesoriera; "per non destare sospetto" e giustificare artificiosamente al Comune l'ammanco, l'imputato aveva registrato sugli atti contabili del Comune l'emissione di tre mandati di pagamento, corrispondenti per corrispettivo e numero a quelli sopra indicati, facendo figurare come beneficiaria la società che effettivamente all'epoca stava eseguendo i lavori di metanizzazione per il Comune; questi ultimi mandati risultavano quietanzati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma erano falsi sia il timbro che la firma dell'operatore. Sulla base di questo quadro probatorio, il Tribunale ha ritenuto che il danaro, oggetto di appropriazione, sia stato acquisito dall'imputato solo attraverso le condotte fraudolente e non perché già nella sua "disponibilità materiale", con la conseguente esclusione del delitto di peculato. Così decidendo, il Tribunale ha fatto mal governo dei principi più volte affermati sul tema dei rapporti tra il peculato e la truffa nel caso di pagamenti effettuati da pubblici agenti. La Suprema Corte ha in particolare affermato che integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del funzionario di un ente pubblico, incaricato dell'esecuzione di pagamenti (il cosiddetto agente pagatore), che sottoscrive mandati di pagamento non dovuti per somme di denaro di cui ha la diretta disponibilità (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che non rilevano le eventuali falsificazioni poste in essere dal funzionario per giustificare sul piano formale la procedura di pagamento, in quanto ai fini dell'integrazione del delitto di peculato è dirimente la disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati di pagamento) (Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, Rv. 274100).Quel che rileva ai fini del peculato è il possesso del bene, che in caso di danaro, deve intendersi riferito non solo alla detenzione materiale, ma anche alla disponibilità giuridica (tra tante, Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Rv. 281511), che si identifica con il potere conferito al pubblico agente di emettere i mandati di pagamento (il cosiddetto ordinatore di spesa) e impartire al tesoriere l'ordine di provvedere al pagamento stesso. Come correttamente ha rilevato il ricorrente, nel caso in esame è il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) a disciplinare il procedimento di spesa degli enti locali, chiarendone le fasi e le relative competenze. Sono individuate le seguenti fasi di gestione della spesa (art. 182): l'impegno (art. 183), la liquidazione (art. 184), l'ordinazione ed il pagamento da parte della Tesoreria (art. 185). Secondo l'art. 184, dopo la liquidazione della spesa (attraverso la quale la somma da pagare è determinata), che compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, il relativo atto, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Preliminarmente, effettua su di esso, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali. All'esito di tale controllo, come prescrive l'art. 185, avviene ad opera el medesimo ufficio la fase dell'ordinazione, ovvero della disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese liquidate. Il servizio finanziario provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere per i pagamenti. Quindi l'imputato che, in qualità di Dirigente responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria del Comune, aveva la competenza ad "ordinare la spesa", aveva la disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati di pagamento di cui all'imputazione, risultando gli artifici e le falsità posti in essere dal medesimo soltanto i mezzi (come d'altronde accertato dallo stesso Tribunale) per giustificare sul piano contabile la spesa (tra tante, Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 273395). Ne consegue che, dovendosi ravvisare nei fatti ascritti all'imputato al capo C) della rubrica il reato di peculato, e non quello di truffa aggravata, il reato non era e non è attualmente estinto per prescrizione, essendo stato commesso il 9 febbraio 2011. 3. La sentenza impugnata pertanto deve essere annullata limitatamente al — reato di cui al capo C) e gli atti inviati, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc.pen., alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi esposti. Per il restante capo E), il ricorso è inammissibile, non risultando il reato contestato all'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara
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