CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso nella sentenza di primo grado, ove non oggetto di riforma da parte del giudice di appello, deve ritenersi confermato, anche nel caso di rideterminazione della pena senza ulteriori specificazioni nel dispositivo della sentenza emessa nel giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che non deve procedersi né all'invocato annullamento parziale della sentenza impugnata né ad alcuna correzione, essendo evidentemente la conferma nel resto della sentenza di primo grado riferita anche alla concessione del suddetto beneficio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il C. zre estensore [OSCURATO:PERSONA] e • r ...ars ,. Asti. :- n3 Anna uolo r _ CA