Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:T:2024:648
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0472_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024 –
RTE / ACER
(causa T-472/21) (
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)
«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione da parte dell’ACER della metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso – Determinazione del livello di tolleranza dei flussi di ricircolo consentiti – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Decisione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) che adotta una metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure attuate per ridurre le congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Atto istitutivo dell’ACER che prevede una procedura di ricorso interno contro la decisione dell’ACER – Ricorso di annullamento proposto contro la decisione dell’ACER senza aver esperito la procedura di ricorso interno – Irricevibilità
(Art. 263, comma 5, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, considerando 34 e artt. 28, § 1, e 29)
(v. punti 21-23)
2.
Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Presa in considerazione delle contromisure realizzate sugli elementi di rete interni con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, considerando 2 e 35 e artt. 1, a), 2, punto 3, e 16, § 4, § 8, comma 1, b), e § 13; regolamenti della Commissione 2015/1222, considerando 2 e 12 e artt. 9, § 11, e 74, §§ 2 e 4, b), e 2017/1485, art. 76, § 1, b), iii) e v)]
(v. punti 58-120, 126-140)
3.
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) – Competenze – Portata – Adozione di una metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure attuate per ridurre le congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Delimitazione dei poteri dell’ACER in modo preciso sulla base di criteri oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale – Ammissibilità
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, artt. 5, § 3, 6, 28 e 29 e 2019/943, art. 16, § 13; regolamento della Commissione 2015/1222, artt. 9, § 11, e 74)
(v. punti 121-124)
4.
Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Esclusione dei costi generati dai flussi di ricircolo che non oltrepassano un certo livello di tolleranza – Determinazione da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) di un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Inammissibilità – Eccezione – Competenza implicita dell’ACER a determinare un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Presupposti – Presupposti non soddisfatti
[Art. 4, § 3, TUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 6, § 10, comma 2, a), § 11 e § 12, e 2019/943, considerando 34 e art. 16, § 13; regolamento della Commissione 2015/1222, artt. 9, § 11, e 74, § 6, a)]
(v. punti 150-215, 219-225, 232-245)
5.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte del giudice dell’Unione – Presupposti
(Art. 264, comma 2, TFUE)
(v. punti 250, 253-257)
Dispositivo
1)
La decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) del 28 maggio 2021, adottata nel procedimento A-001-2021 (consolidato), è annullata nella parte in cui conferma la decisione dell’ACER n. 30/2020 del 30 novembre 2020 sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica della regione, comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, per il calcolo della capacità denominata «CORE», relativa alla metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, e respinge il ricorso del ricorrente in detto procedimento.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’ACER si fa carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Réseau de transport d’électricité (RTE).
4)
La Repubblica francese si fa carico delle proprie spese.
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GU C 382 del 20.9.2021
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